Avvocato Fabio Scatamacchia Errore medico  Il danno

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Avvocato  Fabio Scatamacchia
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Sentenze su consenso informato ed errore medico, ospedale e clinica: Cassazione 2334/11 responsabilità del medico - Cassazione n. 11958/10 - Errore di diagnosi Cassazione 21680/09 - Errore medico Cassazione n. 1538/10 - Cassazione Penale Sezioni Unite, consenso informato, intervento diverso ma con esito fausto, n. 2437, del 21.1.2009 - Danni alla sessualità Cass. Sentenze n. 13547/09 e n. 19092/2009 - Cartella clinica, Cass. 247/11 Obbligo informativo, medico e case di cura. Cass. 3847/11 - Obbligo di informare il paziente, cass. 10055/2011 - Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257. Cartella clinica - Cassazione 2334/11. Carenze strutturali clinica.  Responsabilità della clinica e del medico - Obbligo informativo, medico e case di cura. Cass. 3847/11 - Danni al feto e nascituro - Danni alla sessualità

 

 

Medico - Consenso informato e risarcimento del danno da errore medico

L'accertamento della responsabilità, l'errore del medico e il risarcimento del danno

Il consenso informato

Errore medico - Consenso informato e reato penale

Come abbiamo visto ad ogni comportamento di un soggetto che provoca un danno ad un altro, consegue il risarcimento dei danni.
Naturalmente, si deve trattare di responsabilità dovuta ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La responsabilità civile del medico è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Vi è la colpa del medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro  di mutamento e ricerca proprio nell'ambito della responsabilità del medico (e degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità: se debba rinvenirsi in ambito contrattuale o extracontrattuale.  
La giurisprudenza, ormai conformemente, tende a limitare il ruolo della responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità contrattuale.
Tale mutamento fà sì che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia abbia agito con dolo o colpa, deve solo prova l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione (consenso informato), di sorveglianza sul decorso della malattia, di attenta vigilanza nella fase postoperatoria.
La giurisprudenza ha sviluppato l’ulteriore figura di responsabilità del “contratto sociale”,  soggetta alle medesime regole dei contratti.  Il contatto sociale si realizza allorché un soggetto richiede l’erogazione di un servizio e  viene fornito dall’altra parte (vedi enti ospedalieri e/o ambulatori): la responsabilità è caratterizzata dal fatto che, pur in mancanza di un contratto, la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale. (“in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche dell'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso”  - Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085)

Il consenso informato e l'errore del medico

Consiste nel diritto del  paziente ad essere pienamente informato sul tipo di intervento, sulla diagnosi, sui rischi, sulle conseguenze e sulle eventuali alternative, e nel diritto di poter così scegliere,   accettando o rifiutando i trattamenti medici (operazioni terapie, diagnosi ecc) che gli vengono proposti dal medico.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai conforme nel ritenere che la mancanza di tale consenso informato costituisca, di per sè e a prescindere da errore del medico, un illecito e un inadempimento del professionista e sia motivo di risarcimento dei danni.
Il mancato consenso costituisce un illecito punibile anche penalmente (salvo l'applicazione dell'art. 54 c.cp. - stato di necessità) in quanto determina la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica ed in quanto deve considerarsi eseguito “in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo”. (Cass. Civ. sentenza n. 5444/2006).
In conclusine il paziente ha l'onere di provare il rapporto instaurato con il medico e/o con l'ente ospedaliero, nonchè il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e quindi il danno o i danni subiti.
Saranno la struttura sanitaria ed il medico a dover dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della loro attività.
Ma tale prova non potrà limitarsi alla specifica prestazione medica (intervento, analisi, prescrizioni ecc.), ma anche agli altri obblighi cosiddetti di protezione ed accessori:
dimissioni protette;
anamnesi del paziente;
assistenza da parte del personale ausiliario;
ma soprattutto il medico e l'ente ospedaliero dovrà fornire al paziente (o ai suoi familiari) ogni completa informazione circa il decorso della malattia, gli esiti degli interventi e/o analisi e terapie, i rischi eventuali, dovrà fornire il pieno consenso informato (di fatto e non solo formale).
 
Errore di diagnosi: Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.10.2009 n. 21680: "una migliore preparazione dell’intervento avrebbe potuto migliorare la prognosi o, sconsigliare, in alternativa, l’esecuzione dell’intervento stesso" ed ha concluso che l’evento lesivo consisteva "nel danno biologico di tipo psichico subito dalla attrice quale risulta dalle risultanze istruttorie".
 
ERRORE DEL MEDICO
Corte di Cassazione Sez. Terza - Sent. del 26.01.2010, n. 1538
«La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
1) in tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
2) le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria».

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257. Catella clinica. Errore medico, ospedale. MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione di medicinali rivelatisi inefficaci,  non può essere giustificata sulla base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità  delle conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del  comportamento omissivo.  L’incompleta redazione della cartella clinica costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del femore)».

Obbligo informativo, medico e case di cura, responsabilità. Cass. 3847/11. «Una volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti, attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte".  La conclusione è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni.  Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica».

 

 

 
 
 
 

 

 
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Errore medico. Cassazione 10055/2011: il medico risponde per errata diagnosi e ha l'obbligo di informare il paziente

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Responsabilità da errore medico, cass. n. 2334/2011: «Si richiama la giurisprudenza in materia di responsabilità professionale medica, secondo la quale (Cass. 19 maggio 1999 n. 4852): “La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’art. 117 6, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all’art. 2236, secondo comma cod.civ. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all’onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento era di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza”.
Ed ancora (Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577): “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”».
 
