Danno e reato

 

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Reato e risarcimento dei danni

La commissione di un reato comporta il risarcimento dei danni in favore della "parte offesa".

I reati da cui deriva l'obbligo di risarcire i danni sono i più svariati, tanto che darne una specifica e completa elencazione  sarebbe troppo lungo e, forse, inutile.

Ne diano solo un elenco esemplificativo:

ingiuria, diffamazione, appropriazione indebita, incidente stradale con lesioni, furto, omicidio (doloso o colposo), lesioni personali, violenza privata, molestie, maltrattamenti in famiglia, mancata assistenza familiare, frode, bancarotta, illecita concorrenza, sequestro, minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento, truffa, usura.

La nostra legislazione consente al danneggiato due vie per ottenere il risarcimento dei danni.

La costituzione di parte civile nel processo penale contro il trasgressore.

L'azione civile autonoma.

La scelta è riservata alla parte offesa, in quanto il legislatore ha lasciato distinti i due procedimenti: quello penale e quello civile.

 

La strada penale

C'è da notare, però, che molto spesso i reati vengono a conoscenza della magistrato penale (procura della repubblica) solo se il danneggiato o persona offesa presenta la denuncia dei fatti che le hanno cagionato il danno e che hanno rilevanza penale: solo allora il magistrato inizia le indagini.

Nella fase delle indagini il danneggiato-denunciante non è ancora "parte piena" nel processo penale, può però presentare memorie, fare richieste ed indicare mezzi di prova al  magistrato che indaga o nella fase dibattimentale(art. 90 cpp).

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa.
La costituzione di parte civile ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.

La strada civile

In alternativa alla costituzione di parte civile il danneggiato può iniziare autonomo giudizio civile in cui richiedere i danni subiti a causa del comportamento dell'autore del reato: i due procedimenti sono slegati l'uno dall'altro, salvo quanto disposto dall'art. 75 del cpp.

La decisione sulla scelta da fare va valutata caso per caso e non è possibile indicarla senza conoscere i fatti specifici.

Il legale di fiducia potrà sciogliere il dilemma e consigliare al meglio il proprio cliente e assistito.

Collegamenti preferiti
bullet www.giustizia.it (sito Ministero Giustizia)
bullet Norme in rete (ricerca di leggi in rete)
bullet Ministero Finanze

               

   

       

Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale -1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L`azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l`azione è proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

 

Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.