| I danni risarcibili e quantificabili sono: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). e il loro risarcimento
Il danno patrimoniale (e il suo risarcimento) è individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è costituito dal danno emergente (danno attuale) e lucro cessante(danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance). La liquidazione del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
- Corte di
Cassazione – Sentenza n. 7868/2011
-
Aprile 6, 2011 · Studente-lavoratore:
«La
sentenza appellata non ha preso affatto in esame la
domanda di cui sopra, omettendo così di adeguare la
liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle
peculiarità del caso concreto, che imponevano di tenere
conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre
che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che
il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la
prosecuzione degli studi».
- Cassazione sentenza
23846/08:
"Quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via
presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza
di una chance di consecuzione di un vantaggio in
relazione ad una determinata situazione giuridica, la
perdita di tale chance è risarcibile come danno alla
situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente
dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della
chance avrebbe presuntivamente o probabilmente
determinato la consecuzione del vantaggio, essendo
sufficiente anche la sola possibilità di tale
consecuzione. La idoneità della chance a determinare
presuntivamente o probabilmente ovvero solo
possibilmente la detta consecuzione è, viceversa,
rilevante, soltanto ai fini della concreta
individuazione e quantificazione del danno, da
effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che
nel primo caso il valore della chance è certamente
maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la
sua perdita, che, del resto, in presenza di una
possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una
valutazione in concreto della prossimità della chance
rispetto alla consecuzione del risultato e della sua
idoneità ad assicurarla".
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Cass. 25-9-1998 n. 9598.
”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”
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Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU.
del 26 gennaio 2009, n. 1850 in materia di perdita di chances
e risarcimento dei danni: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)".
Rosarcimento danni subiti da
una casalinga: cassazione sent. n.
1343/09, perdita di chance e danno futuro -
risarcimento danni
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Risarcimento
danni da diminuita attività futura, cassazione
sentenza n. 3447/2012:
«In
tema di determinazione del reddito da considerare ai
fini del risarcimento del danno per invalidità
permanente, l’art. 4 del D.L. n. 857 del 1976,
convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver
indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con
riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente,
autonomo e subordinato -, allorché stabilisce (terzo
comma) che “in tutti gli altri casi” il reddito da
considerare ai suddetti fini non può essere
inferiore a tre volte l’ammontare annuo della
pensione sociale, ricomprende in tale ultima
previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità
permanente ed il conseguente danno futuro siano
stati riportati da soggetti che non siano lavoratori
autonomi o dipendenti, ma anche quella, più
generale, in cui il danno futuro incida su soggetti
attualmente privi di reddito, ma potenzialmente
idonei a produrlo (Cass., 26 settembre 2000, n.
12764».
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Ancora sulla perdita di
chance e sul risarcimento dei danni, Cass. sentenza n. 20351/2010
: Quanto in particolare
alla dedotta perdita di chances deve rilevarsi che a ragione
tale perdita non è stata riconosciuta perché non è stata fornita
la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere
in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera
potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente
valutabile (Cass., 11.5.2010, n. 11353; Cass., 19.2.2009, n.
4052).
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Le sentenze sul risarcimento dei danni per chi ha subito danni ed è parte lesa nei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
Le ultime sentenze dei giudici di legittimità.
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Cassazione civile , sez. III, ordinanza 17.09.2010
n° 19816: «"La
parte danneggiata da un comportamento illecito che
oggettivamente presenti gli estremi del reato ha
diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali,
ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono
essere liquidati in unica somma, da
determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che
il danno non patrimoniale assume nel caso concreto
(sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute,
alla vita di relazione, ai rapporti affettivi
e familiari, ecc.)"».
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Danno psichico e
risarcimento:
«Infine, il giudice di rinvio
dovrà vedere la opportunità di riesaminare il tema
dell'aggravamento, tenendo conto delle conseguenze
denunciate dalla ricorrente sul piano
neuro-psichico, tenendo conto del criterio di
probabilità in base al quale la gravità e le
conseguenze delle lesioni riportate potrebbero, con
il tempo, risultare idonee a evidenziare un
pregiudizio psichico sopravvenuto». Cass. 13547/09
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Danno
tanatologico e catastrofale
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Cassazione n. 6754/2011:
«Non v'è dunque spazio per il risarcimento del danno
cosiddetto "catastrofale", il quale presuppone la
consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della
morte o della gravissima entità delle lesioni subite,
consentendo che il danno da sofferenza patita ("morale"
nell'accezione del termine precedente a Cass,, sez. un.,
n. 26972/08) possa essere fatto valere iure hereditario
per essere già entrato a far parte del patrimonio della
vittima al momento della sua morte (cfr., ex multis,
Cass., 11601/05, 17177/07, 458/09).
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Il danno non è infatti risarcibile (salvo che per il
tempo di sopravvivenza, ma la questione non è neppure
posta in questa sede, in relazione alla brevità
dell'intervallo di tempo tra lesioni e decesso) sotto il
profilo delle conseguenze negative della lesione sulla
qualità della vita del soggetto direttamente inciso, che
connota il danno tradizionalmente definito "biologico".
Il quale, come s'è più volte chiarito, consegue alla
lesione dell'integrità psico - fisica, dunque alla
lesione del diritto alla salute e non alla lesione del
diritto alla vita.
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Diritto alla vita che, in una virtuale scala gerarchica,
è sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili
dell'uomo ed è senza dubbio, in ogni contesto e con le
più variegate modalità, ampiamente garantito, com'è
assolutamente ovvio; ma che non è tuttavia suscettibile
di essere tutelato, quando è leso da terzi che
provochino la morte di chi ne è titolare, a favore dello
stesso soggetto che lo abbia perso, appunto morendo.
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Del tutto improduttive paiono le disquisizioni sul se la
morte faccia parte della vita o se, contrassegnando la
sua fine, essa alla vita sia estranea. Così come è nulla
più che retorico il pur frequente rilievo secondo il
quale, essendo il risarcimento del danno da lesioni
gravissime assai oneroso per l'autore dell'illecito ed
escludendosi, per converso, la risarcibilità del danno
da soppressione della vita a favore dello stesso
soggetto di cui sia provocata la morte, allora dovrebbe
paradossalmente concludersi che sia economicamente più
"conveniente" uccidere che ferire. Ed è del pari
improprio l'assumere che, poichè la tutela minima di
ogni diritto è quella risarcitoria (Cass. nn. 8827 e
8828 del 2003), il negare la risarcibilità del danno da
lesione del diritto alla vita a favore del soggetto
stesso la cui vita sia spenta per fatto imputabile ad
altri, significherebbe incorrere in intima
contraddizione proprio in ordine alla tutela del primo
tra tutti i diritti dell'uomo.
