Avvocato Fabio Scatamacchia
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La banca e i danni

Interessi e anatocismo - Danni e risarcimento

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Banca e interessi

La responsabilità della banca

Le banche rispondono dei danni procurati  ai clienti e a terzi, sia per attività diretta (interessi, anatocismo, informazione ecc.), che indiretta (fatto illecito del dipendente).

  La responsabilità e i danni

Danno da illegittima negoziazione di assegni
Si verifica nell'ipotesi in cui la banca paghi un assegno contraffatto e/o alterato, ovvero quando paghi un assegno ad un soggetto non legittimato all'incasso.

Le ipotesi più frequenti sono:

pagamento di assegno con la clausola non trasferibile a soggetto diverso dall'intestatario indicato nel titolo stesso;

pagamento di assegno con girata irregolare.

La ratio della responsabilità è nel fatto che la banca deve identificare la persona che incassa l'assegno e deve verificarlo come il legittimo prenditore indicato nel titolo stesso.

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Responsabilità e danni dovuti dalla banca per omesse informazioni in materia di intermediazione finanziaria.

Le banche nel operazioni di fornitura di servizi di investimento devono comportarsi con diligenza informando sempre e continuativamente gli investitori.

La banca è obbligata a tale comportamento dal D.Lgs n. 58 del 1998 e dal Regolamento Consob del 1998

In sostanza, gli istituti di credito devono agire con "diligenza, correttezza e trasparenza" (sin dall'inizio e al momento della proposta di investimento), devono fornire durante gli investimenti tutte le informazioni necessarie al cliente per la corretta gestione del proprio patrimonio, devono consigliare i clienti solo dopo averli adeguatamente informati rischi, costi, ipotesi di investimento ecc.).  Nei contratti di investimento non possono  essere introdotte specifiche pattuizioni di esonero per la banca dal fornire tutte quelle informazioni di cui alla detta normativa.

La violazione di tali norme è causa di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero è causa di nullità del contratto con la banca per violazione di norme imperative.

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Divieto della capitalizzazione degli interessi trimestrali.

Dopo oltre 40 anni, la giurisprudenza, grazie ad una ormai famosa sentenza della cassazione (n. 2374/1999), ha mutato indirizzo dichiarando che le capitalizzazioni trimestrali degli interessi, per decenni applicate dalle banche nei contratti di conto corrente, sono nulle perchè in violazione delle disposizioni imperative previste dall'art. 1283 del codice civile.  

Banca, anatocismo e interessi

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Gli interessi bancari nell'affidamento e nello scoperto di conto corrente

Se siete titolari di uno scoperto di conto corrente e/o affidamento con tasso d'interesse passivo pattuito, controllate sempre l'estratto conto trimestrale per verificare se la banca abbia o meno applicato il tasso concordato e gli interessi siano corretti. Tale controllo è necessario se si considera che può accadere che la banca ne applichi uno superiore.

Sembrerà strano, ma proprio chi ha richiesto e ottenuto uno scoperto di conto corrente o affidamento non verifica mai le singole partite o operazioni o interessi indicati nell'estratto conto che trimestralmente invia la banca, non verifica, in particolare, il conto relativo agli interessi. Il cliente in questo caso controlla esclusivamente il risultato finale: la disponibilità del fido, la diminuzione o l'aumento dell'esposizione (in realtà credo che neppure questo accada, in quanto l'affidato che usa lo scoperto richiede allo sportello più volte, il saldo; per avere in qualsiasi momento il controllo della situazione). In ogni caso, anche nella ipotesi in cui si avvedesse della applicazione di un tasso di interessi superiore, non sempre il cliente potrebbe evidenziare. Infatti, se di errore si fosse trattato, certo la banca vi porrebbe rimedio. Ma se la banca ha consuetudine propria di aumentare i tassi per poi comunicare la variazione con l'estratto trimestrale al fine di sanare la posizione? Il cliente avrebbe in questo caso il potere contrattuale di resistere ad una richiesta, per esempio, di rientro immediato dello scoperto?

