Avvocato  Fabio Scatamacchia
Studio in Roma
 Via XX Settembre n. 98/G
 
Le frasi riportate in corsivo sono la trascrizione di parti di sentenze, in particolare i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, ovvero di norme e regolamenti
Il risarcimento dei danni
Il risarcimento del danno

e la responsabilità civile

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                                                        Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile

                                                                       I principi applicati dalla Cassazione per il danno non patrimoniale

Danno biologico               Danno morale             Danno esistenziale                Danno non patrimoniale            DANNO PATRIMONIALE

Consenso informato, errore medico, responsabilità medica e risarcimento dei danni       Danno parentale e tanatologico

Anatocismo e interessi bancari e risarcimento dei danni             Danno parentale nonni/nipoti

IL DANNO DIFFERENZIALE: L'ART. 13 DEL DLG.VO 38/00 E IL RELATIVO RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE       

 
Il risarcimento dei danni nel sito:
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Il risarcimento dei danni deve essere integrale.

 

La responsabilità civile e il risarcimento dei danni
Il principio generale della responsabilità  civile (e il risarcimento dei danni) si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile  (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e  del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.
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danni e risarcimento da mobbing
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risarcimento danni da mancato e/o ritardato riconoscimento di invalidità civile
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La Cassazione si pronuncia ormai costantemente per la personalizzazione dei danni non patrimoniali: il risarcimento  del danno deve essere integrale, liquidato in ogni componente dei danni  accertati.  
 
 

 

I danni risarcibili e quantificabili sono: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). e il loro risarcimento

Il danno patrimoniale (e il suo risarcimento) è individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è costituito  dal danno emergente (danno attuale) e lucro cessante(danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance). La liquidazione  del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.

PERDITA DI CHANCES 
Corte di Cassazione – Sentenza n. 7868/2011
Aprile 6, 2011 · Studente-lavoratore: «La sentenza appellata non ha preso affatto in esame la domanda di cui sopra, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto, che imponevano di tenere conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi».

 

Cassazione sentenza 23846/08: "Quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla".
 
 
Cass. 25-9-1998 n. 9598. ”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”

 

Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 26 gennaio 2009, n. 1850 in materia di perdita di chances e risarcimento  dei danni: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)".

Rosarcimento danni subiti da  una casalinga: cassazione sent.  n. 1343/09, perdita di chance e danno futuro - risarcimento danni

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Risarcimento danni da diminuita attività futura, cassazione sentenza n. 3447/2012: «In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l’art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato -, allorché stabilisce (terzo comma) che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo (Cass., 26 settembre 2000, n. 12764».

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Ancora sulla perdita di chance e sul risarcimento dei danni, Cass. sentenza  n. 20351/2010 : Quanto in particolare alla dedotta perdita di chances deve rilevarsi che a ragione tale perdita non è stata riconosciuta perché non è stata fornita la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass., 11.5.2010, n. 11353; Cass., 19.2.2009, n. 4052).

 

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Le sentenze sul risarcimento dei danni per chi ha subito danni ed è parte lesa nei suoi diritti costituzionalmente garantiti. Le ultime sentenze dei giudici di legittimità.
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 17.09.2010 n° 19816: «"La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da  determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai  rapporti affettivi e familiari,  ecc.)"».
Danno psichico e risarcimento: «Infine, il giudice di rinvio dovrà vedere la opportunità di riesaminare il tema dell'aggravamento, tenendo conto delle conseguenze denunciate dalla ricorrente sul piano neuro-psichico, tenendo conto del criterio di probabilità in base al quale la gravità e le conseguenze delle lesioni riportate potrebbero, con il tempo, risultare idonee a evidenziare un pregiudizio psichico sopravvenuto». Cass. 13547/09

 