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La questione è un'altra. E' che il risarcimento
costituisce solo una forma di tutela conseguente alla
lesione di un diritto (o di una posizione giuridica
soggettiva qualificata, pur se non assurgente al rango
di diritto soggettivo); e consiste nel diritto di
credito, diverso dal diritto inciso, ad essere tenuto
per quanto è possibile indenne dalle conseguenze
negative che dalla lesione del diritto derivano,
mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione,
la eliminazione della perdita o la consolazione -
soddisfazione - compensazione se la riparazione non sia
possibile. Ora, non solo non è giuridicamente
concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e
che cosi si estingue, un diritto che deriva dal fatto
stesso della sua morte (chi non è più non può acquistare
un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), ma è
logicamente inconfigurabile la stessa funzione del
risarcimento che, in campo civile, non è nel nostro
ordinamento sanzionatoria (funzione garantita invece dal
diritto penale), ma riparatoria o consolatoria.
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E in caso di morte, esclusa ovviamente la funzione
riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria
può, per la forza delle cose, essere attuata a favore
del defunto.
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Va data, invece, ai suoi congiunti: tecnicamente, posto
che un danno è ingiusto se abbia leso un interesse
meritevole di tutela e prevalente rispetto a quello del
danneggiante, a chi abbia perso, in conseguenza della
morte di una persona, la possibilità di godere del
rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue
possibili modalità attuative (Cass., sez. 3^ n.
8828/2003).
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Pretendere che sia data "anche" al defunto corrisponde,
a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far
conseguire più denaro ai congiunti, non essendo
sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune
sentire o col principio di solidarietà che il
risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli
eredi "anzichè" ai congiunti (se, in ipotesi, diversi)
o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato:
il risarcimento assumerebbe allora una funzione
meramente punitiva, che è invece assolta dalla sanzione
penale. E si risolverebbe in breve, come l'esperienza
insegna, in una diminuzione di quanto riconosciuto iure
proprio ai congiunti, che percepiscono somme comunque
connesse ad un'onnicomprensiva valutazione equitativa (Cass.,
sez. un, n. 26972/08), sicchè risulterebbe frustrato
anche lo scopo di innalzare i limiti del risarcimento.
Quand'anche lo scopo comprensibilmente perseguito dalla
parte fosse, infatti, raggiunto in una causa
determinata, la giurisprudenza si assesterebbe
rapidamente su standards quantitativi globali anteriori
all'ipotetico arresto (tuttavia non consentito, per le
ragioni esposte), trattandosi pur sempre di stabilire
quanto vada riconosciuto (in denaro) ai sopravvissuti
per la perdita del congiunto (che è evento che provoca
dolore e perdita del rapporto parentale), con una
conversione la cui entità dipende dalle qualificazioni
giuridiche assai meno che dalla sensibilità sociale e
dalla cultura del momento storico in cui l'evento cade.»
-
-
Danno tanatologico
e risarcimento dei danni:
Cass. Lav. n. 1072/11:
«Posto ciò ritiene il Collegio di dover aderire al
principio secondo cui, in caso di lesione che abbia
portato a breve distanza di tempo ad esito letale,
sussiste in capo alla vittima che abbia percepito
lucidamente l'approssimarsi della morte, un danno
biologico di natura psichica, la cui entità non
dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e
morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata
dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento
può essere reclamato dagli eredi della vittima
(Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. 3^,
2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa
riferimento alla "presenza di un danno
"catastrofico" per intensità a carico della psiche
del soggetto che attende lucidamente l'estinzione
della propria vita"). Ritenuta pertanto
l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra
il sinistro e l'evento letale, osserva il Collegio
che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in
rilievo che il giudice, nel caso ritenga di
applicare i criteri di liquidazione tabellare o a
punto, deve procedere necessariamente alla cd.
"personalizzazione" degli stessi, costituita
dall'adeguamento al caso concreto atteso che,
siccome più volte ribadito da questa Corte, la
legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi
sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere
di liquidazione equitativa del giudice».
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Ancora Danno parentale e
tanatologico, Cassazione n. 10107/2011:
«In
definitiva la decisione impugnata deve essere cassata in
relazione ai primi due motivi di ricorso, con rinvio, anche
per le spese di giudizio di cassazione, alla Corte d'appello
di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, dovrà
applicare il seguente principio di diritto:
il danno da perdita del
rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo
congiunto deve essere integralmente risarcito mediante
l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi
alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali
criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita
della comunione di vita e di affetti e della integrità della
famiglia. La relativa quantificazione va operata
considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso
di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso
esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione».
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Cassazione n.
4253/2012: danno tanatoligico nonno/nipote:
«La
questione all'attenzione della Corte è se, e a quali
condizioni, le prestazioni aggiuntive, in denaro o in
altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in
vita dal congiunto spontaneamente e in assenza di
obbligo giuridico - ai figli e ai nipoti, siano
risarcibili, in quanto integranti danno patrimoniale
conseguente alla morte per atto illecito del congiunto.
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3.3.1. La giurisprudenza
della Corte - che non ha mai avuto occasione di
pronunciarsi rispetto alle provvidenze aggiuntive
erogate dal nonno ai nipoti, né rispetto all'utilità
economica costituita dalla erogazione da parte della
nonna di prestazioni lavorative nelle faccende
domestiche - quanto ai figli del defunto maggiorenni ed
economicamente indipendenti, ha riconosciuto il danno
patrimoniale corrispondente al minor reddito di quello
che prima era il beneficiato da tali provvidenze. In
particolare, ha individuato il danno nella perdita del
beneficio di un sostegno durevole, prolungato e
spontaneo e, quindi, erogato in assenza di un obbligo
giuridico, certamente non esistente nel caso di figli
maggiorenni ed economicamente indipendenti. (Cass. 8
ottobre 2008, n. 24802; Cass. 14 luglio 2003, n. 11003).
E la giurisprudenza più risalente ha espressamente
affermato il diritto, come indipendente dall'obbligo di
alimenti o di mantenimento in capo al defunto (Cass. 24
gennaio 1964, n. 170; Cass. 28 novembre 1968, n. 3842;
Cass. 28 ottobre 1978, n. 4932).
-
3.4. Ritiene il Collegio
- in considerazione dei tipici caratteri di relatività e
storicità dei concetti giuridici della nostra cultura, e
in special modo degli istituti giuridici che involgono
la famiglia, i quali, più di altri, abbisognano anche di
un approccio sociologico - di doversi discostare da tale
indirizzo.