Errore medico e personalizzazione del danno. 
Cassazione n. 11958/10."Ritiene questa Corte fondate le censure relative al secondo e quarto motivo del ricorso principale, alla luce dei criteri nomofilattici delle Sezioni Unite, secondo cui il risarcimento dei danni alla persona, specie quando la lesione attiene al diritto inviolabile della salute, debba essere integrale, come si legge nei punti 2.13 e 4.8 del preambolo sistematico.
Il secondo motivo del ricorso risulta fondato sotto un duplice profilo: sotto il profilo nomofilattico della violazione del principio della personalizzazione in relazione alla definizione complessa del danno biologico, nelle sue quattro componenti descritte dalla definizione legislativa del codice delle assicurazioni, che questa Corte, conformandosi alle sezioni unite civili citate, ritiene fondamentale per il risarcimento integrale del danno.
Ed in vero, in relazione alla natura del danno che invalida la giovane donna in modo irreversibile in una funzione vitale e ne impedisce una vita di relazione e di rapporti coniugali in modo irreversibile, appare irragionevole il contenimento nella misura del 30% quando la invalidità civile viene considerata pari al 46% della vita attiva. Non risulta determinante la sintomatologia pregressa, della affezione ipotonica, di per sé curabile.
Appare allora evidente la illogicità della aestimatio compiuta dal medico legale, con riduzione arbitraria del punteggio di gravità tabellare, senza tener conto dell’elemento personalizzante della perdita della vita di relazione.
Errore di logica sui criteri di risarcimento che sono criteri di legge, previsti dal codice civile, e che si traducono in errores in iudicando.
Il giudice del rinvio deve dunque attenersi ai richiamati punti del preambolo unitario citato, per la corretta valutazione del danno biologico permanente con rilevanti effetti e ricadute sulla vita di relazione.
Fondato appare anche il quarto motivo, dove entrambi i coniugi rivendicano lo integrale risarcimento del danno morale, ovviamente differenziato, ma comune per quanto riguarda le difficoltà della vita intima affettiva.
Trattandosi di danno da reato, di lesioni colpose gravi, il giudice del rinvio potrà considerarlo nella sua amplia accezione, come chiaramente detto nel punto 3.4.1 del preambolo delle Sezioni Unite.
Deve allora considerarsi anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare; e quindi anche la menomazione di quella particolare dignità della affectio coniugalis nelle sue manifestazioni amorose.
La motivazione, anche per il danno morale esige il rispetto della persona, specie in relazione alla particolare natura, che incide direttamente sui rapporti di coniugio. Qui il pregiudizio serio attiene al valore costituzionale del matrimonio e dalla sua vita comune, e pertanto non di sola salute si tratta, ma della stessa essenza della vita coniugale, come si desume dallo art. 29 Cost..
Il giudice del rinvio, per considerando unitariamente la aestimatio dei danni non patrimoniali, deve tener conto del principio di personalizzazione, che non realizza un criterio correttivo, ma esprime il criterio sostanziale e fondante del risarcimento integrale, che determina una valutazione autonoma per i due coniugi, uno dei quali, la donna, viene ad essere colpita ancora più duramente per il gravissimo handicap che quotidianamente la affligge."

 

I danni sono determinati secondi principi generali individuati nella home page.
Il risarcimento può interessare ogni tipo di danno subito.
Il danno patrimoniale. (“il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito” (Cass. civ. Sez. III, 02-02-2001, n. 1512).
La perdita di chances.(”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
Il danno biologico. Il danno morale. Il danno esistenziale

Medico - Consenso informato e reato penale

Sentenza della Corte di cassazione Penale a Sezioni Unite, n. 2437, del 21.1.2009 - Intervento diverso ma con esito fausto. Errore medico.

Con tale pronuncia la cassazione ha assolto un medico che aveva sottoposto la paziente ad un intervento diverso da quello oggetto del consenso, ma l'esito dell'intervento era stato fausto. Massima di principio: «Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen. »
 

Rrrore medico, danni alla sessualità          Sentenza n. 13547/09 della Cassazione
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha  stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.

 

Sentenza 19092/2009
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto  al risarcimento dei danni per il coniuge con può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato. Clinica ed ospedale.
 

Errore, medico e prova della responsabilità. Cassazione Sez III Civile n. 3520/2008 dep 14 febbraio  " .....va in questa sede ribadito come sia principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente e previamente accertata l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa stessa corte con la sentenza 21619/07) tra la condotta e l'evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità). Orbene, criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento."

Diritto alla sessualità. Responsabilità del medico. Cassazione , sez. III civile, sentenza 02.02.2007 n° 2311 Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (articolo 2), come modus vivendi essenziale per io espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v:da ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore.  (Cfr. Suprema Corte di Cassazione,Sezione prima civile,Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801).

 

Danni alla sessualità
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha  stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
 
Ancora sui danni alla sessualità
Sentenza 19092/2009
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto  al risarcimento dei danni per il coniuge non può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato.

 

Danni al feto e nascituro Errore medico e responsabilità ospedale
Col ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) - qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi - come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e', anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita' distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi anteriormente alla nascita.  Sentenza della Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III.

Obbligo informativo, medico e case di cura, ospedali. Cass. 3847/11. «Una volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti, attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte".  La conclusione è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni.  Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica».

Cassazione 2334/11. Carenze strutturali clinica.  Responsabilità della clinica e del medico.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257. Cartella clinica. MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione di medicinali rivelatisi inefficaci,  non può essere giustificata sulla base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità  delle conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del  comportamento omissivo.  L’incompleta redazione della cartella clinica costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del femore)».

Il risarcimento dei danni per errore medico, con responsabilità dell'ospedale e della clinica.

 

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Ultimo aggiornamento: 28-05-11