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Danno tanatologico e catastrofale
Cassazione n. 6754/2011: «Non v'è dunque spazio per il risarcimento del danno cosiddetto "catastrofale", il quale presuppone la consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite, consentendo che il danno da sofferenza patita ("morale" nell'accezione del termine precedente a Cass,, sez. un., n. 26972/08) possa essere fatto valere iure hereditario per essere già entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della sua morte (cfr., ex multis, Cass., 11601/05, 17177/07, 458/09).
Il danno non è infatti risarcibile (salvo che per il tempo di sopravvivenza, ma la questione non è neppure posta in questa sede, in relazione alla brevità dell'intervallo di tempo tra lesioni e decesso) sotto il profilo delle conseguenze negative della lesione sulla qualità della vita del soggetto direttamente inciso, che connota il danno tradizionalmente definito "biologico". Il quale, come s'è più volte chiarito, consegue alla lesione dell'integrità psico - fisica, dunque alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita.
Diritto alla vita che, in una virtuale scala gerarchica, è sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili dell'uomo ed è senza dubbio, in ogni contesto e con le più variegate modalità, ampiamente garantito, com'è assolutamente ovvio; ma che non è tuttavia suscettibile di essere tutelato, quando è leso da terzi che provochino la morte di chi ne è titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso, appunto morendo.
Del tutto improduttive paiono le disquisizioni sul se la morte faccia parte della vita o se, contrassegnando la sua fine, essa alla vita sia estranea. Così come è nulla più che retorico il pur frequente rilievo secondo il quale, essendo il risarcimento del danno da lesioni gravissime assai oneroso per l'autore dell'illecito ed escludendosi, per converso, la risarcibilità del danno da soppressione della vita a favore dello stesso soggetto di cui sia provocata la morte, allora dovrebbe paradossalmente concludersi che sia economicamente più "conveniente" uccidere che ferire. Ed è del pari improprio l'assumere che, poichè la tutela minima di ogni diritto è quella risarcitoria (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003), il negare la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla vita a favore del soggetto stesso la cui vita sia spenta per fatto imputabile ad altri, significherebbe incorrere in intima contraddizione proprio in ordine alla tutela del primo tra tutti i diritti dell'uomo.
La questione è un'altra. E' che il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla lesione di un diritto (o di una posizione giuridica soggettiva qualificata, pur se non assurgente al rango di diritto soggettivo); e consiste nel diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla lesione del diritto derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o la consolazione - soddisfazione - compensazione se la riparazione non sia possibile. Ora, non solo non è giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che cosi si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), ma è logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che, in campo civile, non è nel nostro ordinamento sanzionatoria (funzione garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o consolatoria.
E in caso di morte, esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria può, per la forza delle cose, essere attuata a favore del defunto.
Va data, invece, ai suoi congiunti: tecnicamente, posto che un danno è ingiusto se abbia leso un interesse meritevole di tutela e prevalente rispetto a quello del danneggiante, a chi abbia perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative (Cass., sez. 3^ n. 8828/2003).
Pretendere che sia data "anche" al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti, non essendo sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune sentire o col principio di solidarietà che il risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli eredi "anzichè" ai congiunti (se, in ipotesi, diversi) o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato: il risarcimento assumerebbe allora una funzione meramente punitiva, che è invece assolta dalla sanzione penale. E si risolverebbe in breve, come l'esperienza insegna, in una diminuzione di quanto riconosciuto iure proprio ai congiunti, che percepiscono somme comunque connesse ad un'onnicomprensiva valutazione equitativa (Cass., sez. un, n. 26972/08), sicchè risulterebbe frustrato anche lo scopo di innalzare i limiti del risarcimento. Quand'anche lo scopo comprensibilmente perseguito dalla parte fosse, infatti, raggiunto in una causa determinata, la giurisprudenza si assesterebbe rapidamente su standards quantitativi globali anteriori all'ipotetico arresto (tuttavia non consentito, per le ragioni esposte), trattandosi pur sempre di stabilire quanto vada riconosciuto (in denaro) ai sopravvissuti per la perdita del congiunto (che è evento che provoca dolore e perdita del rapporto parentale), con una conversione la cui entità dipende dalle qualificazioni giuridiche assai meno che dalla sensibilità sociale e dalla cultura del momento storico in cui l'evento cade.»
 
