Il risarcimento del danno non patrimoniale e la responsabilità civile
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Il principio generale della responsabilità civile e il risarcimento del danno si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), degli articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e il risarcimento del danno relativo).
In particolare, l’articolo 2043 del codice civile, infatti, obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno “ingiusto” ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.
La Cassazione si pronuncia, di conseguenza, ormai costantemente per la personalizzazione dei danni non patrimoniali: il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale deve essere integrale, liquidato in ogni componente dei danni accertati. (Corte di Cassazione, sentenza n. 9283/2014). Infatti, la Suprema Corte, con le sentenze nn. 7766/2016 e 18611/2015, si è pronunciata nel senso che il risarcimento del danno non patrimoniale non può avere come unico riferimento il danno biologico e le conseguenti tabelle, ma va ha ritenuto che anche il danno morale ed esistenziale “meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.
Recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21939/2017, ove si puntualizza cone va liquidato il danno e in base a quali principi. Vedi anche qui.
Novità giurisprudenza.
Le tabelle milanesi
Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 38077/2021:
I parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire (v. Cass., 28/6/2018, n. 17018. E già Cass., 30/6/2011, n. 14402).
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Sulla personalizzazione del danno si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio base che la personalizzazione del danno, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”.
Cassazione n. 14364/2019. Sulla personalizzazine del danno non patrimoniale: …… Ne consegue, pertanto, che l’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.). Alla stregua di tali premesse, dunque, la “personalizzazione” del danno patrimoniale in misura ancora superiore rispetto a quella (già) disposta dal primo giudice, lungi dal potersi fondare su di una sorta di “automatismo” legato all’entità del postumo di invalidità, avrebbe richiesto l’individuazione di circostanze specifiche “ulteriori” rispetto a quelle “ordinarie”, come detto, non solo “compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”, ma addirittura da una somma (già) maggiorata nella misura del 30%.
Risarcimento danni – la liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull’equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”: l’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L’equità integrativa costituisce, per l’opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. (Cassazione n. 26051/2020)
Danno biologico – Liquidazione della invalidità permanente – Barème e sindacato del giudice
La quantificazione del danno biologico, quando non deve seguire apposite tabelle imposte per legge, avviene per via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; tuttavia, la scelta del barème in base al quale stimare il grado percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale, né, a fortiori, può restare tale scelta sottratta al controllo del giudice.
Ne consegue che – a fronte di una specifica contestazione in tal senso – non può ritenersi rispettosa dell’art. 1226 c.c. la sentenza la quale abbia trascurato di accertare se il barème utilizzato dall’ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Sotto quest’ultimo specifico aspetto, va precisato che la violazione di legge potrà essere ravvisabile ove si abbia erronea individuazione della “voce” corrispondente all’invalidità concretamente accertata ovvero applicando un grado di invalidità superiore o inferiore al range che consente una valutazione modulata dell’invalidità stessa, in assenza di specificità del caso concreto che giustificassero tale variazione. Diversamente, l’apprezzamento all’interno di quel range potrà essere suscettibile di sindacato sotto due profili soltanto: a) per motivazione non rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, in violazione del combinato disposto degli artt. 111, settimo comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; b) in ragione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., là dove, però, tale fatto storico non coincide con la mera omessa considerazione della consulenza tecnica (che è atto del processo), bensì del fatto storico (o dei fatti) che in tale elaborato è (o sono) rappresentato(i).
Risarcimento del danno da lucro cessante – Cassazione Ordinanza 10750/2020: In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che, quando, come nella specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sullabase della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 13469 del 2002 cit.). A tale principio di diritto si atterrà il giudice del rinvio.
Il criterio ex art. 1226 c.c. ha natura suppletiva; vi si può ricorrere solo se l’impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cassazione n. 26051/2020)
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Il danno morale.
Trova definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale”
1) non è suscettibile di accertamento medico-legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico
-relazionali della vita del danneggiato.
3.1.3. A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo
punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico,
depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.
Casssazione ordinanza n. 7513/2018: la Cassazione nuovamente indica i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale. Decisione esemplare
Cassazione sentenza n. 901/2018: ancora sui criteri di determinazione del danno non patrimoniale. Il giudice nel liquidare il danno non patrimoniale deve considerare tutti gli aspetti dell’evento dannoso, senza duplicazioni nel risarcimento. Il giudice dovrà valutare sia il danno biologico che il cd. danno alla vita di relazione, analizzando tali conseguenze sul piano probatorio, sia rispetto alla sofferenza interiore, che al peggioramento della vita quotidiana.
Cassazione sent. 12467/2017: danno da lucro cessante, va provato il nesso causale e non in forza di presunzioni.
Cassazione sent. n. 20786/2018: la polizza RCA copre anche i sinistri avvenuti per il dolo del conducente.
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