










Banca e interessi
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La responsabilità della banca
Le banche rispondono dei danni procurati
ai clienti e a terzi, sia per attività diretta (interessi, anatocismo, informazione ecc.), che indiretta (fatto illecito
del dipendente).
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La responsabilità e i danni
- Danno da illegittima negoziazione di assegni
- Si verifica nell'ipotesi in cui la banca paghi un
assegno contraffatto e/o alterato, ovvero quando paghi un assegno ad un
soggetto non legittimato all'incasso.
Le ipotesi più frequenti sono:
pagamento di assegno con la clausola non
trasferibile a soggetto diverso dall'intestatario indicato nel titolo stesso;
pagamento di assegno con girata
irregolare.
La ratio della responsabilità è nel fatto
che la banca deve identificare la persona che incassa l'assegno e deve
verificarlo come il legittimo prenditore indicato nel titolo stesso.
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Responsabilità e danni dovuti dalla banca per omesse
informazioni in materia di intermediazione finanziaria.
Le banche nel operazioni di fornitura di
servizi di investimento devono comportarsi con diligenza informando sempre e
continuativamente gli investitori.
La banca è obbligata a tale
comportamento dal D.Lgs n. 58
del 1998 e dal
Regolamento Consob del 1998.
In sostanza, gli istituti di credito
devono agire con "diligenza, correttezza e trasparenza" (sin dall'inizio e al
momento della proposta di investimento), devono fornire durante gli investimenti
tutte le informazioni necessarie al cliente per la corretta gestione del proprio
patrimonio, devono consigliare i clienti solo dopo averli adeguatamente
informati rischi, costi, ipotesi di investimento ecc.). Nei contratti di
investimento non possono essere introdotte specifiche pattuizioni di
esonero per la banca dal fornire tutte quelle informazioni di cui alla detta
normativa.
La violazione di tali norme è causa di
risoluzione del contratto per inadempimento ovvero è causa di nullità del
contratto con la banca per violazione di norme imperative.
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Divieto della capitalizzazione degli
interessi trimestrali.
Dopo oltre 40 anni, la giurisprudenza,
grazie ad una ormai famosa sentenza della cassazione (n. 2374/1999), ha mutato indirizzo
dichiarando che le capitalizzazioni trimestrali degli interessi, per decenni
applicate dalle banche nei contratti di conto corrente, sono nulle perchè in
violazione delle disposizioni imperative previste dall'art.
1283 del codice civile.
Banca, anatocismo e interessi
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Gli interessi bancari nell'affidamento e nello scoperto di conto
corrente
Se siete titolari di uno
scoperto di conto corrente e/o affidamento con tasso d'interesse passivo
pattuito, controllate sempre l'estratto conto trimestrale per verificare
se la banca abbia o meno applicato il tasso concordato e gli interessi siano corretti. Tale controllo è
necessario se si considera che può accadere che la banca ne applichi uno
superiore.
Sembrerà strano, ma proprio chi
ha richiesto e ottenuto uno scoperto di conto corrente o affidamento non
verifica mai le singole partite o operazioni o interessi indicati nell'estratto
conto che trimestralmente invia la banca, non verifica, in particolare, il conto relativo agli interessi. Il cliente in questo caso
controlla esclusivamente il risultato finale: la disponibilità del fido,
la diminuzione o l'aumento dell'esposizione (in realtà credo che neppure
questo accada, in quanto l'affidato che usa lo scoperto richiede allo
sportello più volte, il saldo; per avere in qualsiasi momento il
controllo della situazione). In ogni caso, anche nella ipotesi in cui si
avvedesse della applicazione di un tasso di interessi superiore, non sempre il
cliente potrebbe evidenziare. Infatti, se di errore si fosse trattato,
certo la banca vi porrebbe rimedio. Ma se la banca ha consuetudine
propria di aumentare i tassi per poi comunicare la variazione con
l'estratto trimestrale al fine di sanare la posizione? Il cliente
avrebbe in questo caso il potere contrattuale di resistere ad una
richiesta, per esempio, di rientro immediato dello scoperto?
Un correntista che, invece, ha
un conto corrente attivo controlla effettivamente gli estratti conto
trimestrali, in ogni loro partita, e se nota qualcosa che non va,
immediatamente fa valere le proprie ragioni. E ha il potere contrattuale
per farlo!
