«...E’risarcibile altresì il danno esistenziale, derivante dalla lesione della dignità e della professionalità del lavoratore, con la precisazione, operata dalla giurisprudenza ormai consolidata che il danno esistenziale non è categoria autonoma di danno ma rientra nell’ambito del genus danno non patrimoniale..».
L'intenzione della pagina e dell'avvocato è
quella di offrire, a privati ed aziende, consulenza e consigli legali in
materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni, in particolare,
su alcuni suoi più frequenti aspetti, affrontati e interpretati dalla
giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, non ultimo i danni da errore
medico e consenso informato.
Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli
articoli 1218 e 1223
del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli
artt. 1337 e 1338
del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal
2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al
2059
e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal
2043 al 2059 (risarcimento dei danni).
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona. Principio del neminem laedere.
Responsabilità civile significa, quindi, che per legge bisogna risarcire i danni cagionati a terzi, che possono essere causati ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia.
Il codice civile, come visto, regola le ipotesi di responsabilità negli articoli del codice civile dal
2043 al 2059.
La responsabilità civile costituisce una materia giuridica in continua trasformazione ed evoluzione, nel senso che in particolare la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è intervenuta spesso a mutarne i contorni e gli stessi contenuti, con riferimento sia alla individuazione di specifiche forme di responsabilità, sia con riferimento ai danni e alla loro determinazione e liquidazione. La svolta si è avuta allorchè la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere e liquidare il risarcimento dei danni non solo in forza delle disposizioni del Codice e delle “leggi ordinarie”, ma anche in virtù della Costituzione e dei suoi principi fondamentali (lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti).
Il principio della responsabilità civile (e il conseguente risarcimento dei danni) dalle ipotesi previste dal codice civile (articoli dal 2044 al 2059) si è così "allargato" a numerosi aspetti della vita civile.
I danni risarcibili sono quello patrimoniale e quello non patrimoniale: è proprio nel merito di quest'ultimo che la giurisprudenza e la dottrina sono intervenute più volte
Il danno patrimoniale (e il suo risarcimento) è individuato e individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del singolo soggetto danneggiato ed è costituito dal danno emergente (danno attuale) e lucro cessante (danno futuro, mancato guadagno e/o perdita di chance). E' regolato dagli articoli 2043 e 2056 del codice civile. La
liquidazione del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 codice civile necessita della prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o
la perdita di chances siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Il danno non patrimoniale
(e il suo risarcimento) è costituito da svariate situazioni di natura psico-fisica che incidono sul soggetto (o sui suoi eredi) che è stato danneggiato: risarcimento dei danni,
danno biologico,
morale, [esistenziale] (la fonte normativa è l'art. 2059 del codice civile).
Il danno biologico è inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute), conseguente ad un accertamento medico ( menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato).
"Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. ........ In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice."
Cassazione Civile Sentenza 12/05/2006, n. 11039.
Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Il danno morale
va inteso come ingiusta sofferenza provocata da un illecito e va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ..", ed ancora la Cassazione con la sentenza n. 5795/2008 ha precisato che "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".
La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza depositata l'11 novembre 2008 n. 26972, ha modificato, ad un primo esame, profondamente la figura del danno non patrimoniale e del suo risarcimento. Secondo i principi che seguono.
Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. In virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Dalla lettura della sentenza si evince un elemento fondamentale: resta fermo il principio che «il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre...», resta ferma la necessità di dover considerare gli «aspetti relazionali» della persona ed, infine, resta fermo che «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».
EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - il danno morale
L'EVOLUZIONE E' NEL SENSO CHE I danni DEVono ESSERE RISARCITi IN MISURA E MANIERA INTEGRALE E CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CASO SPECIFICO.
eD ANCORA, CHE, ANCHE successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, LA STESSA cORTE DI cASSAZIONE ribadito la “autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009).
lO STESSO LEGISLATORE, CON IL dpr N. 37 DEL 3.3.2009, individua il danno morale come autonoma e specifica voce di danno da liquidare.
Il Tribunale di Milano si e' dotato di Tabelle di liquidazione che prevedono il danno biologico, il danno non patrimoniale (aumento del punto del biologico) e l'aumento personalizzato fino al 50% del punto da danno biologico. I danni vengono, quindi, risarciti nella loro interezza.
La personalizzazione del danno non patrimoniale e il danno morale
La Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 8669/2009 con cui ha portato chiarezza e "giustizia" nella liquidazione dei danni non patrimoniali, con particolare riferimento al danno morale, inteso come sofferenza fisica e psichica, temporanea o permanente, derivata dalla più ampia lesione alla salute sofferta dalla ricorrente.
Ha precisato la Corte che : «E, quindi, dovrà riconoscere il danno "morale" in qualcosa di più di quanto ha riconosciuto a titolo di danno biologico. Inoltre, nel procedere alla liquidazione unitaria e, di risulta, a quella del danno "morale", dovrà accertare, ai fini dell'identificazione di quest'ultimo, sulla base delle risultanze degli atti e di tutte le circostanza del caso concreto (e, naturalmente con la considerazione dei limiti del giudizio di rinvio), l'entità della sofferenza temporanea cagionata dalle lesioni subite dalla ricorrente e l'eventuale esistenza di una sofferenza permanente, così realizzando l'operazione di personalizzazione della complessiva liquidazione indicata dalle Sezioni Unite.»
Ancora la Suprma Corte ha precisato con la sentenza n. 13530/2009:
"IL PRINCIPIO DI DIRITTO cui il giudice del rinvio deve uniformarsi è dunque il seguente: in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato continuato per atti di libidine in danno di minore, la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico ponderale delle poste (sinteticamente descritte e tipicizzate in relazione agli interessi o beni costituzionali del minore lesi) e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività.
