Medico - Consenso informato e risarcimento del danno da errore medico
L'accertamento della responsabilità, l'errore del medico e il risarcimento del danno
Il consenso informato
Medico - Consenso informato e reato
penale
Come abbiamo visto ad ogni comportamento di un soggetto
che provoca un danno ad un altro, consegue il risarcimento dei danni.
Naturalmente, si deve trattare di responsabilità dovuta
ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in
presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza,
imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline.
La responsabilità civile del
medico è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e
quella extracontrattuale.
Vi è la colpa del
medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa
l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro di
mutamento e ricerca proprio nell'ambito della responsabilità del medico (e
degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità: se
debba rinvenirsi in
ambito contrattuale o extracontrattuale.
La giurisprudenza, ormai
conformemente, tende a limitare il ruolo della
responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità
contrattuale.
Tale mutamento fà sì che il danneggiato, in virtù del
principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico
abbia abbia agito con dolo o colpa, deve solo prova l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria
convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa
ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale
include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione
principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione
(consenso informato), di sorveglianza sul decorso della malattia, di attenta
vigilanza nella fase postoperatoria.
La giurisprudenza ha sviluppato l’ulteriore figura di
responsabilità del “contratto sociale”, soggetta alle
medesime regole dei contratti. Il contatto sociale si realizza allorché un
soggetto richiede l’erogazione di un servizio e viene fornito dall’altra
parte (vedi enti ospedalieri e/o ambulatori): la responsabilità è
caratterizzata dal fatto che, pur in mancanza di un contratto, la
fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione
contrattuale. (“in tema di
responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un
medico proprio dipendente ed anche dell'obbligazione di quest'ultimo nei
confronti del paziente, la quale ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si
ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire
che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo
in occasione del contatto stesso” - Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085)
Il consenso informato
Consiste nel diritto del paziente ad essere pienamente informato sul tipo di intervento, sulla diagnosi, sui rischi, sulle conseguenze e sulle eventuali alternative, e nel diritto di poter così scegliere, accettando o rifiutando i trattamenti medici (operazioni terapie, diagnosi ecc) che gli vengono proposti dal medico.
La giurisprudenza di merito e di
legittimità è ormai conforme nel ritenere che la mancanza di tale
consenso informato costituisca, di per sè e a prescindere da errore del medico, un illecito e un inadempimento del professionista e sia motivo di risarcimento dei danni.
Il mancato consenso costituisce un illecito punibile anche penalmente (salvo l'applicazione dell'art. 54 c.cp. - stato di necessità) in quanto determina la lesione della situazione
giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica
ed in quanto deve considerarsi eseguito
“in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della
Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge),
quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce
l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla
libertà di salvaguardia della propria salute e della propria
integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n.
833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti
sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di
prestarlo”. (Cass. Civ. sentenza n. 5444/2006).
- In conclusine il paziente ha l'onere di provare il rapporto instaurato con il medico e/o con l'ente ospedaliero, nonchè il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e quindi il danno o i danni subiti.
- Saranno la struttura sanitaria
ed il medico a dover dimostrare il corretto adempimento nello
svolgimento della loro attività.
- Ma tale prova non potrà
limitarsi alla specifica prestazione medica (intervento, analisi,
prescrizioni ecc.), ma anche agli altri obblighi cosiddetti di
protezione ed accessori:
- dimissioni protette;
- anamnesi del paziente;
- assistenza da parte del
personale ausiliario;
- ma soprattutto il medico e
l'ente ospedaliero dovrà fornire al paziente (o ai suoi familiari) ogni
completa informazione circa il decorso della malattia, gli esiti degli
interventi e/o analisi e terapie, i rischi eventuali, dovrà fornire
il pieno consenso informato (di fatto e
non solo formale).