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Medico - Consenso informato e risarcimento del danno da errore medico
L'accertamento della responsabilità, l'errore del medico e il risarcimento del danno
Il consenso informato
Errore medico - Consenso informato e reato
penale
Come abbiamo visto ad ogni comportamento di un soggetto
che provoca un danno ad un altro, consegue il risarcimento dei danni.
Naturalmente, si deve trattare di responsabilità dovuta
ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in
presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza,
imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline.
La responsabilità civile del
medico è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e
quella extracontrattuale.
Vi è la colpa del
medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa
l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro di
mutamento e ricerca proprio nell'ambito della responsabilità del medico (e
degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità: se
debba rinvenirsi in
ambito contrattuale o extracontrattuale.
La giurisprudenza, ormai
conformemente, tende a limitare il ruolo della
responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità
contrattuale.
Tale mutamento fà sì che il danneggiato, in virtù del
principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico
abbia abbia agito con dolo o colpa, deve solo prova l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria
convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa
ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale
include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione
principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione
(consenso informato), di sorveglianza sul decorso della malattia, di attenta
vigilanza nella fase postoperatoria.
La giurisprudenza ha sviluppato l’ulteriore figura di
responsabilità del “contratto sociale”, soggetta alle
medesime regole dei contratti. Il contatto sociale si realizza allorché un
soggetto richiede l’erogazione di un servizio e viene fornito dall’altra
parte (vedi enti ospedalieri e/o ambulatori): la responsabilità è
caratterizzata dal fatto che, pur in mancanza di un contratto, la
fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione
contrattuale. (“in tema di
responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un
medico proprio dipendente ed anche dell'obbligazione di quest'ultimo nei
confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si
ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire
che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo
in occasione del contatto stesso” - Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085)
Il consenso informato e
l'errore del medico
Consiste nel diritto del paziente ad essere pienamente informato sul tipo di intervento, sulla diagnosi, sui rischi, sulle conseguenze e sulle eventuali alternative, e nel diritto di poter così scegliere, accettando o rifiutando i trattamenti medici (operazioni terapie, diagnosi ecc) che gli vengono proposti dal medico.
La giurisprudenza di merito e di
legittimità è ormai conforme nel ritenere che la mancanza di tale
consenso informato costituisca, di per sè e a prescindere da errore del medico, un illecito e un inadempimento del professionista e sia motivo di risarcimento dei danni.
Il mancato consenso costituisce un illecito punibile anche penalmente (salvo l'applicazione dell'art. 54 c.cp. - stato di necessità) in quanto determina la lesione della situazione
giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica
ed in quanto deve considerarsi eseguito
“in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della
Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge),
quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce
l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla
libertà di salvaguardia della propria salute e della propria
integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n.
833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti
sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di
prestarlo”. (Cass. Civ. sentenza n. 5444/2006).
- In conclusine il paziente ha l'onere di provare il rapporto instaurato con il medico e/o con l'ente ospedaliero, nonchè il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e quindi il danno o i danni subiti.
- Saranno la struttura sanitaria
ed il medico a dover dimostrare il corretto adempimento nello
svolgimento della loro attività.
- Ma tale prova non potrà
limitarsi alla specifica prestazione medica (intervento, analisi,
prescrizioni ecc.), ma anche agli altri obblighi cosiddetti di
protezione ed accessori:
- dimissioni protette;
- anamnesi del paziente;
- assistenza da parte del
personale ausiliario;
- ma soprattutto il medico e
l'ente ospedaliero dovrà fornire al paziente (o ai suoi familiari) ogni
completa informazione circa il decorso della malattia, gli esiti degli
interventi e/o analisi e terapie, i rischi eventuali, dovrà fornire
il pieno consenso informato (di fatto e
non solo formale).
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Errore di diagnosi:
Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.10.2009 n. 21680: "una migliore preparazione dell’intervento avrebbe potuto migliorare la prognosi o, sconsigliare, in alternativa, l’esecuzione dell’intervento stesso" ed ha concluso che l’evento lesivo consisteva "nel danno biologico di tipo psichico subito dalla attrice quale risulta dalle risultanze istruttorie".