-
Nel passato (del quale è
espressione l'indirizzo giurisprudenziale consolidato),
la certezza o, quantomeno, il rilevante grado di
probabilità di provvidenze economiche durevoli e
costanti nel tempo, erogate da genitori a favore di
figli maggiorenni ed economicamente indipendenti e da
nonni a favore di nipoti non conviventi, poteva fondarsi
su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti
perché radicati in stili di vita di completa dedizione
dei genitori/nonni nei confronti dei discendenti. Oggi,
le molteplici mutazioni nel costume e negli stili di
vita dei genitori/nonni impongono - anche al fine di
eliminare te incertezze di una prova caso per caso, che
non può escludere la possibilità di testimonianze
compiacenti - l'individuazione di un dato esteriore
certo che, come la convivenza, consenta di ancorare la
certezza o, quantomeno, il rilevante grado di
probabilità che le sovvenzioni continuino nel tempo, ad
una concreta pratica di vita nella quale, tra le regole
etico-sociali di solidarietà e costume, rientra
l'erogazione di provvidenze economiche all'interno della
famiglia allargata. Fuori dalla convivenza, restando
solo l'assoluta imprevedibilità di erogazioni che,
configurandosi come atti di liberalità, possono
legittimamente cessare in ogni momento. Con la
conseguenza che, in mancanza di convivenza o di altro
obbligo giuridico, non essendo ipotizzabile con elevato
grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non
può sussistere perdita che si risolva in un danno
patrimoniale.
-
3.5. Né tali conclusioni
sono smentite dalle pronunce (Cass. 24 agosto 2007, n.
17977; Cass. 12 settembre 2005, n. 18092; Cass. 26080
del 2005, richiamate anche dai ricorrenti) riferite alla
perdita di “prestazioni domestiche” e, più in generale,
della cura e assistenza, erogate dalla donna defunta
all'interno della famiglia e a favore dei congiunti.
Infatti, tale pronunce, che riconoscono il danno
patrimoniale alla danneggiata primaria o ai congiunti
della stessa, si fondano sempre su prestazioni erogate
all'interno della famiglia nucleare basata sulla
convivenza.»
-
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Corte
di Cassazione sentenza n. 14405/2011 Muore bambino durante
il parto, responsabilità dei medici e risarcimento del danno
anche per la mancata crescita della famiglia.
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- Il risarcimento dei danni deve
essere integrale.
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-
Il consenso informato e l'errore medico (responsabilità
medica e risarcimento dei danni).
-
-
Danni
e risarcimento da illegittima segnalazione alla centrale rischi
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Risarcimento danni da mancata
stipula atto notarile di compravendita:
Corte di
Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del
28.7.2010:
«Il
risarcimento del danno dovuto al promissario
acquirente per la mancata stipulazione del contratto
definitivo di vendita di un bene immobile,
imputabile al promittente venditore, consiste nella
differenza tra il valore commerciale del bene
medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella
specie va calcolata: 1) con riferimento al momento
della proposizione della domanda da parte degli
attori nel corso del giudizio di primo grado volta
ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2)
tenendo conto della rivalutazione allo stesso
momento dell’importo previsto in contratto per il
prezzo e non pagato.....» |
Il danno non patrimoniale
(e il suo risarcimento) (art. 2059 c.c.) è quello che ha costituito e costituisce il maggiore interesse ed intervento della giurisprudenza sia di merito che della cassazione.
In particolare, la Cassazione con tre sentenze gemelle (per tutte sent. 11.11.2008 n. 26972) ha ridisegnato il
risarcimento dei danni non patrimoniali nella sua interezza.
La cassazione e la sentenza 26972/08 che ha indicato i principi innovatori della liquidazione dei danni
-
Il danno non patrimoniale (e il suo
risarcimento) è categoria generale
non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente
etichettate.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. In virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
-
In particolare, la sentenza ferma la
propria attenzione sul danno
esistenziale, ritenendo che non
possa farsi riferimento ad una
generica sottocategoria denominata
"danno esistenziale", perché
attraverso questa si finisce per
portare anche il danno non
patrimoniale nell'atipicità, sia
pure attraverso l'individuazione
della apparente tipica figura
categoriale del danno esistenziale,
in cui tuttavia confluiscono
fattispecie non necessariamente
previste dalla norma ai fini della
risarcibilità di tale tipo di danno,
mentre tale situazione non è voluta
dal legislatore ordinario né è
necessitata dall'interpretazione
costituzionale dell'art. 2059 c.c.,
che rimane soddisfatta dalla tutela
risarcitoria di specifici valori
della persona presidiati da diritti
inviolabili secondo Costituzione.
Al risarcimento del danno biologico, ancora, va riconosciuta portata
tendenzialmente omnicomprensiva.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
-
Dalla lettura della sentenza si evince un elemento fondamentale: resta fermo il principio che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre...», resta ferma la necessità di dover considerare gli «aspetti relazionali» della persona ed, infine, resta fermo che «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».
-
Dopo tale sentenza la cassazione e i giudici di merito (giudice di pace, tribunale, corte di appello,
la stessa Corte di Cassazione) hanno continuato ad integrare e precisare le fondamenta della e i contorni del risarcimento dei danni.
-
-
Da una prima lettura
della sentenza a sezioni unite è sembrato
che fosse scomparsa la divisione dei danni
in danno biologico, danno morale e danno
esistenziale: in quanto i danni vanno liquidati nella loro interezza e con specifico riferimento al caso specifico.
-
In realtà la lettura della sentenza della cassazione n. 26972/08 e le successive pronunce hanno esclusivamente riordinato la materia senza escludere il pieno risarcimento dei danni per la parte lesa.
E la successiva giurisprudenza è andata in
tale direzione.
-
Alcune sentenze
Nuova sentenza
sul danno morale ed esistenziale e suo
risarcimento: Cassazione
sentenza n.
10527/2011
- «In
presenza di una liquidazione del danno
morale che sia cioé stata espressamente
estesa anche ai profili relazionali, nei
termini propri del danno c.d. esistenziale é
allora senz’altro da escludersi la
possibilità che, in aggiunta a quanto a
titolo di danno morale già determinato,
venga attribuito un ulteriore ammontare al
(diverso) titolo di danno esistenziale (cfr.
Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come
deve del pari dirsi nell’ipotesi di
liquidazione del danno biologico effettuata
avendosi riguardo anche a siffatta negativa
incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali
del danneggiato. Laddove tali aspetti
relazionali (del tutto ovvero secondo i
profili peculiarmente connotanti il c.d.
danno esistenziale) non siano stati invece
presi in considerazione, dal relativo
ristoro non può invero prescindersi (cfr.
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da
ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816)».
-
-
Sentenza della Corte
di Cassazione sul risarcimento del danno non patrimoniale n.
19816/2010 e la sua liquidazione.
-
«Il
primo motivo di ricorso deve essere
accolto, con la cassazione della
sentenza impugnata, nel capo
corrispondente al motivo accolto, ed il
rinvio della causa al Tribunale di
Foggia, in diversa composizione,
affinchè decida la controversia
uniformandosi al seguente principio di
diritto: "La parte danneggiata
da un comportamento illecito che
oggettivamente presenti gli estremi del
reato ha diritto al risarcimento dei
danni non patrimoniali, ai sensi
dell'art. 2059 cod. civ., i quali
debbono essere liquidati in unica somma,
da determinarsi tenendo conto di tutti
gli aspetti che il danno non
patrimoniale assume nel caso concreto
(sofferenze fisiche e psichiche; danno
alla salute, alla vita di relazione, ai
rapporti affettivi e familiari, ecc.)".
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche
sulle spese del presente giudizio».
-
-
La
sentenza
n.
14402/2011
- Danno
esistenziale,
danno
morale,
personalizzazione
ed
integrale
risarcimento
dei
danni:
«Orbene,
va
anzitutto
precisato
che,
diversamente
da
quanto
affermato
nell'impugnata
sentenza,
il
“cosiddetto
danno
esistenziale”
non
consiste
invero
nella
“privazione
di
attività
non
remunerative,
fonti di
compiacimento
o
benessere”
bensì,
come da
questa
Corte
anche di
recente
ribadito,
nel
pregiudizio
del fare
aredittuale
del
soggetto
determinante
una
modifica
peggiorativa
della
personalità
da cui
consegue
uno
sconvolgimento
dell'esistenza,
e in
particolare
delle
abitudini
di vita,
con
alterazione
del modo
di
rapportarsi
con gli
altri
nell'ambito
della
comune
vita di
relazione,
sia
all'interno
che
all'esterno
del
nucleo
familiare
(v. Cass.,
Sez.
Un.,
11/11/2008,
n.
26972;
Cass.,
12/6/2006,
n.
13546;
Cass.,
Sez.
Un.,
24/3/2006,
n.
6572).
-
È lo
sconvolgimento
foriero
di
“scelte
di
vita
diverse”,
in
altre
parole,
lo
sconvolgimento
dell'esistenza
obiettivamente
accertabile
in,
ragione
dell'alterazione
del
modo
di
rapportarsi
con
gli
altri
nell'ambito
della
vita
comune
di
relazione,
sia
all'interno
che
all'esterno
del
nucleo
familiare,
che,
pur
senza
degenerare
in
patologie
medicalmente
accertabili
(danno
biologico),
si
rifletta
in
un'alterazione
della
sua
personalità
tale
da
comportare
o
indurlo
a
scelte
di
vita
diverse
ad
assumere
essenziale
rilievo
ai
fini
della
configurabilità
e
ristorabilità
di
siffatto
profilo
del
danno
non
patrimoniale
(v.
Cass.,
Sez.
Un.,
11
novembre
2008,
n.
26972;
Cass.,
12/6/2006,
n.
13546;
Cass.,
Sez.
Un.,
24/3/2006,
n.
6572).
-
Deve
quindi
adeguatamente
sottolinearsi
che,
come
le
Sezioni
Unite
del
2008
hanno
avuto
modo
di
porre
in
adeguato
rilievo,
quando
il
fatto
illecito
come
nella
specie
si
configura
(anche
solo
astrattamente:
v.
già
Cass.,
Sez.
Un.,
6/12/1982,
n.
6651)
come
reato,
il
danno
non
patrimoniale
sofferto
dalla
persona
offesa
e
dagli
ulteriori
eventuali
danneggiati
(nel
caso
di
illecito
plurioffensivo:
v.
Cass.
n.
4186
del
1998;
Cass.,
Sez.
Un.,
n.
9556
del
2002)
è
risarcibile
nella
più
ampia
accezione
di
danno
determinato
dalla
lesione
di
interessi
inerenti
la
persona
non
connotati
da
rilevanza
economica,
giacché
in
tal
caso,
superato
il
tradizionale
orientamento
che
limitava
il
risarcimento
al
solo
danno
morale
soggettivo,
identificato
con
il
patema
d'animo
transeunte,
ed
affermata
la
risarcibilità
del
danno
non
patrimoniale
nella
sua
più
ampia
accezione,
anche
il
pregiudizio
non
patrimoniale
consistente
nel
non
poter
fare
(ma
sarebbe
meglio
dire:
nella
sofferenza
morale
determinata
dal
non
poter
fare)
è
risarcibile
(così
Cass.,
11/11/2008,
n.
26972).
-
Al
riguardo
si è
ulteriormente
posto
in
rilievo
come
in
caso
di
lesioni
a
causa
di
fatto
illecito
costituente
reato
spetta
il
risarcimento
del
danno
non
patrimoniale
sofferto
in
conseguenza
di
tale
evento,
dovendo
ai
fini
della
liquidazione
del
relativo
ristoro
tenersi
in
considerazione
la
sofferenza
o
patema
d'animo
non
solo
quando
la
stessa
rimanga
allo
stadio
interiore
o
intimo,
ma
anche
allorquando
si
obiettivizzi,
degenerando
in
danno
biologico
o in
pregiudizio
prospettante
profili
di
tipo
esistenziale
(v.
Cass.,
6/4/2011,
n.
7844).
-
È
invero
compito
del
giudice
accertare
l'effettiva
consistenza
del
pregiudizio
allegato,
a
prescindere
dal
nome
attribuitogli,
individuando
quali
ripercussioni
negative
sul
valore
persona
si
siano
verificate,
e
provvedendo
alla
loro
integrale
riparazione
(in
tali
termini
v.
Cass.,
Sez.
Un.,
11/11/2008,
n.
26972).
-
Il
principio
di
integralità
del
risarcimento
del
danno
impone
infatti
che
nessuno
degli
aspetti
di
cui
si
compendia
la
categoria
generale
del
danno
non
patrimoniale,
la
cui
sussistenza
risulti
nel
caso
concreto
accertata,
rimanga
priva
di
ristoro
(v.
Cass.,
6/4/2011,
n.
7844;
Cass.,
13/5/2011,
n.
10527
e,
da
ultimo,
Cass.,
7/6/2011,
n.