Un correntista che, invece, ha un conto corrente attivo controlla effettivamente gli estratti conto trimestrali, in ogni loro partita, e se nota qualcosa che non va, immediatamente fa valere le proprie ragioni. E ha il potere contrattuale per farlo!

La questione, pertanto, è se l'invio dell'estratto conto sani e convalidi l'aumento del tasso passivo operato unilateralmente dalla banca. 

Il 1° comma dell'art. 1832 civile specifica che l'estratto conto s'intende approvato se non contestato nel termine pattuito o previsto dagli usi e al comma 2 che l'estratto deve essere impugnato entro il termine decadenza per errori o di scritturazione o di calcolo.

Ma la mancata contestazione e/o impugnazione non preclude la contestazione relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti o gli accrediti: in sostanza, può sempre impugnarsi (nel termine di prescrizione di dieci anni) l'applicazione da parte della banca di un tasso d'interesse passivo superiore al pattuito.

Infatti, l'art. 1284 del codice civile prevede che gli interessi ultralegali debbano essere pattuiti con atto scritto e tale forma scritta è richiesta ad substantiam. In difetto, sono dovuti alla banca gli interessi legali o, naturalmente, quelli pattuiti in misura inferiore ed è possibile richiedere alla banca quanto indebitamente percepito negli ultimi dieci anni.

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La Banca e i protesti  

Cassazione Sentenza n. 11130 del 13 maggio 2009 (illegittimo protesto di cambiale)

La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, in quanto soggetto che richiede la levata del protesto per omesso pagamento, qualora ha notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo. In mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contatto, oltre che da comportamento omissivo in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario, essendosi verificata una situazione che esige il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.

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Banca, interessi e anatocismo - Danni e risarcimento

I danni

Il cliente potrà richiedere alla banca la restituzione dell'equivalente illegittimamente pagato dalla banca, con gli interessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cliente, sia nell'ipotesi di risoluzione del contratto che in quella di nullità, avrà diritto a richiedere alla banca il risarcimento dei danni e a vedersi così restituire tutte le somme investite con gli interessi legali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cliente può richiedere alla banca la restituzione di tutte le somme corrisposte per interessi non dovuti  nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i relativi interessi. 

 

 

 

 

Il cliente può richiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla banca nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i relativi interessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono richiedere i danni patrimoniali e non patrimoniali

 

 Lo studio legale offre consulenza e consigli legali per il recupero di quanto corrisposto alla banca per interessi non dovuti.

Per la prima consulenza informativa non è richiesto alcun compenso.

E' possibile concordare con lo studio e l'avvocato il "patto di lite", con cui si potrà determinare per iscritto il compenso che spetta e spetterà all'avvocato per l'attività professionale espletata.

 

DLgs n. 58 del 1998, Art. 21
Criteri generali.
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.   Torna al testo
 
Regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Art. 28
(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della presta-zione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a que-sti collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in ma-teria di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo artico-lo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investi-tore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione
o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti deri-vati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è pronta-mente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o pre-lievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o po-tenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore to-tale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga in-formativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.   Torna al testo

Art. 1283 Anatocismo  -  In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).   Torna al testo

Articolo 1832 del codice civile (Approvazione del conto).