La questione, pertanto, è se
l'invio dell'estratto conto sani e convalidi l'aumento del tasso passivo
operato unilateralmente dalla banca.
Il 1° comma dell'art.
1832 civile specifica che l'estratto conto s'intende approvato se
non contestato nel termine pattuito o previsto dagli usi e al comma 2
che l'estratto deve essere impugnato entro il termine decadenza per
errori o di scritturazione o di calcolo.
Ma la mancata contestazione e/o
impugnazione non preclude la contestazione relativa alla validità ed
efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti o gli
accrediti: in sostanza, può sempre impugnarsi (nel termine di
prescrizione di dieci anni) l'applicazione da parte della banca di un tasso d'interesse
passivo superiore al pattuito.
Infatti, l'art.
1284 del codice civile prevede che gli interessi ultralegali debbano
essere pattuiti con atto scritto e tale forma scritta è richiesta ad
substantiam. In difetto, sono dovuti alla banca gli interessi legali o,
naturalmente, quelli pattuiti in misura inferiore ed è possibile
richiedere alla banca quanto indebitamente percepito negli ultimi dieci
anni.
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| La Banca e i protesti Cassazione Sentenza n. 11130 del 13 maggio 2009 (illegittimo protesto di cambiale) |
La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, in quanto soggetto che richiede la levata del protesto per omesso pagamento, qualora ha notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo. In mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contatto, oltre che da comportamento omissivo in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario, essendosi verificata una situazione che esige il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. |
Banca, interessi e anatocismo - Danni e risarcimento
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I danni
Il cliente potrà richiedere alla banca
la restituzione dell'equivalente illegittimamente pagato dalla banca, con
gli interessi.
Il cliente, sia nell'ipotesi di risoluzione del
contratto che in quella di nullità, avrà diritto a richiedere alla banca il
risarcimento dei danni e a vedersi così restituire tutte le somme investite
con gli interessi legali.
Il cliente può richiedere alla banca la restituzione di tutte le somme corrisposte per interessi non dovuti nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si
interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i
relativi interessi.
Il cliente può richiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla
banca nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si
interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i
relativi interessi.
Si possono richiedere i danni patrimoniali e non patrimoniali
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Lo studio legale offre consulenza e consigli
legali per il recupero di quanto corrisposto alla banca per interessi non dovuti.
Per la prima consulenza informativa non è richiesto
alcun compenso.
E' possibile concordare con lo studio e l'avvocato
il "patto di lite", con cui si potrà determinare per iscritto il compenso
che spetta e spetterà all'avvocato per l'attività professionale espletata.

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DLgs n. 58 del 1998, Art. 21
Criteri generali.
- Nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
- comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi
in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
- disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
- svolgere una gestione
indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i
diritti dei clienti sui beni affidati.
- Nello svolgimento dei
servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto
del cliente. Torna al testo
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Regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Art. 28
-
(Informazioni tra gli
intermediari e gli investitori)
-
1. Prima della stipulazione del
contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio
della presta-zione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a
que-sti collegati, gli intermediari autorizzati devono:
-
a) chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in ma-teria di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le
notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo artico-lo
30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investi-tore;
-
b) consegnare agli investitori
il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di
cui all'Allegato n. 3.
-
2. Gli intermediari autorizzati
non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di
gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione
-
o del servizio, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento.
-
3. Gli intermediari autorizzati
informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in
strumenti deri-vati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da
quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari
o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e
garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali
mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della
perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di
riferimento è pronta-mente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o
pre-lievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora
conseguito.
-
4. Gli intermediari autorizzati
informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato
nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o
po-tenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore to-tale del
patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se
successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali
conferimenti o prelievi. Analoga in-formativa dovrà essere effettuata in
occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale
controvalore.
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5. Gli intermediari autorizzati
mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta
i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro
rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Torna al testo
Art. 1283 Anatocismo
- In
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi (att. 162). Torna al
testo
Articolo 1832 del
codice civile (Approvazione del conto).
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello
usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le
circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo
per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964) entro sei
mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di
chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata" (torna
al testo)
-
Articolo 1284 del
codice civile (Saggio degli interessi).
Il saggio degli interessi legali è
determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello
cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del
saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si
computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato
la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Torna al testo
Anatocismo e massimo
scoperto
-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, in persona del
giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente.