Danno tanatologico e risarcimento dei danni: Cass. Lav. n. 1072/11: «Posto ciò ritiene il Collegio di dover aderire al principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita"). Ritenuta pertanto l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto atteso che, siccome più volte ribadito da questa Corte, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice».
Ancora Danno parentale e tanatologico,  Cassazione n. 10107/2011: «In definitiva la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso, con rinvio, anche per le spese di giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, dovrà applicare il seguente principio di diritto: il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione».
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Cassazione n. 4253/2012: danno tanatoligico nonno/nipote: «La questione all'attenzione della Corte è se, e a quali condizioni, le prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico - ai figli e ai nipoti, siano risarcibili, in quanto integranti danno patrimoniale conseguente alla morte per atto illecito del congiunto.
3.3.1. La giurisprudenza della Corte - che non ha mai avuto occasione di pronunciarsi rispetto alle provvidenze aggiuntive erogate dal nonno ai nipoti, né rispetto all'utilità economica costituita dalla erogazione da parte della nonna di prestazioni lavorative nelle faccende domestiche - quanto ai figli del defunto maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al minor reddito di quello che prima era il beneficiato da tali provvidenze. In particolare, ha individuato il danno nella perdita del beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo e, quindi, erogato in assenza di un obbligo giuridico, certamente non esistente nel caso di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti. (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; Cass. 14 luglio 2003, n. 11003). E la giurisprudenza più risalente ha espressamente affermato il diritto, come indipendente dall'obbligo di alimenti o di mantenimento in capo al defunto (Cass. 24 gennaio 1964, n. 170; Cass. 28 novembre 1968, n. 3842; Cass. 28 ottobre 1978, n. 4932).
3.4. Ritiene il Collegio - in considerazione dei tipici caratteri di relatività e storicità dei concetti giuridici della nostra cultura, e in special modo degli istituti giuridici che involgono la famiglia, i quali, più di altri, abbisognano anche di un approccio sociologico - di doversi discostare da tale indirizzo.
Nel passato (del quale è espressione l'indirizzo giurisprudenziale consolidato), la certezza o, quantomeno, il rilevante grado di probabilità di provvidenze economiche durevoli e costanti nel tempo, erogate da genitori a favore di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti e da nonni a favore di nipoti non conviventi, poteva fondarsi su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti perché radicati in stili di vita di completa dedizione dei genitori/nonni nei confronti dei discendenti. Oggi, le molteplici mutazioni nel costume e negli stili di vita dei genitori/nonni impongono - anche al fine di eliminare te incertezze di una prova caso per caso, che non può escludere la possibilità di testimonianze compiacenti - l'individuazione di un dato esteriore certo che, come la convivenza, consenta di ancorare la certezza o, quantomeno, il rilevante grado di probabilità che le sovvenzioni continuino nel tempo, ad una concreta pratica di vita nella quale, tra le regole etico-sociali di solidarietà e costume, rientra l'erogazione di provvidenze economiche all'interno della famiglia allargata. Fuori dalla convivenza, restando solo l'assoluta imprevedibilità di erogazioni che, configurandosi come atti di liberalità, possono legittimamente cessare in ogni momento. Con la conseguenza che, in mancanza di convivenza o di altro obbligo giuridico, non essendo ipotizzabile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.
3.5. Né tali conclusioni sono smentite dalle pronunce (Cass. 24 agosto 2007, n. 17977; Cass. 12 settembre 2005, n. 18092; Cass. 26080 del 2005, richiamate anche dai ricorrenti) riferite alla perdita di “prestazioni domestiche” e, più in generale, della cura e assistenza, erogate dalla donna defunta all'interno della famiglia e a favore dei congiunti. Infatti, tale pronunce, che riconoscono il danno patrimoniale alla danneggiata primaria o ai congiunti della stessa, si fondano sempre su prestazioni erogate all'interno della famiglia nucleare basata sulla convivenza.»
 