L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964) entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata" (torna al testo)

 Articolo 1284 del codice civile (Saggio degli interessi). Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.  Torna al testo

 BANCA, INTERESSI, GIURISPRUDENZA

Anatocismo e massimo scoperto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente.
SENTENZA  nella causa civile ......... – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disatteso quanto rilevato dalla banca convenuta circa l'incontestabilità delle operazioni bancarie addebitate sulla base delle clausole oggi impugnate, in ragione della mancata contestazione, da parte del cliente, degli estratti conto regolarmente inviati dall’istituto di credito, con conseguente loro approvazione tacita ai sensi degli artt 1832 cc e 119 d.lgs 385/93. Ciò in quanto la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di decadenza, per pacifica. giurisprudenza, rende incontestabili le risultanze del conto, ossia i rispettivi accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale, dunque meramente contabile, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, che rimane ovviamente regolata dalle norme generali sui contratti. Sempre preliminaramente va dichiarata inammissibile perché tardiva l'eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione formulata dalla banca convenuta per la prima volta in sede di memorie conclusive. Peraltro, ad abundantiarn, tale eccezione va disattesa nel merito atteso che il rapporto pacificamente si è estinto nel 1996 e da tale data deve decorrere il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione, atteso che come pacificamente sostenuto dalla SC (ex plurimis Cass 10127/05; CdA Lecce 22.102001 ) il rapporto di conto corrente, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, donde è soltanto con la chiusura del conto che i crediti e debiti della parti assumono definitività. Nel merito risulta che il contratto di conto corrente stipulato tra le parti in giudizio in data 06.12.1983 (n 15419) non prevedeva alcuna pattuizione del tasso di interesse ultralegale, rinviando per la sua determinazione alle condizioni d’uso, nè prevedeva l’importo percentuale applicabile alle massime scoperture trimestrali (cms). Inoltre l’art 7 comma 2 delle condizioni generali di contratto, con clausola non specificamente approvata dalla correntista, prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi attivi per la banca, a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi passivi della banca. Non venivano indicati gli ulteriori costi inerenti alla gestione del conto né i criteri di calcolo delle valute. Esaminando in primo luogo la questione attinente la illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, è necessario accertare se la previsione dell’applicazione di interessi debitori secondo le condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza (ex art 7 comma 3°), possa soddisfare il requisito di determinatezza dell’oggetto del contratto, ai sensi degli art 1284 comma 3° e 1346 cc. E’, ampiamente noto il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi, in particolare dal 1996, intorno alla efficacia della clausola relativa alla applicazione convenzionale degli interessi al tasso ultralegale determinati secondo il cd. uso piazza. Aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene il richiamo alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza non risponde all'esigenza di sufficiente determinabilità del tasso di interesse per relationem, giacché la richiamata fonte esterna alla disciplina negoziale non offre criteri di determinazione del tasso di interesse sufficientemente certi ed oggettivi. E’ infatti circostanza notoria l’esistenza di diverse tipologie di interessi debitori applicati dalle banche in relazione a vari parametri e tale fatto impedisce per la sua estrema genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi. Ove poi si facesse riferimento agli accordi di cartello tra le banche, quale strumento astrattamente idoneo a garantire l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, al di là dell'esistenza, anche in tali accordi interbancari, di diverse tipologie di tassi, tali accordi ove dotati di efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale se da un lato potrebbero costituire un parametro centralizzato e vincolante, sarebbero tuttavia, per il medesimo motivo, affetti da nullità per contrarietà alla disciplina dettata dalla L 287/90 (sulla tutela della concorrenza e del mercato). Quanto ora evidenziato, circa l’insufficienza del richiamo in sede contrattuale alle condizioni cd. uso piazza, quale elemento de relato, impone, quale diretta conseguenza, di ritenere ingiustificata la pretesa al pagamento di interessi superiori a quello legale, in base al combinato disposto degli artt 1346, 1418 e 1284 comma ° cc, a prescindere dunque dalla espressa nullità delle clausole di rinvio agli usi sancita dall’art 4 L 154/92, norma direttamente applicabile ai rapporti sorti a partire dal 9 luglio 1992. Conseguentemente alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale (art 7 comrna 3°) di determinazione degli interessi ultralegali consegue, ex art. 1339 cc, la diretta applicazione degli interessi legali temporalmente vigenti, come previsti dall’art 1284 cc (sino al 9.7.1992) e successivamente dagli arti e 117 e 118 del T.U.B.. Passando all'esame della censura relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è ampiamente noto il dibattito esistente in dottrina e giurisprudenza sull’argomento, arricchito dalla recente pronuncia delle S.U. del novembre 2004. L’art. 1283 cc, come noto, non vieta tout court la pratica anatocistica ma la consente solo in presenza di determinate condizioni (domanda giudiziale, convenzione posteriore alla loro scadenza) o in presenza di usi che tale pratica prevedano. Orbene, risulta ormai consolidato in giurisprudenza e nella prevalente dottrina che gli usi contrari che qui rilevano non sono i meri usi negoziali di cui all’art 1340 cc, bensì gli usi normativi (o consuetudine) di cui all’art 8 preleggi cod civ, caratterizzati dai due clementi dell 'usus, consistente nella ripetizione generale, uniforme, frequente costante e pubblica di un determinato comportamento, e dell’opinio iuris ac necessitatis o consapevolezza della giuridica doverosità della condotta tenuta, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento. Ora posto che l’art 9 preleggi sancisce una presunzione iuris tantum di esistenza dell’uso ove esso sia debitamente pubblicato nelle raccolte ufficiali degli enti ed organi autorizzati, va detto che nell’odierno giudizio non risulta prodotta alcuna raccolta provinciale degli usi della camera di commercio di Brindisi, da cui inferire un uso (normativo) relativo alla capitalizzazione trimestrale. In assenza di tale produzione documentale da parte della banca, il giudice pur tenuto (ove accerti l'uso normativo) all’osservanza del principio iura novit curia, non può essere gravato, nell'ipotesi di inerzia delle parti, ad indagare personalmente disponendo d'ufficio attività istruttorie per accertarne l’esistenza (in tal senso Cass 15014/00). Rimane dunque interamente da provare (acclarata l'assenza di presunzioni in tal senso) l'esistenza di un uso normativo relativo alla capitalizzazione trimestrale nel luogo, inteso come piazza commerciale, e nel tempo in cui sono stati conclusi i contratti de quibus. Tale prova non può essere fornita attraverso il riferimento alle cd. norme bancarie uniformi introdotte dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952, poiché non vi è dubbio che esse non hanno natura normativa ma pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate. Né d'altronde la prova di un uso normativo anteriore all'entrata in vigore del codice civile può essere desunta, dalla circolare (30/2545) del 1929 con cui la confederazione generale bancaria fascista inviava alle banche i moduli contenenti il testo delle norme regolanti i conti correnti di corrispondenza, documento a cui sembra doversi attribuire valore di mera ricognizione, proveniente dalle stesse banche, di prassi negoziali, che al più avrebbe potuto fornire la prova dell'esistenza, già al tempo, di una prassi negoziale (e non normativa) analoga a quella delle norme bancarie uniformi del 1952, Né, ancora, può dirsi che l'opnio iuris circa l'obbligatorietà della capitalizzazione trimestrale sia confermata dal costante orientamento giurisprudenziale, anteriore al revirement del 1999, generalmente incline ad ammettere la natura di uso normativo alla capitalizzazione trimestrale, si da indurre i consociati a ritenere la doverosità giuridica di tale forma di anatocismo. In proposito si condivide quanto rilevato sul punto dalle S.U. della Cassazione nel novembre 2004 secondo cui la funzione assolta dalla giurisprudenza in materia di usi normativi (allo stesso modo che per le norme di rango primario) non può essere altro che quella ricognitiva dell'esistenza e dell'effettiva portata della norma, e non dunque anche una funzione creativa della regola stessa al punto da conferire normatività ad una prassi negoziale (dimostrano essere) contra legem. In conclusione, il dato di comune esperienza costituito dalla costante accettazione da parte dei clienti all'inserimento della clausola anatocistica nei contratti bancari sottoscritti sui moduli predisposti dall'ABI, va realisticamente interpretato come forzoso atto di adeguamento alle condizioni unilateralmente poste dagli istituti di credito su scala nazionale ed insuscettibili di negoziazione, indispensabile per poter accedere al servizio bancario.  