-
SENTENZA
nella causa civile ......... – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
In
via preliminare va disatteso quanto rilevato dalla banca
convenuta circa l'incontestabilità delle operazioni bancarie
addebitate sulla base delle clausole oggi impugnate, in
ragione della mancata contestazione, da parte del cliente,
degli estratti conto regolarmente inviati dall’istituto di
credito, con conseguente loro approvazione tacita ai sensi
degli artt 1832 cc e 119 d.lgs 385/93. Ciò in quanto la
mancata contestazione degli estratti conto nei termini di
decadenza, per pacifica. giurisprudenza, rende incontestabili
le risultanze del conto, ossia i rispettivi accrediti ed
addebiti considerati nella loro realtà effettuale, dunque
meramente contabile, lasciando impregiudicata ogni questione
relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori
da cui essi derivano, che rimane ovviamente regolata dalle
norme generali sui contratti. Sempre preliminaramente va
dichiarata inammissibile perché tardiva l'eccezione di
prescrizione dell’azione di ripetizione formulata dalla banca
convenuta per la prima volta in sede di memorie conclusive.
Peraltro, ad abundantiarn, tale eccezione va disattesa nel
merito atteso che il rapporto pacificamente si è estinto nel
1996 e da tale data deve decorrere il termine decennale di
prescrizione dell’azione di ripetizione, atteso che come
pacificamente sostenuto dalla SC (ex plurimis Cass 10127/05;
CdA Lecce 22.102001 ) il rapporto di conto corrente, pur
articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia
come unico ed unitario, donde è soltanto con la chiusura del
conto che i crediti e debiti della parti assumono definitività.
Nel merito risulta che il contratto di conto corrente
stipulato tra le parti in giudizio in data 06.12.1983 (n
15419) non prevedeva alcuna pattuizione del tasso di interesse
ultralegale, rinviando per la sua determinazione alle
condizioni d’uso, nè prevedeva l’importo percentuale
applicabile alle massime scoperture trimestrali (cms). Inoltre
l’art 7 comma 2 delle condizioni generali di contratto, con
clausola non specificamente approvata dalla correntista,
prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi
attivi per la banca, a fronte della capitalizzazione annuale
degli interessi passivi della banca. Non venivano indicati gli
ulteriori costi inerenti alla gestione del conto né i criteri
di calcolo delle valute. Esaminando in primo luogo la
questione attinente la illegittima applicazione di interessi
debitori ultralegali, è necessario accertare se la previsione
dell’applicazione di interessi debitori
secondo le condizioni praticate
dalle aziende di credito sulla piazza
(ex art 7 comma 3°), possa soddisfare il requisito di
determinatezza dell’oggetto del contratto, ai sensi degli art
1284 comma 3° e 1346 cc. E’, ampiamente noto il dibattito
giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi, in particolare
dal 1996, intorno alla efficacia della clausola relativa alla
applicazione convenzionale degli interessi al tasso
ultralegale determinati secondo il cd. uso piazza. Aderendo al
prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene il richiamo
alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito
sulla piazza non risponde all'esigenza di sufficiente
determinabilità del tasso di interesse
per relationem,
giacché la richiamata fonte esterna alla disciplina negoziale
non offre criteri di determinazione del tasso di interesse
sufficientemente certi ed oggettivi. E’ infatti circostanza
notoria l’esistenza di diverse tipologie di interessi debitori
applicati dalle banche in relazione a vari parametri e tale
fatto impedisce per la sua estrema genericità di stabilire a
quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi. Ove poi si
facesse riferimento agli accordi di cartello tra le banche,
quale strumento astrattamente idoneo a garantire l'obiettività
del criterio di determinazione del tasso di interesse, al di
là dell'esistenza, anche in tali accordi interbancari, di
diverse tipologie di tassi, tali accordi ove dotati di
efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale se da un
lato potrebbero costituire un parametro centralizzato e
vincolante, sarebbero tuttavia, per il medesimo motivo,
affetti da nullità per contrarietà alla disciplina dettata
dalla L 287/90 (sulla tutela della concorrenza e del mercato).