La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e necessariamente una quota del danno alla salute, specie quando le lesioni attengano a beni giuridici essenzialmente diversi, tanto da essere inclusi un diverse norme della Costituzione. Al contrario (come nella fattispecie in esame) il danno morale potrà assumere il valore di un danno ingiusto più grave,in relazione all'attentato alla dignità morale del minore ed alla compromissione del suo sviluppo interrelazionale e sentimentale".
Anche il Tribunale di Torino ha proceduto alla liquidazione del danno morale, individuandolo tra gli ulteriori danni non patrimoniali sofferti. Trib. Torino, 17 marzo 2009, g.u. Ciccarelli.
Il Tribunale di Palermo, Sezione III civile, con la sentenza del 3 giugno 2009 esamina la risarcibilità del danno morale con riferimento alla giurisprudenza di legittimità degli ultimi mesi. Tale danno va liquidato secondo equita' e in frazione del danno biologico. "La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico ( in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso."
Il danno biologico va “personalizzato quando comprende anche il danno estetico.
Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549
«Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del danno biologico, ma non ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, né ha “personalizzato” detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche della componente estetica.»
Nello stesso senso il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.6.2009, RG 83999/04, Giudice Filadoro.
A tale proposito la
Corte di Appello di Perugia con la sentenza del 24.11.2008 ha precisato che: «Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
Ancora danno alla sessualità
Sentenza 19092/2009
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per il coniuge non può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato.
Corte di Cassazione n. 26777/09 con indicazione delle condizioni per risarcire il danno esistenziale:«Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità».
«In particolare, occorre la dimostrazione specifica del danno non patrimoniale, nel quale va ricompreso il danno biologico, costituito dalla menomazione dell’integrità fisica.
- E’risarcibile altresì il danno esistenziale, derivante dalla lesione della dignità e della professionalità del lavoratore, con la precisazione, operata dalla giurisprudenza ormai consolidata che il danno esistenziale non è categoria autonoma di danno ma rientra nell’ambito del genus danno non patrimoniale.
- Il danno non patrimoniale, a norma dell’art. 2059 del c.c. è risarcibile nei casi di fatto di reato, nelle ipotesi specificatamente previsti dalla legge e in caso di lesione di valori costituzionalmente protetti, sempre che non sia futile e realmente esistente».
Tribunale Rovereto 12.10.2009: "Il danno legato alla perdita dell’animale risulta prevedibile, ex art. 1225 c.c. Ritenuta pertanto, alla luce delle considerazione ora esposte, e pertanto, sia riconducendo il danno, secondo la lettura svolta dalla Corte, nell’alveo del danno riconducibile a lesione di diritti garantiti dall’art. 2 Cost, sia nell’ambito della seconda lettura del danno non patrimoniale da contratto che, in quanto tale, non richiede la necessaria applicazione delle previsioni di cui all’art. 2059 c..c, la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo agli attori, non rimane che procedere alla relativa quantificazione dello stesso".
Sentenze in tema di mobbing e demansionamento con condanna ai danni patrimoniali, perdita di chances e danno esistenziale. Lesione della professionalità e risarcimento del danno esistenziale: Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.10.2009 n° 21223 - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 6572/06.
Il danno esistenziale inteso come: «ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno» (Sentenza Cassazione Unite, 24 marzo 2006, n. 6752) . Tale danno non consiste in sofferenze soggettive, perchè lo specifico della categoria è da rinvenirsi in alterazioni in senso peggiorativo della qualità della vita inducendo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno (modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, come quelli costituzionalmente garantiti della salute, reputazione, libertà di pensiero, famiglia, ecc..).. Esso deve obiettivarsi (a differenza del danno morale soggettivo), restando tuttavia integrato a prescindere dall'accertabilità medico-legale, come avviene invece per il danno biologico . Differisce dal "danno biologico" in quanto prescinde dalla accertabilità in sede medico legale, e differisce dal "danno morale soggettivo" perché, a differenza di questo che è in re ipsa, deve obiettivarsi).
Sentenza del Tribunale di Modena che ha riconosciuto la liquidazione del danno esistenziale (oltre il biologico e il morale) per la morte di congiunto.
Responsabilità, demansionamento e danni esistenziali
Lavoro, demansionamento e danni esistenziali:
sentenza della Corte di cassazione n. 29832 del 10.12.2008, con cui si afferma che il danno esistenziale da demansionamento (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va allegato dal danneggiato e dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.
I danni in generale - Medico e consenso informato - Diritto alla sessualità - Le banche e gli interessi - Illegittimo Protesto - Responsabilità del notaio per protesto -
Illecito da contratto - Danni da fermo macchina - Responsabilità conducente per trasportato senza cintura - Danni da segnalazione centrale rischi - Danni da infiltrazioni - Mobbing come reato - Danni da mobbing - Danno biologico e tabelle - Danno morale - Sul danno morale - Tour operator - Danno mancato utilizzo del telefono - Danni prodotti da animali selvatici - Danni sui treni - Danni perdita bagagli - Danno morale da vacanza rovinata - Danni al feto e nascituro - La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. dell'11 novembre 2008 n. 26972 - Danno esistenziale per morte di congiunto Tribunale di Modena - Perdita di chances - Incidente stradale a catena - Società telefoniche e danni - Anatocismo e massimo scoperto - Danno nelle obbligazioni di valuta - Medico errore diagnosi
PERDITA DI CHANCES ”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
Recente sentenza della Corte di Cassazione
del 26 gennaio 2009, n. 1850 in materia di perdita di chances:
"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)".
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