12273).
-
Tali
aspetti
debbono
essere
invero
presi
tutti
in
considerazione
a
fini
della
determinazione
dell'ammontare
complessivo
del
risarcimento
conseguentemente
dovuto
dal
danneggiante/debitore.
-
Al
riguardo,
si è
precisato
che
in
presenza
di
una
liquidazione
del
danno
morale
che
sia
cioè
stata
espressamente
estesa
anche
ai
profili
relazionali,
nei
suesposti
termini
propri
del
danno
c.d.
esistenziale,
è
senz'altro
da
escludersi
la
possibilità
che,
in
aggiunta
a
quanto
a
titolo
di
danno
morale
già
determinato,
venga
attribuito
un
ulteriore
ammontare
al
(diverso)
titolo
di
danno
esistenziale
(cfr.
Cass.,
15
aprile
2010,
n.
9040).
-
Così
come
deve
del
pari
dirsi
nell'ipotesi,
invero
non
ricorrente
nella
specie,
di
liquidazione
del
danno
biologico
effettuata
avendosi
riguardo
anche
a
siffatta
negativa
incidenza
sugli
aspetti
dinamico-relazionali
del
danneggiato.
-
Non
può
infatti
sostenersi
che
allorquando
ai
fini
della
liquidazione
di
danno
biologico
vengono
presi
in
considerazione
anche
i
c.d.
aspetti
relazionali
per
ciò
stesso
tale
aspetto
o
voce
di
danno
possa
considerarsi
invero
sempre
e
comunque
assorbente
il
c.d.
danno
esistenziale
(in
tal
senso
v.
invece
Cass.,
10/2/2010,
n.
3906;
Cass.,
30/11/2009,
n.
25236),
essendo
in
realtà
necessario
verificare
quali
aspetti
relazionali
siano
stati
valutati
dal
giudice,
e se
sia
stato
in
particolare
assegnato
rilievo
anche
al
(radicale)
cambiamento
di
vita,
all'alterazione/cambiamento
della
personalità
del
soggetto
in
cui
dell'aspetto
del
danno
non
patrimoniale
convenzionalmente
indicato
come
danno
esistenziale
si
coglie
il
significato
pregnante
(v.
Cass.,
2011,
n.
7844).
-
Laddove
tali
aspetti
relazionali
(del
tutto
ovvero
secondo
i
profili
peculiarmente
connotanti
il
c.d.
danno
esistenziale)
non
siano
stati
invece
presi
in
considerazione,
dal
relativo
ristoro
non
può
invero
prescindersi
(cfr.
Cass.,
Sez.
Un.,
11/11/2008,
n.
26972,
e,
da
ultimo.
Cass.,
17/9/2010,
n.
19816).
-
Il
principio
della
integralità
del
ristoro
subito
dal
danneggiato,
va
sottolineato,
non
si
pone
invero
in
termini
antitetici
ma
trova
per
converso
correlazione
con
il
principio
in
base
al
quale
il
danneggiante
e il
debitore
sono
tenuti
al
ristoro
solamente
dei
danni
arrecati
con
il
fatto
illecito
o
l'inadempimento
ad
essi
causalmente
ascrivibile,
l'esigenza
della
cui
tutela
impone,
come
da
questa
Corte
del
pari
sottolineato,
di
evitarsi
duplicazioni
risarcitorie.
-
Al
riguardo,
va
precisato,
non
si
hanno
invero
duplicazioni
risarcitorie
in
presenza
della
liquidazione
dei
diversi
aspetti
negativi
ravvisati
causalmente
derivare
dal
fatto
illecito
o
dall'inadempimento
ed
incidenti
sulla
persona
del
danneggiato/creditore.
-
Duplicazioni
risarcitorie
vengono
invece
a
sussistere
esclusivamente
laddove
lo
stesso
aspetto
(o
voce)
venga
computato
due
o
più
volte,
sulla
base
di
diverse,
meramente
formali,
denominazioni.
-
Orbene,
emerge
a
tale
stregua
con
tutta
evidenza
come
la
conclusione
cui
è
sul
punto
pervenuta
la
corte
di
merito
risulta
in
realtà
illogicamente
e
contraddittoriamente
motivata.
-
Le
affermazioni
in
argomento
della
corte
di
merito,
più
sopra
riportate,
non
offrono
d'altro
canto
nemmeno
indicazione
alcuna
in
ordine
alla
circostanza
se
le
Tabelle
di
Brescia,
così
come
quelle
di
Milano,
facciano
riferimento
anche
ai
profili
relazionali
propri
del
danno
da
perdita
del
rapporto
parentale
o
del
c.d.
danno
esistenziale.
E,
in
caso
positivo,
se
vi
facciano
riferimento
prendendo
-
come
invero
le
c.d.
tabelle
di
Milano
-
tale
perdita
in
considerazione
esclusivamente
di
per
sé,
senza
avere
cioè
riguardo
(anche)
al
conseguente
sconvolgimento
dell'esistenza
che
per
il
genitore
(o
altro
congiunto)
conseguentemente
ne
derivi
(v.
Cass.,
6/4/2011,
n.
7844;
Cass.,
13/5/2011,
n.
10527
e,
da
ultimo,
Cass.,
7/6/2011,
n.
12273).
-
Nel
qual
caso,
è
invero
necessario
che
il
dato
offerto
dalle
tabelle
venga
reso
oggetto
di
relativa
"personalizzazione",
riconsiderando
i
relativi
parametri
in
ragione
(pure)
di
siffatto
profilo,
al
fine
di
debitamente
garantire
l'integralità
del
ristoro
spettante
al
danneggiato
(cfr.,
da
ultimo,
Cass.,
9/5/2011,
n.
10108).
-
Alla
fondatezza
del
motivo
nei
suesposti
termini
consegue
l'accoglimento
in
relazione
del
ricorso,
con
rinvio
alla
Corte
d'Appello
di
Brescia
che,
in
diversa
composizione,
procederà
a
nuovo
esame,
facendo
applicazione
dei
seguenti
principi:
-
“Le
Tabelle
per
la
liquidazione
del
danno
non
patrimoniale
derivante
da
lesione
all'integrità
psicofisica
del
Tribunale
di
Milano
costituiscono
valido
e
necessario
criterio
di
riferimento
ai
fini
della
valutazione
equitativa
ex
art.
122
6
c.c.,
laddove
la
fattispecie
concreta
non
presenti
circostanze
che
richiedano
la
relativa
variazione
in
aumento
o in
diminuzione,
per
le
lesioni
di
lieve
entità
conseguenti
alla
circolazione.