Quanto ora evidenziato, circa l’insufficienza del richiamo in
sede contrattuale alle condizioni cd. uso piazza, quale
elemento de relato,
impone, quale diretta conseguenza, di ritenere ingiustificata
la pretesa al pagamento di interessi superiori a quello
legale, in base al combinato disposto degli artt 1346, 1418 e
1284 comma ° cc, a prescindere dunque dalla espressa nullità
delle clausole di rinvio agli usi sancita dall’art 4 L 154/92,
norma direttamente applicabile ai rapporti sorti a partire dal
9 luglio 1992. Conseguentemente alla declaratoria di nullità
della clausola contrattuale (art 7 comrna 3°) di
determinazione degli interessi ultralegali consegue, ex art.
1339 cc, la diretta applicazione degli interessi legali
temporalmente vigenti, come previsti dall’art 1284 cc (sino al
9.7.1992) e successivamente dagli arti e 117 e 118 del T.U.B..
Passando all'esame della censura relativa alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è
ampiamente noto il dibattito esistente in dottrina e
giurisprudenza sull’argomento, arricchito dalla recente
pronuncia delle S.U. del novembre 2004. L’art. 1283 cc, come
noto, non vieta tout
court la pratica
anatocistica ma la consente solo in presenza di determinate
condizioni (domanda giudiziale, convenzione posteriore alla
loro scadenza) o in presenza di usi che tale pratica
prevedano. Orbene, risulta ormai consolidato in giurisprudenza
e nella prevalente dottrina che gli usi contrari che qui
rilevano non sono i meri usi negoziali di cui all’art 1340 cc,
bensì gli usi normativi (o consuetudine) di cui all’art 8
preleggi cod civ, caratterizzati dai due clementi
dell 'usus,
consistente nella ripetizione
generale, uniforme, frequente costante e pubblica di un
determinato comportamento, e
dell’opinio iuris ac
necessitatis o
consapevolezza della giuridica doverosità della condotta
tenuta, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che
si ritiene debba far parte dell’ordinamento. Ora posto che
l’art 9 preleggi sancisce una presunzione
iuris tantum
di esistenza dell’uso ove esso sia debitamente pubblicato
nelle raccolte ufficiali degli enti ed organi autorizzati, va
detto che nell’odierno giudizio non risulta prodotta alcuna
raccolta provinciale degli usi della camera di commercio di
Brindisi, da cui inferire un uso (normativo) relativo alla
capitalizzazione trimestrale. In assenza di tale produzione
documentale da parte della banca, il giudice pur tenuto (ove
accerti l'uso normativo) all’osservanza del principio
iura novit curia,
non può essere gravato, nell'ipotesi di inerzia delle parti,
ad indagare personalmente disponendo d'ufficio attività
istruttorie per accertarne l’esistenza (in tal senso Cass
15014/00). Rimane dunque interamente da provare (acclarata
l'assenza di presunzioni in tal senso) l'esistenza di un uso
normativo relativo alla capitalizzazione trimestrale nel
luogo, inteso come piazza commerciale, e nel tempo in cui sono
stati conclusi i contratti de quibus. Tale prova non può
essere fornita attraverso il riferimento alle cd. norme
bancarie uniformi introdotte dall'ABI con effetto dal 1°
gennaio 1952, poiché non vi è dubbio che esse non hanno natura
normativa ma pattizia, trattandosi di proposte di condizioni
generali di contratto indirizzate alle banche associate. Né
d'altronde la prova di un uso normativo anteriore all'entrata
in vigore del codice civile può essere desunta, dalla
circolare (30/2545) del 1929 con cui la confederazione
generale bancaria fascista inviava alle banche i moduli
contenenti il testo delle norme regolanti i conti correnti di
corrispondenza, documento a cui sembra doversi attribuire
valore di mera ricognizione, proveniente dalle stesse banche,
di prassi negoziali, che al più avrebbe potuto fornire la
prova dell'esistenza, già al tempo, di una prassi negoziale (e
non normativa) analoga a quella delle norme bancarie uniformi
del 1952, Né, ancora, può dirsi che
l'opnio iuris
circa l'obbligatorietà della capitalizzazione trimestrale sia
confermata dal costante orientamento giurisprudenziale,
anteriore al revirement
del 1999, generalmente incline ad ammettere la natura di uso
normativo alla capitalizzazione trimestrale, si da indurre i
consociati a ritenere la doverosità giuridica di tale forma di
anatocismo. In proposito si condivide quanto rilevato sul
punto dalle S.U. della Cassazione nel novembre 2004 secondo
cui la funzione assolta dalla giurisprudenza in materia di usi
normativi (allo stesso modo che per le norme di rango
primario) non può essere altro che quella ricognitiva