Va da sé che un tale atteggiamento è ben diverso dalla spontanea adesione al precetto giuridico, connotante l’opinio iuris ac necessitatis di cui all'uso normativo.  In conclusione non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un uso normativo derogatorio al divieto di anatocismo previsto dall'art 1283 ed in difetto delle condizioni previste dalla medesima norma, va ritenuta nulla la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.  Come è noto la disputa relativa alla natura normativa o meno degli usi prevedenti l'anatocismo è stata definitivamente superata dal legislatore con dlgs 342/99 che novellando l'art 120 del TUB ha introdotto il 2° comma legittimante la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria a condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, demandando al CICR la regolamentazione della materia (il che è. avvenuto con la delibera 9.2.2000).  E’ altrettanto noto che il tentativo di legittimare la delibera CICR del 2000, attraverso una previsione di salvezza delle clausole anatocistiche inserite nel contratti in essere (prevista nell'art. 25 comma 3à dlgs 342/99), è stato reso nullo dalla Corte Costituzionale che con sentenza n 425/00 ha dichiarato incostituzionale (per eccesso di delega) l'indicata disposizione transitoria, Va dunque confermata l'invalidità della clausola contrattuale prevista dall'art 7 comma 2° delle condizioni generali di contratto. Una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale il rapporto tra le parti resta disciplinato per il periodo anteriore alla delibera del CICR di parificazione delle cadenze di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dall'art. 7 comma 1° delle norme suddette, secondo il quale “i rapporti di dare ed/ avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento” con la conseguenza che in caso di conto a debito gli interessi, le spese e la sorte calcolati a fine anno vanno a costituire il capitale dovuto dal correntista nell'anno successivo e sul quale si applicano gli interessi passivi, non più qualificabili come anatocistici perché connessi allo stesso meccanismo operativo del conto corrente valevole per entrambe le parti ed operanti sul capitale e non su interessi autonomamente considerati.  Passando alle commissioni di massimo scoperto, è noto che queste costituiscono la remunerazione dovuta alla banca a fronte della messa a disposizione di fondi a semplice richiesta del cliente; rappresenta dunque il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei foni di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare, il credito a semplice richiesta del cliente.  Ora è del tutto assente nel contratto o in atti successivi un accordo scritto circa l'importo di tale voce di guisa che ove anche risultasse applicata al rapporto tale voce, il costo relativo non può essere addebitato in assenza di accordo, Altrettanto non risulta quantificato in contratto il costo delle spese fisse, di chiusura conto e delle spese forfetarie di chiusura periodica, i criteri di calcolo delle valute, che risultano invece addebitate sul conto dell'attrice.
Orbene la mancata previsione in contratto di questi importi rende non dovute le somme addebitate dalla banca per tali voci che dunque risultano indebitamente percepite.  