
La commissione di un reato comporta il risarcimento dei danni in favore della "parte offesa".
I reati da cui deriva l'obbligo di risarcire i danni sono i più svariati, tanto che darne una specifica e completa elencazione sarebbe troppo lungo e, forse, inutile.
Ne diano solo un elenco esemplificativo:
ingiuria, diffamazione, appropriazione indebita, incidente stradale con lesioni, furto, omicidio (doloso o colposo), lesioni personali, violenza privata, molestie, maltrattamenti in famiglia, mancata assistenza familiare, frode, bancarotta, illecita concorrenza, sequestro, minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento, truffa, usura.
La nostra legislazione consente al danneggiato due vie per ottenere il risarcimento dei danni.
La costituzione di parte civile nel processo penale contro il trasgressore.
L'azione civile autonoma.
La scelta è riservata alla parte offesa, in quanto il legislatore ha lasciato distinti i due procedimenti: quello penale e quello civile.
C'è da notare, però, che molto spesso i reati vengono a conoscenza della magistrato penale (procura della repubblica) solo se il danneggiato o persona offesa presenta la denuncia dei fatti che le hanno cagionato il danno e che hanno rilevanza penale: solo allora il magistrato inizia le indagini.
Nella fase delle indagini il danneggiato-denunciante non è ancora "parte piena" nel processo penale, può però presentare memorie, fare richieste ed indicare mezzi di prova al magistrato che indaga o nella fase dibattimentale(art. 90 cpp).
Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il
rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può,
assistita dal difensore, costituirsi parte
civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le
garanzie piene della difesa.
La costituzione di parte civile ha tempi e modalità prescritte dal codice di
procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.
In alternativa alla costituzione di parte civile il danneggiato può iniziare autonomo giudizio civile in cui richiedere i danni subiti a causa del comportamento dell'autore del reato: i due procedimenti sono slegati l'uno dall'altro, salvo quanto disposto dall'art. 75 del cpp.
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La decisione sulla scelta da fare va valutata caso per caso e non è possibile indicarla senza conoscere i fatti specifici.
Il legale di fiducia potrà sciogliere il dilemma e consigliare al meglio il proprio cliente e assistito.
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