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Corte di Cassazione sentenza n. 14405/2011 Muore bambino durante il parto, responsabilità dei medici e risarcimento del danno anche per la mancata crescita della famiglia.

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Il risarcimento dei danni deve essere integrale.
 

 

Il consenso informato e l'errore medico (responsabilità medica e risarcimento dei danni).

 

Danni e risarcimento da illegittima segnalazione alla centrale rischi

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Risarcimento danni da mancata stipula atto notarile di compravendita: Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del 28.7.2010: «Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella specie va calcolata: 1) con riferimento al momento della proposizione della domanda da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado volta ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2) tenendo conto della rivalutazione allo stesso momento dell’importo previsto in contratto per il prezzo e non pagato.....»

Il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) (art. 2059 c.c.) è quello che ha costituito e costituisce il maggiore interesse ed intervento della giurisprudenza sia di merito che della cassazione.
In particolare, la Cassazione con tre sentenze gemelle (per tutte sent. 11.11.2008 n. 26972) ha ridisegnato il risarcimento dei danni non patrimoniali nella sua interezza. 

La cassazione e la sentenza 26972/08 che ha indicato i principi innovatori della liquidazione dei danni

Il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. In virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
In particolare, la sentenza ferma la propria attenzione sul danno esistenziale, ritenendo che non possa farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.
Al risarcimento del danno biologico, ancora, va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Dalla lettura della sentenza si evince un elemento fondamentale: resta fermo il principio che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre...»,   resta ferma la necessità di dover considerare  gli «aspetti relazionali» della persona ed, infine,  resta fermo che «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».
Dopo tale sentenza la cassazione e i giudici di merito (giudice di pace, tribunale, corte di appello, la stessa Corte di Cassazione) hanno continuato ad integrare e precisare le fondamenta della e  i contorni del risarcimento dei danni.

 

Da una prima lettura della sentenza a sezioni unite è sembrato  che fosse scomparsa la divisione dei danni in danno biologico, danno morale e danno esistenziale: in quanto i danni vanno liquidati nella loro interezza e con specifico riferimento al caso specifico.
In realtà la lettura della sentenza della cassazione n. 26972/08 e le successive pronunce hanno esclusivamente riordinato la materia senza escludere il pieno risarcimento dei danni per la parte lesa. E la successiva giurisprudenza è andata in tale direzione.

Alcune sentenze

Nuova sentenza sul danno morale ed esistenziale e suo risarcimento: Cassazione sentenza n. 10527/2011 - «In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioé stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale é allora senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.  Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816)».

 

Sentenza della Corte di Cassazione sul risarcimento del danno non patrimoniale n.  19816/2010 e la sua liquidazione.
«Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, nel capo corrispondente al motivo accolto, ed il rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: "La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)". 3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio».

I principi applicati dalla Cassazione per il risarcimento del danno non patrimoniale.
La sentenza n. 14402/2011 - Danno esistenziale, danno morale, personalizzazione ed integrale risarcimento dei danni: «Orbene, va anzitutto precisato che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, il “cosiddetto danno esistenziale” non consiste invero nella “privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere” bensì, come da questa Corte anche di recente ribadito, nel pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
È lo sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse”, in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in, ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella specie si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972).
Al riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema d'animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).
Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.
Al riguardo, si è precisato che in presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioè stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei suesposti termini propri del danno c.d. esistenziale, è senz'altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040).
Così come deve del pari dirsi nell'ipotesi, invero non ricorrente nella specie, di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Non può infatti sostenersi che allorquando ai fini della liquidazione di danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali per ciò stesso tale aspetto o voce di danno possa considerarsi invero sempre e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell'aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante (v. Cass., 2011, n. 7844).
Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).
Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato, va sottolineato, non si pone invero in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone, come da questa Corte del pari sottolineato, di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere esclusivamente laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Orbene, emerge a tale stregua con tutta evidenza come la conclusione cui è sul punto pervenuta la corte di merito risulta in realtà illogicamente e contraddittoriamente motivata.
Le affermazioni in argomento della corte di merito, più sopra riportate, non offrono d'altro canto nemmeno indicazione alcuna in ordine alla circostanza se le Tabelle di Brescia, così come quelle di Milano, facciano riferimento anche ai profili relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale. E, in caso positivo, se vi facciano riferimento prendendo - come invero le c.d. tabelle di Milano - tale perdita in considerazione esclusivamente di per sé, senza avere cioè riguardo (anche) al conseguente sconvolgimento dell'esistenza che per il genitore (o altro congiunto) conseguentemente ne derivi (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).
Nel qual caso, è invero necessario che il dato offerto dalle tabelle venga reso oggetto di relativa "personalizzazione", riconsiderando i relativi parametri in ragione (pure) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., 9/5/2011, n. 10108).
Alla fondatezza del motivo nei suesposti termini consegue l'accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:
“Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 122 6 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione.
I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.
Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. Spersonalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.

