Avvocato  Fabio Scatamacchia
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Il risarcimento del danno

e la responsabilità civile

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Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile

L'intenzione della pagina e dell'avvocato è quella di offrire, a privati ed aziende, consulenza e consigli legali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni, in particolare, su alcuni suoi più frequenti aspetti, affrontati e interpretati dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, non ultimo il risarcimento dei danni da errore medico e consenso informato.

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La responsabilità civile e il risarcimento dei danni
Il principio generale della responsabilità  civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile  (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e  del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona. Principio del neminem laedere.
Responsabilità civile significa, quindi, che per legge bisogna risarcire i danni cagionati a terzi, che possono essere causati ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia.
Il  codice civile, come visto, regola le ipotesi di responsabilità (e i danni conseguenti) negli articoli del codice civile dal 2043 al 2059.
La responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) costituisce una materia giuridica in continua trasformazione ed evoluzione, nel senso che in particolare la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è intervenuta spesso a mutarne i contorni e gli stessi contenuti, con riferimento sia alla individuazione di specifiche forme di responsabilità, sia con riferimento ai danni e alla loro determinazione e  liquidazione. La svolta si è avuta allorchè la giurisprudenza  ha cominciato a riconoscere e liquidare il risarcimento dei danni non solo in forza delle disposizioni del Codice e delle “leggi ordinarie”, ma anche in virtù della  Costituzione e dei suoi principi fondamentali (lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti).
Il principio della responsabilità civile (e il conseguente risarcimento  dei danni) dalle ipotesi previste dal codice civile (articoli dal 2044 al 2059) si è così "allargato" a numerosi aspetti della vita civile.
Sostanzialmente la protezione si è estesa ai diritti dei singoli tutelati dalle norme costituzionali interessanti i valori della persona umana.
I danni risarcibili e quantificabili sono: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). e il loro risarcimento

Il danno patrimoniale (e il suo risarcimento) è individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è costituito  dal danno emergente (danno attuale) e lucro cessante(danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance). La liquidazione  del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.

PERDITA DI CHANCES  ”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
Recente sentenza della Corte di Cassazione del 26 gennaio 2009, n. 1850 in materia di perdita di chances: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)".
Il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) (art. 2059 c.c.) è quello che ha costituito e costituisce il maggiore interesse ed intervento della giurisprudenza sia di merito che della cassazione.
In particolare, la Cassazione con tre sentenze gemelle (per tutte sent. 11.11.2008 n. 26972) ha ridisegnato il danno non patrimoniale nella sua interezza. 

La cassazione e la sentenza 26972/08 che ha indicato i principi innovatori della liquidazione dei danni

Il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. In virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Dalla lettura della sentenza si evince un elemento fondamentale: resta fermo il principio che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre...»,   resta ferma la necessità di dover considerare  gli «aspetti relazionali» della persona ed, infine,  resta fermo che «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».
Dopo tale sentenza la cassazione e i giudici di merito (giudice di pace, tribunale, corte di appello) hanno continuato ad integrare e precisare le fondamenta della e  i contorni del risarcimento dei danni.

 

Apparentemente è scomparsa la divisione del danno in danno biologico, danno morale e danno esistenziale. Infatti, i danni vanno liquidati nella loro interezza e con specifico riferimento al caso specifico.
In realtà la lettura della sentenza della cassazione n. 26972/08 e le successive pronunce hanno esclusivamente riordinato la materia senza escludere il pieno risarcimento dei danni.

Il consenso informato e l'errore medico (e il risarcimento dei danni).

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Consenso informato,errore medico e risarcimento dei danni

Anatocismo e interessi bancari e risarcimento dei danni

          

Le sentenze sul risarcimento dei danni

Il danno biologico e il suo risarcimento

Il danno biologico è inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute), conseguente ad un accertamento medico ( menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato).  "Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. ........ In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice."  Cassazione Civile Sentenza 12/05/2006, n. 11039.
Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Il danno morale e il suo risarcimento

Il danno morale va inteso come ingiusta sofferenza provocata da un illecito e va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ..", ed ancora la Cassazione con la sentenza n. 5795/2008 ha precisato che  "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".

La Cassazione ha ribadito la autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008;  Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009).

SUL DANNO NON PATRIMONIALE E DANNO MORALE
Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2010 n° 5770: «……al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico».
 
Anche il Tribunale di Torino ha proceduto alla liquidazione  del danno morale, individuandolo tra gli ulteriori danni non patrimoniali sofferti. Trib. Torino, 17 marzo 2009, g.u. Ciccarelli.

 

Il Tribunale di Palermo, Sezione III civile, con la sentenza del 3 giugno 2009 esamina la risarcibilità del danno morale con riferimento alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi mesi.  Tali danni vanno liquidati secondo equita' e in frazione del danno biologico. "La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico ( in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso."            

Lo stesso legislatore con il Dpr n. 37 del 3.3.2009, individua il danno morale come autonoma e specifica voce di danni da liquidare.

Il danno esistenziale e il suo risarcimento
Anche il danno esistenziale va risarcito: sono esclusi i danni cosiddetti gabatellari, cioè di poco conto e non incidenti su diritti costituzionalmente garantiti.
Corte di  Cassazione n. 26777/09 indica quali sono le condizioni per il risarcimento del danno esistenziale: «Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità».
Ed ancora la Cassazione:
«E’risarcibile altresì il danno esistenziale, derivante dalla lesione della dignità e della professionalità del lavoratore, con la precisazione, operata dalla giurisprudenza ormai consolidata che il danno esistenziale non è categoria autonoma di danno ma rientra nell’ambito del genus danno non patrimoniale.
- Il danno non patrimoniale, a norma dell’art. 2059 del c.c. è risarcibile nei casi di fatto di reato, nelle ipotesi specificatamente previsti dalla legge e in caso di lesione di valori costituzionalmente protetti, sempre che non sia futile e realmente esistente».

 

 

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Ultimo aggiornamento: 18-07-10

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