-
I
relativi
parametri
sono
conseguentemente
da
prendersi
a
riferimento
da
parte
del
giudice
di
merito
ai
fini
della
liquidazione
del
danno
non
patrimoniale,
ovvero
quale
criterio
di
riscontro
e
verifica
di
quella,
di
inferiore
ammontare,
cui
sia
diversamente
pervenuto,
incongrua
essendo
la
motivazione
che
non
dia
conto
delle
ragioni
della
preferenza
assegnata
ad
una
liquidazione
che,
avuto
riguardo
alle
circostanze
del
caso
concreto,
risulti
sproporzionata
rispetto
a
quella
cui
si
perviene
mediante
l'adozione
dei
parametri
esibiti
dalle
dette
tabelle
di
Milano.
-
Vanno
ristorati
anche
i
c.d.
aspetti
relazionali
propri
del
danno
da
perdita
del
rapporto
parentale
o
del
c.d.
danno
esistenziale,
sicché
è
necessario
verificare
se i
parametri
recati
dalle
tabelle
tengano
conto
(anche)
dell'alterazione/cambiamento
della
personalità
del
soggetto
che
si
estrinsechi
in
uno
sconvolgimento
dell'esistenza,
e
cioè
in
(radicali)
cambiamenti
di
vita,
dovendo
in
caso
contrario
procedersi
alla
c.d.
Spersonalizzazione,
riconsiderando
i
parametri
recati
dalle
tabelle
in
ragione
(anche)
di
siffatto
profilo,
al
fine
di
debitamente
garantire
l'integralità
del
ristoro
spettante
al
danneggiato”.

-
Cassazione
sezione
lavoro
-
risarcimento
dei
danni - sentenza n.
3023/2010
-
«Per
quel che
riguarda
la
censura
concernente
la
ritenuta
sussistenza
di un
danno
esistenziale,
osserva
il
Collegio
che una
corretta
impostazione
della
questione
in
parola
postula
un sia
pur
breve
richiamo
alle
vicende
che
hanno
riguardato
la
problematica
del
risarcimento
del
danno
non
patrimoniale,
quale
conseguenza
ex art.
2059 c.c.,
del
fatto
dannoso.
-
E' noto
che con
le
sentenze
del
31.5.2003,
nn.
8827/03
ed
8828/03,
questa
Corte di
legittimità,
partendo
da
un'analisi
storica
dell'originario
ambito
di
applicazione
della
norma di
cui
all'art.
2059 c.c.,
dopo
aver
evidenziato
come
all'epoca
dell'emanazione
del
codice
civile
potesse
essere
risarcito
soltanto
il danno
non
patrimoniale
derivante
da reato
(e cioè
il danno
morale)
ai sensi
dell'art.
185 c.p.,
ha
operato
una
attenta
ricostruzione
del
nostro
sistema
dei
danni
non
patrimoniali
risarcibili,
ed ha
svincolato
l'ipotesi
risarcitoria
dalla
concreta
esistenza
del
fatto
reato,
fissando
al tempo
stesso
criteri
idonei
per
evitare
la
sovrapposizione
delle
diverse
voci di
danno
create
dalla
prassi
giurisprudenziale.
-
La nuova
dislocazione
dei
danni
alla
persona
nell'ambito
dell'art.
2059 c.c.,
appare
senz'altro
idonea
non solo
a far
superare
le
difficoltà
relative
alla
selezione
del
danno
non
patrimoniale
risarcibile,
ma anche
a
rendere
possibile
la
soluzione
di molti
dei
problemi
che
sorgono
con
riferimento
alle
tecniche
di
valutazione
e di
liquidazione
del
danno
non
patrimoniale.
-
Coerentemente
al
contenuto
di tali
pronunce
la
giurisprudenza
ha
individuato,
nell'ambito
del
danno
non
patrimoniale
risarcibile
ex art.
2059 c.c.,
la
categoria
del
danno
morale,
o danno
soggettivo
puro,
riconducibile
alla
sofferenza
morale
soggettiva,
quella
del
danno
biologico,
riconducibile
alla
lesione
dell'integrità
psico-fisica
e cioè
alla
compromissione
della
salute,
e quella
del
danno
esistenziale,
riconducibile
alla
sfera
realizzatrice
dell'individuo
ed
attinente
al
"fare"
del
soggetto
offeso.
-
Tale
premessa
si
appalesa
indispensabile
al fine
di una
corretta
ricostruzione
sistematica,
nella
vicenda
in
esame,
delle
poste di
danno
non
patrimoniale
risarcibili.
-
Orbene,
nel caso
di
specie
il
ricorrente
ha
lamentato
l'esistenza
del
danno
consistente
nel non
aver
potuto
adottare
una
legittima
scelta
di vita.
Non può
pertanto
dubitarsi,
siccome
correttamente
rilevato
dalla
Corte
territoriale,
della
esistenza
del
danno
dedotto,
consistente
in
quella
somma di
ripercussioni
di segno
negativo
conseguenti
alla
condotta
posta in
essere
dalla
Cassa,
che
aveva
comportato
la
lesione
di
specifici
interessi
costituzionalmente
protetti,
fra cui
quello
di poter
realizzare
liberamente
una
propria,
legittima,
opzione
di vita.
-
Nè può
ritenersi
che la
Corte
territoriale
abbia
omesso
di
indicare
il
precetto
costituzionale
violato,
che -
secondo
la
prospettiva
di parte
ricorrente
- non
sarebbe
comunque
altrimenti
ricavabile,
atteso
che la
tutela
dei
diritti
di
libertà
costituisce
il
fondamento
e la
base
primaria
della
nostra
Carta
costituzionale
che
dedica
agli
stessi
la parte
iniziale
recante
appunto
l'intestazione
"diritti
fondamentali".Da
rilevare
infine
che
chiaramente
inaccettabile
si
appalesa
l'assunto
di parte
ricorrente
secondo
cui, con
motivazione
illogica
e
contraddittoria,
i
giudici
di
merito
avrebbero
ritenuto
che la
protrazione
dell'attività
lavorativa
costituisce
una
forma di
danno,
ove si
osservi
che in
realtà
il danno
ritenuto
dalla
Corte
territoriale
consiste
nella
denegata
possibilità
da parte
del S.
di
operare
autonomamente
le
proprie
opzioni
di vita,
anche in
campo
lavorativo».

-
-
Ancora sulla personalizzazione
del danno e il risarcimento di tutti i danni, Cassazione n. 2228/2012: «Come
questa Corte - in termini generali in tema di liquidazione dei diversi
aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si
compendia - ha già avuto modo di affermare, l’applicazione dei criteri
di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del
giudice, deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio
equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e
standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola
ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio
del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari)
-, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.