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 Cassazione sezione lavoro - risarcimento dei danni - sentenza n.  3023/2010
«Per quel che riguarda la censura concernente la ritenuta sussistenza di un danno esistenziale, osserva il Collegio che una corretta impostazione della questione in parola postula un sia pur breve richiamo alle vicende che hanno riguardato la problematica del risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza ex art. 2059 c.c., del fatto dannoso.
E' noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn. 8827/03 ed 8828/03, questa Corte di legittimità, partendo da un'analisi storica dell'originario ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2059 c.c., dopo aver evidenziato come all'epoca dell'emanazione del codice civile potesse essere risarcito soltanto il danno non patrimoniale derivante da reato (e cioè il danno morale) ai sensi dell'art. 185 c.p., ha operato una attenta ricostruzione del nostro sistema dei danni non patrimoniali risarcibili, ed ha svincolato l'ipotesi risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto reato, fissando al tempo stesso criteri idonei per evitare la sovrapposizione delle diverse voci di danno create dalla prassi giurisprudenziale.
La nuova dislocazione dei danni alla persona nell'ambito dell'art. 2059 c.c., appare senz'altro idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno non patrimoniale.
Coerentemente al contenuto di tali pronunce la giurisprudenza ha individuato, nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell'integrità psico-fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell'individuo ed attinente al "fare" del soggetto offeso.
Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle poste di danno non patrimoniale risarcibili.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'esistenza del danno consistente nel non aver potuto adottare una legittima scelta di vita. Non può pertanto dubitarsi, siccome correttamente rilevato dalla Corte territoriale, della esistenza del danno dedotto, consistente in quella somma di ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta posta in essere dalla Cassa, che aveva comportato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita.
Nè può ritenersi che la Corte territoriale abbia omesso di indicare il precetto costituzionale violato, che - secondo la prospettiva di parte ricorrente - non sarebbe comunque altrimenti ricavabile, atteso che la tutela dei diritti di libertà costituisce il fondamento e la base primaria della nostra Carta costituzionale che dedica agli stessi la parte iniziale recante appunto l'intestazione "diritti fondamentali".Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui, con motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di merito avrebbero ritenuto che la protrazione dell'attività lavorativa costituisce una forma di danno, ove si osservi che in realtà il danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste nella denegata possibilità da parte del S. di operare autonomamente le proprie opzioni di vita, anche in campo lavorativo».

