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Avvocato  Fabio Scatamacchia
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Medico - Consenso informato e risarcimento del danno da errore medico

L'accertamento della responsabilità, l'errore del medico e il risarcimento del danno

Il consenso informato

Medico - Consenso informato e reato penale

Come abbiamo visto ad ogni comportamento di un soggetto che provoca un danno ad un altro, consegue il risarcimento dei danni.
Naturalmente, si deve trattare di responsabilità dovuta ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La responsabilità civile del medico è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Vi è la colpa del medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro  di mutamento e ricerca proprio nell'ambito della responsabilità del medico (e degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità: se debba rinvenirsi in ambito contrattuale o extracontrattuale.  
La giurisprudenza, ormai conformemente, tende a limitare il ruolo della responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità contrattuale.
Tale mutamento fà sì che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia abbia agito con dolo o colpa, deve solo prova l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione (consenso informato), di sorveglianza sul decorso della malattia, di attenta vigilanza nella fase postoperatoria.
La giurisprudenza ha sviluppato l’ulteriore figura di responsabilità del “contratto sociale”,  soggetta alle medesime regole dei contratti.  Il contatto sociale si realizza allorché un soggetto richiede l’erogazione di un servizio e  viene fornito dall’altra parte (vedi enti ospedalieri e/o ambulatori): la responsabilità è caratterizzata dal fatto che, pur in mancanza di un contratto, la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale. (“in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche dell'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso”  - Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085)

Il consenso informato

Consiste nel diritto del  paziente ad essere pienamente informato sul tipo di intervento, sulla diagnosi, sui rischi, sulle conseguenze e sulle eventuali alternative, e nel diritto di poter così scegliere,   accettando o rifiutando i trattamenti medici (operazioni terapie, diagnosi ecc) che gli vengono proposti dal medico.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai conforme nel ritenere che la mancanza di tale consenso informato costituisca, di per sè e a prescindere da errore del medico, un illecito e un inadempimento del professionista e sia motivo di risarcimento dei danni.
Il mancato consenso costituisce un illecito punibile anche penalmente (salvo l'applicazione dell'art. 54 c.cp. - stato di necessità) in quanto determina la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica ed in quanto deve considerarsi eseguito “in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo”. (Cass. Civ. sentenza n. 5444/2006).
In conclusine il paziente ha l'onere di provare il rapporto instaurato con il medico e/o con l'ente ospedaliero, nonchè il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e quindi il danno o i danni subiti.
Saranno la struttura sanitaria ed il medico a dover dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della loro attività.
Ma tale prova non potrà limitarsi alla specifica prestazione medica (intervento, analisi, prescrizioni ecc.), ma anche agli altri obblighi cosiddetti di protezione ed accessori:
dimissioni protette;
anamnesi del paziente;
assistenza da parte del personale ausiliario;
ma soprattutto il medico e l'ente ospedaliero dovrà fornire al paziente (o ai suoi familiari) ogni completa informazione circa il decorso della malattia, gli esiti degli interventi e/o analisi e terapie, i rischi eventuali, dovrà fornire il pieno consenso informato (di fatto e non solo formale).
I danni sono determinati secondi principi generali individuati nella home page.
Il risarcimento può interessare ogni tipo di danno subito.
Il danno patrimoniale. (“il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito” (Cass. civ. Sez. III, 02-02-2001, n. 1512).
La perdita di chances.(”La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
Il danno biologico. Il danno morale. Il danno esistenziale

Medico - Consenso informato e reato penale

Sentenza della Corte di cassazione Penale a Sezioni Unite, n. 2437, del 21.1.2009 - Intervento diverso ma con esito fausto.

Con tale pronuncia la cassazione ha assolto un medico che aveva sottoposto la paziente ad un intervento diverso da quello oggetto del consenso, ma l'esito dell'intervento era stato fausto. Massima di principio: «Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen. »
 

Danni alla sessualità          Sentenza n. 13547/09 della Cassazione
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha  stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.

 

Sentenza 19092/2009
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto  al risarcimento dei danni per il coniuge con può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato.

 

ERRORE DEL MEDICO
Corte di Cassazione Sez. Terza - Sent. del 26.01.2010, n. 1538
«La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
1) in tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
2) le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria»

 

Errore di diagnosi: Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.10.2009 n. 21680: "una migliore preparazione dell’intervento avrebbe potuto migliorare la prognosi o, sconsigliare, in alternativa, l’esecuzione dell’intervento stesso" ed ha concluso che l’evento lesivo consisteva "nel danno biologico di tipo psichico subito dalla attrice quale risulta dalle risultanze istruttorie".
 
 

 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 05-07-10