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ERRORE DEL MEDICO
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Corte di Cassazione Sez. Terza - Sent. del 26.01.2010, n. 1538
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«La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
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1) in tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
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2) le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria».
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257.
Catella clinica. Errore medico, ospedale. MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la
conseguente adozione di medicinali rivelatisi inefficaci, non può
essere giustificata sulla base di forzature, quali il carattere
improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione (che peraltro
il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità delle
conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei
mezzi di indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un
criterio empirico epidemiologico, che non costituisce una cura o
diagnosi alternativa, ma sembra consistere nella mera, oggettiva
giustificazione del comportamento omissivo. L’incompleta redazione
della cartella clinica costituisce di per sé inesatto adempimento
per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa
registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita
episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto origine l’infezione che
ha reso necessario protesizzare il collo del femore)».
Obbligo informativo, medico e case
di cura, responsabilità. Cass. 3847/11.
«Una volta inquadrato, con
motivazione infondatamente censurata, il rapporto intercorso tra
paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un
contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura
sanitaria aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente
sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento
non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o
devianti - sia pure con una qualificabilità di normalità statistica
- dalla norma", la corte d'appello ha più avanti rilevato che "non
interessa alla controparte del rapporto negoziale -cioè alla
gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana quale fosse la
struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti, attesa la
natura delle obbligazioni comunque assunte". La conclusione è
corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti
di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria
grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non
con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia
concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con
qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità
dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole
fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella
si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del
contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei
confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in
particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano
da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne
consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare,
ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella
struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema
analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass.,
n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative
o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col
quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura
privatistica».
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Lo studio concorda il proprio compenso
preventivamente, ovvero secondo tariffe forensi
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CONSULENZA ON LINE
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La richiesta di consulenza consente di esporre il proprio
caso, inviando la documentazione necessaria. La risposta sarà inviata tramite
mail o per posta. Il tempo della risposta ovviamente è in funzione della
complessità del caso rappresentato. Con la richiesta si può richiedere
l'invio di preventivo
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L’iter è il seguente: valutazione e studio del caso, invio
del parere con eventuale indicazione del comportamento da prendere. Indicazione
del compenso per la consulenza e modalità pagamento.
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Per richieste più complesse che richiedono attività
ulteriore al parere, come assistenza per la mediazione, giudizio, trattativa con
controparte ecc., sarà concordato il da farsi con il richiedente.
fscata@risarcimentodanno.it
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Errore medico. Cassazione
10055/2011: il medico risponde per errata diagnosi e ha
l'obbligo di informare il paziente

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Responsabilità
da errore
medico, cass. n. 2334/2011:
«Si
richiama la giurisprudenza in materia di responsabilità
professionale medica, secondo la quale (Cass. 19 maggio
1999 n. 4852): “La responsabilità del medico in ordine
al danno subito dal paziente presuppone la violazione
dei doveri inerenti allo svolgimento della professione,
tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in
riferimento alla natura della specifica attività
esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre
di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi
dell’art. 117 6, secondo comma cod.civ. che comporta il
rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche
obbiettivamente connesse all’esercizio della professione
e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione
di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di
cui all’art. 2236, secondo comma cod.civ. non ricorre
con riferimento ai danni causati per negligenza o
imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione
di problemi tecnici di particolare difficoltà che
trascendono la preparazione media o non ancora
sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto
all’onere probatorio, spetta al medico provare che il
caso era di particolare difficoltà e al paziente quali
siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a
questi spetta provare che l’intervento era di facile
esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da
suo difetto di diligenza”.
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Ed ancora (Cass. S.U. 11
gennaio 2008 n. 577): “In tema di responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria e di
responsabilità professionale da contatto sociale del
medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio
l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed
allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente
idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a
carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento
non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è
stato eziologicamente rilevante”».
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Errore
medico e personalizzazione del danno.