Passando alla determinazione degli importi dovuti all'attore a seguito degli illegittimi addebiti sul conto, va ribadito quanto già rilevato nell'ordinanza resa da questo giudice il 17.2.2005 circa le preclusioni istruttorie valevoli anche per le produzioni documentali, derogabili in sede di consulenza contabile (ex art 198 cpc) solo in presenza di accordo delle parti sull’acquisizione di ulteriori documenti non prodotti in causa, con la conseguenza che in assenza di accordo non possono essere acquisiti in sede di operazioni peritali dal consulente tecnico documenti che la parte non onerata dall'ordine di esibizione non abbia prodotto in giudizio nei termini di legge. Da ciò consegue che in caso di incompleta produzione della documentazione contabile tale da coprire solo un periodo del rapporto bancario, avendo la banca provveduto a depositare gli estratti conto relativi all'ultimo decennio prima della domanda, risulta impossibile effettuare il ricalcolo integrale del rapporto dall'inizio alla data di estinzione. Le conseguenze di tale incompleta produzione documentale debbono necessariamente gravare sull'attore in ossequio al principio dell'onere delle prova, il che concretamente comporta che la base di calcolo che il consulente d'ufficio è stato autorizzato a considerare è data dal saldo contabile risultante dal primo estratto conto disponibile. Al medesimo principio dell'onere della prova risultano altresì ispirate le ordinanze prodotte dalla società attrice nelle quali attore in senso formale e sostanziale (ovvero solo sostanziale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo) risulta essere la banca (e non invece il correntista come nel che ci occupa) che non avendo prodotto la documentazione integrale attestante il suo credito ha subito, in ossequio al principio dell'onere delle prova, la conseguenza che il saldo contabile di partenza, in sede di ricalcolo del rapporto, fosse indicato quale saldo zero.
Va poi rigettata l'eccezione di nullità della prima consulenza tecnica avendo il ctu, a seguito dell'ordinanza del 17.2.2005 ordinato di fatto al ctu il rinnovo delle operazioni peritali con conseguente superamento dell'eccezioni sollevate con riferimento all'omessa convocazione delle parti in sede di prime operazioni peritali. Pertanto dalle risultanze della consulenza tecnica depositata in data 23-9-2005, cui si aderisce apparendo coerenti e corretti i criteri utilizzati per il nuovo calcolo (escludendo cms e spese non pattuite), e tenendo conto del saldo debitore risultante dal primo estratto conto ritualmente prodotto (ossia dal 01.04.1992) sino alla chiusura del rapporto del 09.08.1996, è emerso un credito a favore degli odierni attori pari a E 96.900,97, attualizzato al 30.9.2005 (data di deposito della relazione di chiarimenti) in E 173.422,81.
Tuttavia avendo il precedente giudicante emesso ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art 186 ter cpc per l'importo di E 120.440,83, l'importo tuttora dovuto agli attori risulta pari a E 52.981,98. A tal somma devono aggiungersi gli interessi legali dal 1.10.2005 al saldo. Circa la pretesa irripetibilità delle somme trattenute dalla banca sul presupposto della loro natura di obbligazioni naturali, la stessa eccezione va infatti disattesa dovendosi escludersi che l'addebito in conto da parte della banca di interessi anatocistici, non dovuti dal correntista in quanto contra legem, e non autorizzati in alcun modo dal correntista medesimo, possa costituire spontaneo pagamento rilevante ai fini della
solutio redentio ex art. 2034 c.c.
La circostanza che l'intero rapporto si sia svolto in un periodo in cui era consolidato l'orientamento circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il rinvio agli usi piazza per la determinazione degli interessi debitori giustificano la compensazione parziale, nella misura del 30% delle spese di lite, che si liquidano per la restante parte come in dispositivo, in base al DM 127/04 per gli onorari e per i soli diritti di procuratore relativo all'attività espletata sotto la vigenza del nuovo DM., applicando lo scaglione relativo alla somma' accertata e non a quella domandata. Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. srl e P. E. nei confronti di .......... spa, così provvede: Dichiara la nullità della clausole contrattuali previste dall'art 7 commi 2° e 3° del contratto di conto corrente n 15419 nella parte in cui prevedono capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed il rinvio alle condizioni uso piazza per la loro determinazione. Dichiara che nulla è dovuto dall'attore alla banca convenuta per commissione di massimo scoperto e spese fisse, periodiche e per le altre spese inerenti alla gestione del conto corrente poiché, non determinate nell 'importo. Conferma l'ordinanza ingiunzione ex art 186 ter cpc emessa in data 19.1.2006. - Condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori in solido della somma di E 52.981,98 oltre interessi legali dal 1.10.2005 al saldo. Spese ........
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Ultimo aggiornamento: 25-11-09