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Ancora sulla personalizzazione del danno e il  risarcimento di tutti i danni, Cassazione n. 2228/2012: «Come questa Corte - in termini generali in tema di liquidazione dei diversi aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si compendia - ha già avuto modo di affermare, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.
A tal fine i criteri di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a garantire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Questa Corte (oltre a porre in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto le statisticamente maggiormente testate, le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale: v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 12/7/2006, n. 15760) ha al riguardo sottolineato che il mero riferimento ad una percentuale di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente invero di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione nel caso di specie ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale (cfr. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760), giacché l’adozione di meccanismi semplificativi di : liquidazione di tipo automatico sono inidonei a far intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, al fine di potersi essa considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (cfr. Cass., 10/3/2010, n. 5770; Cass., 12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702).
Orbene, nell’affermare che “la liquidazione del danno morale in favore del minore, calcolata dal giudice in ragione della metà del danno biologico, è da reputarsi congrua ed adeguata al caso concreto ed in linea con i criteri utilizzati anche da questa Corte”, la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi, sicché della medesima s’impone la cassazione in relazione».
Principio di diritto: “La liquidazione del danno morale operata mediante il meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera frazione di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale ai cui fini, per potersi considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, è necessario che possa evincersi in quali termini si sia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo.  
Al genitore di persona che abbia subito la paralisi ostetrica del braccio destro all'esito di errato intervento in sede di parto spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali.
La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni. Ne consegue che in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza interiore di quest'ultima come nella specie riverberantesi nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità della riportata lesione. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito”.
 
Danno morale si ma ...., Cassazione n. 5230, «...va ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Nella specie la cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., sotto voci distinte con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro" (Cass. n. 12593/2010) ed ancora "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi" (Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009).
Senza dubbio il Giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche il danno morale laddove sussistente (peraltro nel caso in esame emerge che vi sia stato anche un accertamento dei fatti in sede penale), ma avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico ed operare un'autonoma valutazione degli stessi. Invece nella motivazione della sentenza impugnata i danni liquidati a titolo di danno morale appaiono correlati alla medesime malattie considerate per il danno biologico e liquidati, nella loro entità, in una quota parte di tale ultimo danno. La motivazione pertanto appare non coerente con i principi fissati dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte che imponeva una specifica considerazione dei profili di danno ed anche una specifica e separata quantificazione».

 

 

 

                                                       
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE.
L'ART. 13 DEL DLG.VO 38/00 E IL RELATIVO RISARCIMENTO E LIQUIDAZIONE.
IL RISARCIMENTO dei danni SECONDO I CRITERI ORDINARI.  
i diversi presupposti e LA DIFFERENZA RICHIEDIBILE AL RESPONSABILE DEL VERIFICARSI  DEI DANNI. 
Il danno morale.
Nell'ipotesi in cui l'Inail abbia risarcito chi ha subito danni, con la procedura prevista dall'art. 13 Dlgvo 38/00, il giudice provvede alla quantificazione dei danni subiti secondo i criteri ordinari e liquida al richiedente la eventuale differenza. Il risarcimento interesserà tutte le voci del danno: danno patrimoniale, danno biologico (temporanea e permanente, danno morale.

 

Errore medico - responsabilità medica e malasanità - risarcimento dei danni.

Obbligo di informare il paziente, danni, cass. 10055/2011

Il danno biologico e il suo risarcimento

Il danno biologico è inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute), conseguente ad un accertamento medico ( menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato).  "Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. ........ In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice."  Cassazione Civile Sentenza 12/05/2006, n. 11039.
Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.

Invalidità temporanea: la Corte di Cassazione, con la sentenza15385/2010, confermando un precedente orientamento, si è pronunciata per l'esclusione della liquidazione della invalidità temporanea a seguito di un sinistro, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni. «..questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre)».

 

 

 
  • Il compenso per la consulenza  è concordato al momento della richiesta via mail.
    Il compenso per le cause per il risarcimento dei danni è concordato tra cliente e avvocato  anche in considerazione della complessità dell'incarico
     
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    L'Avvocato Fabio Scatamacchia e' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma Tessera n. A14931 - P. iva 03351610583.

     

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    Danni e risarcimento da illegittima segnalazione alla centrale rischi

     

     

     

     

     

     

    Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza

    Il ricorso in cassazione

     

    Il danno morale e il suo risarcimento

    Il danno morale (e il risarcimento dei danni) va inteso come ingiusta sofferenza provocata da un illecito e va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ..", ed ancora la Cassazione con la sentenza n. 5795/2008 ha precisato che  "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".

    Lo stesso legislatore con il Dpr n. 37 del 3.3.2009, individua il danno morale come autonoma e specifica voce di danni da liquidare.