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Cassazione
n. 11958/10."Ritiene
questa Corte fondate le censure relative al secondo e quarto
motivo del ricorso principale, alla luce dei criteri
nomofilattici delle Sezioni Unite, secondo cui il
risarcimento dei danni alla persona, specie quando la
lesione attiene al diritto inviolabile della salute, debba
essere integrale, come si legge nei punti 2.13 e 4.8 del
preambolo sistematico.
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Il secondo motivo del ricorso risulta fondato sotto un
duplice profilo: sotto il profilo nomofilattico della
violazione del principio della personalizzazione in
relazione alla definizione complessa del danno biologico,
nelle sue quattro componenti descritte dalla definizione
legislativa del codice delle assicurazioni, che questa
Corte, conformandosi alle sezioni unite civili citate,
ritiene fondamentale per il risarcimento integrale del
danno.
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Ed in vero, in relazione alla natura del danno che invalida
la giovane donna in modo irreversibile in una funzione
vitale e ne impedisce una vita di relazione e di rapporti
coniugali in modo irreversibile, appare irragionevole il
contenimento nella misura del 30% quando la invalidità
civile viene considerata pari al 46% della vita attiva. Non
risulta determinante la sintomatologia pregressa, della
affezione ipotonica, di per sé curabile.
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Appare allora evidente la illogicità della aestimatio
compiuta dal medico legale, con riduzione arbitraria del
punteggio di gravità tabellare, senza tener conto
dell’elemento personalizzante della perdita della vita di
relazione.
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Errore di logica sui criteri di risarcimento che sono
criteri di legge, previsti dal codice civile, e che si
traducono in errores in iudicando.
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Il giudice del rinvio deve dunque attenersi ai richiamati
punti del preambolo unitario citato, per la corretta
valutazione del danno biologico permanente con rilevanti
effetti e ricadute sulla vita di relazione.
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Fondato appare anche il quarto motivo, dove entrambi i
coniugi rivendicano lo integrale risarcimento del danno
morale, ovviamente differenziato, ma comune per quanto
riguarda le difficoltà della vita intima affettiva.
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Trattandosi di danno da reato, di lesioni colpose gravi, il
giudice del rinvio potrà considerarlo nella sua amplia
accezione, come chiaramente detto nel punto 3.4.1 del
preambolo delle Sezioni Unite.
-
Deve allora considerarsi anche il pregiudizio non
patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata
dal non poter fare; e quindi anche la menomazione di quella
particolare dignità della affectio coniugalis nelle sue
manifestazioni amorose.
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La motivazione, anche per il danno morale esige il rispetto
della persona, specie in relazione alla particolare natura,
che incide direttamente sui rapporti di coniugio. Qui il
pregiudizio serio attiene al valore costituzionale del
matrimonio e dalla sua vita comune, e pertanto non di sola
salute si tratta, ma della stessa essenza della vita
coniugale, come si desume dallo art. 29 Cost..
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Il giudice del rinvio, per considerando unitariamente la
aestimatio dei danni non patrimoniali, deve tener conto del
principio di personalizzazione, che non realizza un criterio
correttivo, ma esprime il criterio sostanziale e fondante
del risarcimento integrale, che determina una valutazione
autonoma per i due coniugi, uno dei quali, la donna, viene
ad essere colpita ancora più duramente per il gravissimo
handicap che quotidianamente la affligge."
I danni sono determinati secondi
principi generali individuati nella home page.
Il risarcimento può interessare ogni
tipo di danno subito.
Il danno patrimoniale.
(“il danno patrimoniale inteso come
conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta,
della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità
temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal
danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva -
o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa
produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in
concreto conseguito” (Cass. civ. Sez. III, 02-02-2001, n. 1512).
La perdita di chances.(”La
cosiddetta perdita di "chance" costituisce un’ipotesi di danno
patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il
danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base
di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza
d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità
della verificazione futura del danno”
(Cass. 25-9-1998 n. 9598).
Il danno biologico. Il danno morale. Il danno esistenziale
Medico - Consenso informato e reato
penale
Sentenza
della Corte di cassazione Penale a Sezioni Unite, n. 2437, del 21.1.2009
- Intervento diverso ma con esito fausto. Errore medico.
