Risarcimento del danno da contratto (inadempimento, colpa, risoluzione)
Danni da contratto e la responsabilità contrattuale (ogni contratto) è quella che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione e si differenzia dalla responsabilità extracontrattuale che invece trova origine, come detto nella home page, nel principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha ampliato l’ambito della responsabilità contrattuale con la responsabilità da obbligazioni derivanti dalla legge e da altre fonti atipiche (ad esempio da titoli di credito, indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari, alimenti e da contatto sociale). (art. 1173 c.c. fonti delle obbligazioni).
Inadempimento, recesso e risoluzione del contratto – risarcimento del danno da contratto – Danni da contratto
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Nozione di inadempimento nel contratto e il risarcimento del danno
Danni da contratto
Altro punto da sottolineare è che presupposto dell’inadempimento del contratto (e quindi del risarcimento del danno) è la esistenza di una obbligazione (o contratto) in virtù della quale un debitore è tenuto a eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto detto creditore: non vi è, quindi, inadempimento nel caso di mancata esecuzione di una obbligazione naturale (ad. esempio perdita al gioco), o l’inosservanza di un semplice onere.
In ultima analisi, ricordiamo che il nostro ordinamento garantisce la parità tra i creditori nel soddisfarsi sui beni del debitore, salvo specifiche esclusioni o cosiddette cause di prelazione: articolo 2741 c.c.
Danni da contratto
Tale parità è definita Par condicio creditorum.
Il pari trattamento non è derogabile dall’autonomia privata: una pattuizione di carattere derogatorio sarebbe nulla. Cause legittime di prelazione (le sole capaci di alterare il meccanismo della par condicio) sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio. Circa l’oggetto della garanzia patrimoniale, la norma dell’articolo 2740 I comma significa che il debitore risponde delle sue obbligazioni (o contratti) con tutti i beni di cui è titolare al momento in cui il creditore agisce in via esecutiva, perciò i beni che fuoriescono dal suo patrimonio prima dell’esecuzione non possono essere assoggettati all’esecuzione forzata. Tuttavia, eventuali atti di alienazione saranno opponibili ai creditori solo quando, anteriormente al pignoramento, siano stati correttamente assolti gli oneri formali a tal fine previsti (come ad esempio la trascrizione). Questo perché l’interesse del debitore a disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori alla loro soddisfazione. Il rapporto tra questi interessi però si capovolge, e diventa primario quello dei creditori al loro soddisfacimento, quando l’attività o l’inerzia del debitore pregiudicano gravemente le possibilità del creditore di veder realizzato il proprio diritto. In questi casi, allora, soccorreranno i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l’ azione surrogatoria, l’azione revocatoria, ed il sequestro conservativo. Il codice civile prevede un dettagliato elenco di privilegi inderogabili dalle parti.
In conclusione, il mancato e colpevole inadempimento di un contratto determina nei confronti della parte inadempiente l’obbligo del risarcimento dei danni procurati alla parte adempiente.
La determinazione e quantificazione di tale danno (risarcimento) vanno ricercati e richiesti caso per caso e in relazione allo specifico contratto non adempiuto (inadempimento).
Il compito e l’assistenza dello studio legale e dell’avvocato hanno, appunto, tale fine, individuare l’inadempimento e ricercare l’ammontare del danno subito e ottenere il giusto risarcimento del danno.
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