-
A tal fine i criteri
di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a
garantire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n.
7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
-
Questa Corte (oltre
a porre in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano risultano
essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto le
statisticamente maggiormente testate, le più idonee ad essere assunte
quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari
ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del
ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini
maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del
pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto
delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio
nazionale: v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402;
Cass., 12/7/2006, n. 15760) ha al riguardo sottolineato che il mero
riferimento ad una percentuale di quanto liquidato a titolo di
risarcimento del danno biologico non consente invero di cogliere quale
sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto
preso in considerazione nel caso di specie ai fini della debita
personalizzazione della liquidazione del danno morale (cfr. Cass.,
13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n.
7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760), giacché l’adozione di meccanismi
semplificativi di : liquidazione di tipo automatico sono inidonei a far
intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità
del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della
relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, al fine di
potersi essa considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla
lesione della dignità umana (cfr. Cass., 10/3/2010, n. 5770; Cass.,
12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass.,
19/1/2010, n. 702).
-
Orbene, nell’affermare che
“la liquidazione del danno morale in favore del minore, calcolata dal
giudice in ragione della metà del danno biologico, è da reputarsi
congrua ed adeguata al caso concreto ed in linea con i criteri
utilizzati anche da questa Corte”, la corte di merito ha invero
disatteso i suindicati principi, sicché della medesima s’impone la
cassazione in relazione».
-
Principio
di diritto:
“La
liquidazione del danno morale operata
mediante il meccanismo semplificativo del
riferimento ad una mera frazione di quanto
liquidato a titolo di risarcimento del danno
biologico non consente di cogliere quale sia
stato il punto di riferimento dai giudici di
merito in concreto preso in considerazione
ai fini della debita personalizzazione della
liquidazione del danno morale ai cui fini,
per potersi considerare congrua ed adeguata
risposta satisfattiva alla lesione della
dignità umana, è necessario che possa
evincersi in quali termini si sia tenuto
conto della gravità del fatto, delle
condizioni soggettive della persona,
dell'entità della relativa sofferenza e del
turbamento dello stato d'animo.
-
Al
genitore di persona che abbia subito la
paralisi ostetrica del braccio destro
all'esito di errato intervento in sede
di parto spetta il risarcimento del
danno non patrimoniale sofferto in
conseguenza di tale evento, dovendo ai
fini della liquidazione del relativo
ristoro tenersi in considerazione la
sofferenza (o patema d'animo) anche
sotto il profilo della sua degenerazione
in obiettivi profili relazionali.
-
La prova
di tale danno può essere data anche con
presunzioni. Ne consegue che in presenza
dell'allegazione del fatto-base delle
gravi lesioni subite dal figlio
convivente, il giudice deve ritenere
provata la sofferenza inferiore (o
patema d'animo) e lo sconvolgimento
dell'esistenza che (anche) per la madre
ne derivano, dovendo nella liquidazione
del relativo ristoro tenere conto di
entrambi i suddetti profili, ivi
ricompresa la degenerazione della
sofferenza interiore di quest'ultima
come nella specie riverberantesi nella
scelta di abbandonare il lavoro al fine
di dedicarsi esclusivamente alla cura
del figlio, bisognevole di assistenza in
ragione della gravità della riportata
lesione. Incombe alla parte a cui
sfavore opera la presunzione dare la
prova contraria idonea a vincerla, con
valutazione al riguardo spettante al
giudice di merito”.
-
Danno morale si ma ...., Cassazione n.
5230, «...va ricordato l'orientamento di
questa Corte secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni
dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno
biologico (all'integrità fisica) e danno morale (consistente nella
sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della
risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p.,
essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente
garantiti. Nella specie la cassazione ha confermato la sentenza impugnata,
che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., sotto voci
distinte con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale
derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un
infortunio sul lavoro" (Cass. n. 12593/2010) ed ancora "in tema di
liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il
risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato,
rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato
dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto
pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di
risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due
volte, sebbene con l'uso di nomi diversi" (Cass. n. 10527/2011, v, anche
Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche
Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009).
- Senza dubbio il
Giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche il danno morale laddove
sussistente (peraltro nel caso in esame emerge che vi sia stato anche un
accertamento dei fatti in sede penale), ma avrebbe dovuto specificamente
motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già
liquidato a titolo di danno biologico ed operare un'autonoma valutazione
degli stessi. Invece nella motivazione della sentenza impugnata i danni
liquidati a titolo di danno morale appaiono correlati alla medesime malattie
considerate per il danno biologico e liquidati, nella loro entità, in una
quota parte di tale ultimo danno. La motivazione pertanto appare non
coerente con i principi fissati dalla ricordata giurisprudenza di questa
Corte che imponeva una specifica considerazione dei profili di danno ed
anche una specifica e separata quantificazione».
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Il danno biologico e il suo risarcimento
Il danno biologico
è inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute), conseguente ad un accertamento medico ( menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato).
"Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. ........ In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice." Cassazione Civile Sentenza 12/05/2006, n. 11039.
Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Invalidità temporanea: la Corte di Cassazione, con la sentenza15385/2010, confermando un precedente orientamento, si è pronunciata per l'esclusione della liquidazione della invalidità temporanea a seguito di un sinistro, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni. «..questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre)».
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Il compenso per le cause per il risarcimento dei
danni è concordato tra
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anche in considerazione della complessità
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Il
ricorso in cassazione
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Il danno morale e il suo risarcimento
Il danno morale
(e
il risarcimento dei danni)
va inteso come ingiusta sofferenza provocata da un illecito e va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ..", ed ancora la Cassazione con la sentenza n. 5795/2008 ha precisato che "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".
Lo stesso legislatore con il Dpr n. 37 del 3.3.2009, individua il danno morale come autonoma e specifica voce di danni da liquidare.
Risarcimento
del danno morale
commisurato al risarcimento del danno biologico: Cassazione n.