Con tale pronuncia la cassazione ha
assolto un medico che aveva sottoposto la paziente ad un intervento
diverso da quello oggetto del consenso, ma l'esito dell'intervento era
stato fausto. Massima di principio: «Può quindi concludersi nel senso
che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico
diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso
informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e
delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che
dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle
condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative
ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del
paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto
sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che
sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod.
pen. »
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Rrrore medico, danni alla sessualità Sentenza n. 13547/09 della Cassazione
- La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
-
- Sentenza 19092/2009
- Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per il coniuge con può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato.
Clinica ed ospedale.
Errore, medico e prova della
responsabilità.
Cassazione Sez III Civile n. 3520/2008 dep 14 febbraio
" .....va in questa sede ribadito come sia
principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente
e previamente accertata l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente
rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa stessa corte con
la sentenza 21619/07) tra la condotta e l'evento di danno, è consentito al
giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla
valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della
sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in presenza di un
comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo
criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità). Orbene,
criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui
assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella
di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia
pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del
medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o
non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle
condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in
volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione
routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte
cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria
preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o
sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e
dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al
professionista; d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione
- con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi
"di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli
effetti dell'intervento."
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Diritto alla sessualità.
Responsabilità del medico.
Cassazione , sez. III civile,
sentenza 02.02.2007 n° 2311
Quanto
al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte
Costituzionale (Corte costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i
diritti inviolabili della persona (articolo 2), come modus vivendi
essenziale per io espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la
perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui
valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente
il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del
punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della
circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v:da
ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la
compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene
nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno
esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e
valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua
stima dell’equivalente economico del debito di valore. (Cfr.
Suprema Corte di Cassazione,Sezione
prima civile,Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801).
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La Corte di cassazione, ribaltando le
precedenti sentenze dei giudici di merito,
ha stabilito che anche i danni
sessualità vanno risarciti autonomamente:
tale danni vanno risarciti in quanto il
diritto alla sessualità è stato riconosciuto
dalla stessa Corte Costituzionale con la
sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra
i diritti inviolabili della persona (art. 2
cost.) e come modus vivendi essenziale per
l'espressione e lo sviluppo della persona.
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Ancora sui danni alla sessualità
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Sentenza 19092/2009
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Ancora la Cassazione con la sentenza n.
19092/09 ha riconosciuto il diritto al
risarcimento dei danni per il coniuge non
può più avere rapporti sessuali con l'altro
a causa di un intervento medico errato.
Col
ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a
prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di
consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza
e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al
neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti
consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) -
qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la
partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo,
alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il
nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere
assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto
che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per
far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle
obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del
contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di
uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere
assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi -
come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non
potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e',
anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima
esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita'
distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano
dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da
quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non
concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e
rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi
anteriormente alla nascita.
Sentenza della
Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III.
Obbligo informativo, medico e case di
cura, ospedali. Cass. 3847/11. «Una
volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto
intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un
contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria
aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di
eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a
fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con
una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte
d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del
rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana
quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti,
attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte". La conclusione
è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di
equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in
ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura,
dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un
contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo
comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che
non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto
che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del
contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei
confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari
relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che
abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne consegue che, in caso di
violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il
paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato
adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in
tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze
derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura
risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto
di natura privatistica».
Cassazione 2334/11.
Carenze strutturali clinica.
Responsabilità della clinica e del medico.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7
gennaio 2011, n. 257.
Cartella clinica.
MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione
di medicinali rivelatisi inefficaci, non può essere giustificata
sulla base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi
di quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a
ipotizzare, considerata la gravità delle conseguenze che ne
possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed
il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico
epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma
sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del
comportamento omissivo. L’incompleta redazione della cartella clinica
costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza
(fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi
all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto
origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del
femore)».
Il risarcimento dei danni per errore
medico, con responsabilità dell'ospedale e della clinica.
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fscata@risarcimentodanno.it
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