    Risarcimento del danno morale commisurato al risarcimento del danno biologico: Cassazione n. 15373/11: «Ed è appena il caso di sottolineare che, come questa Corte già avuto modo di statuire, nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (cfr Cass. n. 702/010). Né appare superfluo richiamare l'attenzione sull'insegnamento delle Sezioni Unite, cui si è già accennato in precedenza, le quali, come è noto, hanno sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato. Ed invero, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. (Sez. Un. n. 26972/08)».

    Cassazione sentenza 18641/2011, il danno morale come voce di danno autonomo non è mai stato cancellato Leggi

    La Cassazione ha ribadito la autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008;  Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009).

    SUL DANNO NON PATRIMONIALE E DANNO MORALE
    Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2010 n° 5770: «……al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico».
     
    Anche il Tribunale di Torino ha proceduto alla liquidazione  del danno morale, individuandolo tra gli ulteriori danni non patrimoniali sofferti. Trib. Torino, 17 marzo 2009, g.u. Ciccarelli.

     

    Il Tribunale di Palermo, Sezione III civile, con la sentenza del 3 giugno 2009 esamina la risarcibilità del danno morale con riferimento alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi mesi.  Tali danni vanno liquidati secondo equita' e in frazione del danno biologico. "La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico ( in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso."            
    Il danno esistenziale e il suo risarcimento
    Anche il danno esistenziale (e il suo risarcimento) va risarcito: sono esclusi i danni cosiddetti gabatellari, cioè di poco conto e non incidenti su diritti costituzionalmente garantiti.

    Cassazione, sentenza n. 13356/2011: «Va al riguardo rammentato il principio (da ultimo enunciato da Cass. 30 novembre 2009 n. 25236; Cass. sez. un. 16 febbraio 2009 n. 3677), che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572), seguita dalla successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall’attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa. Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell’inadempimento all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita, che nella specie difettano del tutto (soprattutto quanto all’incidenza sulle abitudini di vita e relazionali), o risultano sotto il profilo in esame insufficienti (quanto ad esempio alla durata, in ricorso determinata tra l’ottobre 2001 e l’agosto 2002)».

     

    Corte di  Cassazione n. 26777/09 indica quali sono le condizioni per il risarcimento del danno esistenziale: «Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità».

     

    Ed ancora la Cassazione:
    «E’risarcibile altresì il danno esistenziale, derivante dalla lesione della dignità e della professionalità del lavoratore, con la precisazione, operata dalla giurisprudenza ormai consolidata che il danno esistenziale non è categoria autonoma di danno ma rientra nell’ambito del genus danno non patrimoniale.
    - Il danno non patrimoniale, a norma dell’art. 2059 del c.c. è risarcibile nei casi di fatto di reato, nelle ipotesi specificatamente previsti dalla legge e in caso di lesione di valori costituzionalmente protetti, sempre che non sia futile e realmente esistente».

    Cass. sez. Lavoro n. 5237: «Ha poi richiamato l'orientamento della Corte a Sezioni Unite (n. 6572 del 24/3/2006) secondo cui, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Coerentemente con tale principio, la Corte territoriale non solo ha rilevato che non poteva accogliersi la tesi sostenuta dal lavoratore incentrata sul danno in re ipsa, e che nulla era stato dedotto e chiarito, nel ricorso introduttivo, in ordine alla natura e alle caratteristiche del presunto danno all'immagine professionale, ma ha finanche ritenuto di poter trarre (benchè non necessario stante l'incidenza dell'onere della prova sul danneggiato) una presunzione di segno contrario dalla "estrema modestia della limitata supremazia esercitata in precedenza" (prima, cioè, del demansionamento) dal C.. Tale ultima osservazione si pone in linea con il recente indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n. 26972/2008) che, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, hanno affermato, tra l'altro, che la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Pertanto, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. 11 filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile;livello ritenuto, evidentemente, non superato dal Giudice di merito, sulla base della sua motivata valutazione delle circostanze di fatto»

     
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    Ultimo aggiornamento: 10-05-12

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