15373/11:
«Ed è appena il caso di
sottolineare che, come questa Corte già avuto modo
di statuire, nulla vieta che il danno morale sia
liquidato in proporzione al danno biologico (cfr
Cass. n. 702/010). Né appare superfluo richiamare
l'attenzione sull'insegnamento delle Sezioni Unite,
cui si è già accennato in precedenza, le quali, come
è noto, hanno sancito il principio dell'unitarietà
del danno non patrimoniale, quale categoria
omnicomprensiva che include anche il danno biologico
ed il danno da reato. Ed invero, il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una
categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i
pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi
identici. Ne consegue che è inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione alla vittima di lesioni
personali, ove derivanti da reato, del risarcimento
sia per il danno biologico, sia per il danno morale,
inteso quale sofferenza soggettiva, il quale
costituisce necessariamente una componente del primo
(posto che qualsiasi lesione della salute implica
necessariamente una sofferenza fisica o psichica),
come pure la liquidazione del danno biologico
separatamente da quello c.d. estetico, da quello
alla vita di relazione e da quello cosiddetto
esistenziale. (Sez. Un. n. 26972/08)».
Cassazione sentenza 18641/2011, il danno morale come
voce di
danno autonomo non è mai stato cancellato
Leggi
La Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009).
- SUL DANNO NON PATRIMONIALE E DANNO MORALE
- Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2010 n° 5770: «……al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico».
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-
Anche il Tribunale di Torino ha proceduto alla liquidazione del danno morale, individuandolo tra gli ulteriori danni non patrimoniali sofferti. Trib. Torino, 17 marzo 2009, g.u. Ciccarelli.
-
Il Tribunale di Palermo, Sezione III civile, con la sentenza del 3 giugno 2009 esamina la risarcibilità del danno morale con riferimento alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi mesi. Tali danni vanno liquidati secondo equita' e in frazione del danno biologico.
"La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico ( in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso."
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Il danno esistenziale e il suo risarcimento
Anche il danno esistenziale
(e il suo risarcimento) va risarcito: sono esclusi i danni cosiddetti gabatellari, cioè di poco conto e non incidenti su diritti costituzionalmente garantiti.
Cassazione, sentenza n.
13356/2011:
«Va
al riguardo rammentato il principio
(da ultimo enunciato da Cass. 30
novembre 2009 n. 25236; Cass. sez.
un. 16 febbraio 2009 n. 3677), che
in tema di risarcimento del danno
non patrimoniale, il cosiddetto
danno alla vita di relazione ed i
pregiudizi di tipo esistenziale
concernenti aspetti relazionali
della vita, conseguenti a lesioni
dell’integrità psicofisica, possono
costituire solo voci del danno
biologico (al quale va riconosciuta
portata tendenzialmente
omnicomprensiva) nel suo aspetto
dinamico, sicché darebbe luogo a
duplicazione la loro distinta
riparazione. Le sezioni unite di
questa Corte (sentenza 24 marzo 2006
n. 6572), seguita dalla successiva
giurisprudenza, hanno chiarito che
tale danno, così come ora definito,
vada comunque provato dall’attore,
costituendo la prova (avente ad
oggetto precise circostanze atte a
dimostrare l’adozione di scelte di
vita diverse da quelle che sarebbero
state seguite in assenza dell’evento
dannoso) il presupposto
indispensabile anche per una
liquidazione equitativa. Se è pur
vero che la medesima pronuncia ha
affermato che la prova in questione
può essere anche presuntiva, è
altrettanto vero che la parte è
onerata di fornire al giudice una
serie concatenata di circostanze,
quali la durata, la gravità, la
conoscibilità dell’inadempimento
all’interno e all’esterno del luogo
di lavoro, le reazioni del
lavoratore nei confronti del datore
di lavoro, gli effetti negativi
sulle sue abitudini di vita, che
nella specie difettano del tutto
(soprattutto quanto all’incidenza
sulle abitudini di vita e
relazionali), o risultano sotto il
profilo in esame insufficienti
(quanto ad esempio alla durata, in
ricorso determinata tra l’ottobre
2001 e l’agosto 2002)».
Corte di Cassazione n. 26777/09 indica quali sono le condizioni per il risarcimento del danno esistenziale:
«Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità».
Ed ancora la Cassazione:
«E’risarcibile altresì il danno esistenziale, derivante dalla lesione della dignità e della professionalità del lavoratore, con la precisazione, operata dalla giurisprudenza ormai consolidata che il danno esistenziale non è categoria autonoma di danno ma rientra nell’ambito del genus danno non patrimoniale.
- Il danno non patrimoniale, a norma dell’art. 2059 del c.c. è risarcibile nei casi di fatto di reato, nelle ipotesi specificatamente previsti dalla legge e in caso di lesione di valori costituzionalmente protetti, sempre che non sia futile e realmente esistente».
Cass. sez. Lavoro n.
5237:
«Ha
poi richiamato l'orientamento della
Corte a Sezioni Unite (n. 6572 del
24/3/2006) secondo cui, in tema di
demansionamento e di
dequalificazione, il riconoscimento
del diritto del lavoratore al
risarcimento del danno
professionale, biologico o
esistenziale, che asseritamente ne
deriva - non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale - non può
prescindere da una specifica
allegazione, nel ricorso
introduttivo del giudizio, sulla
natura e sulle caratteristiche del
pregiudizio medesimo. Coerentemente
con tale principio, la Corte
territoriale non solo ha rilevato
che non poteva accogliersi la tesi
sostenuta dal lavoratore incentrata
sul danno in re ipsa, e che nulla
era stato dedotto e chiarito, nel
ricorso introduttivo, in ordine alla
natura e alle caratteristiche del
presunto danno all'immagine
professionale, ma ha finanche
ritenuto di poter trarre (benchè non
necessario stante l'incidenza
dell'onere della prova sul
danneggiato) una presunzione di
segno contrario dalla "estrema
modestia della limitata supremazia
esercitata in precedenza" (prima,
cioè, del demansionamento) dal C..
Tale ultima osservazione si pone in
linea con il recente indirizzo delle
Sezioni Unite (sentenza n.
26972/2008) che, con specifico
riferimento al danno non
patrimoniale, hanno affermato, tra
l'altro, che la gravità dell'offesa
costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione al risarcimento dei
danni non patrimoniali alla persona
conseguenti alla lesione di diritti
costituzionali inviolabili.
Pertanto, il diritto deve essere
inciso oltre una certa soglia
minima, cagionando un pregiudizio
serio da essere meritevole di tutela
in un sistema che impone un grado
minimo di tolleranza. 11 filtro
della gravità della lesione e della
serietà del danno attua il
bilanciamento tra il principio di
solidarietà verso la vittima, e
quello di tolleranza, con la
conseguenza che il risarcimento del
danno non patrimoniale è dovuto solo
nel caso in cui sia superato il
livello di tollerabilità ed il
pregiudizio non sia futile;livello
ritenuto, evidentemente, non
superato dal Giudice di merito,
sulla base della sua motivata
valutazione delle circostanze di
fatto»
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