dell'esistenza e dell'effettiva portata della norma, e non
dunque anche una funzione creativa della regola stessa al
punto da conferire
normatività ad una prassi negoziale (dimostrano essere) contra
legem. In conclusione, il
dato di comune esperienza costituito dalla costante
accettazione da parte dei clienti all'inserimento della
clausola anatocistica nei contratti bancari sottoscritti sui
moduli predisposti dall'ABI, va realisticamente interpretato
come forzoso atto di adeguamento alle condizioni
unilateralmente poste dagli istituti di credito su scala
nazionale ed insuscettibili di negoziazione, indispensabile
per poter accedere al servizio bancario. Va da sé che un
tale atteggiamento è ben diverso dalla spontanea adesione al
precetto giuridico, connotante
l’opinio iuris ac necessitatis
di cui all'uso normativo. In conclusione non essendo
stati forniti elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un
uso normativo derogatorio al divieto di anatocismo previsto
dall'art 1283 ed in difetto delle condizioni previste dalla
medesima norma, va ritenuta nulla la clausola relativa alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Come è noto la disputa relativa alla natura normativa o meno
degli usi prevedenti l'anatocismo è stata definitivamente
superata dal legislatore con dlgs 342/99 che novellando l'art
120 del TUB ha introdotto il 2° comma legittimante la
produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attività bancaria a condizione
della pari periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori che creditori, demandando al CICR la regolamentazione
della materia (il che è. avvenuto con la delibera 9.2.2000).
E’ altrettanto noto che il tentativo di legittimare la
delibera CICR del 2000, attraverso una previsione di salvezza
delle clausole anatocistiche inserite nel contratti in essere
(prevista nell'art. 25 comma 3à dlgs 342/99), è stato reso
nullo dalla Corte Costituzionale che con sentenza n 425/00 ha
dichiarato incostituzionale (per eccesso di delega) l'indicata
disposizione transitoria, Va dunque confermata l'invalidità
della clausola contrattuale prevista dall'art 7 comma 2° delle
condizioni generali di contratto. Una volta accertata la
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale il
rapporto tra le parti resta disciplinato per il periodo
anteriore alla delibera del CICR di parificazione delle
cadenze di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi
dall'art. 7 comma 1° delle norme suddette, secondo il quale “i
rapporti di dare ed/ avere vengono chiusi contabilmente, in
via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto
gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché
le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e
chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di
regolamento” con la
conseguenza che in caso di conto a debito gli interessi, le
spese e la sorte calcolati a fine anno vanno a costituire il
capitale dovuto dal correntista nell'anno successivo e sul
quale si applicano gli interessi passivi, non più
qualificabili come anatocistici perché connessi allo stesso
meccanismo operativo del conto corrente valevole per entrambe
le parti ed operanti sul capitale e non su interessi
autonomamente considerati.
Passando alle commissioni
di massimo scoperto, è noto che queste costituiscono la
remunerazione dovuta alla banca a fronte della messa a
disposizione di fondi a semplice richiesta del cliente;
rappresenta dunque il corrispettivo destinato a remunerare la
specifica prestazione della banca consistente nella immediata
ed integrale messa a disposizione dei foni di cui all'apertura
di credito, con il conseguente obbligo per la banca di
erogare, il credito a semplice richiesta del cliente.
Ora è del tutto assente nel contratto o in atti successivi un
accordo scritto circa l'importo di tale voce di guisa che ove
anche risultasse applicata al rapporto tale voce, il costo
relativo non può essere addebitato in assenza di accordo,
Altrettanto non risulta quantificato in contratto il costo
delle spese fisse, di chiusura conto e delle spese forfetarie
di chiusura periodica, i criteri di calcolo delle valute, che
risultano invece addebitate sul conto dell'attrice.
Orbene la mancata previsione in contratto di questi importi
rende non dovute le somme addebitate dalla banca per tali voci
che dunque risultano indebitamente percepite. Passando
alla determinazione degli importi dovuti all'attore a seguito
degli illegittimi addebiti sul conto, va ribadito quanto già
rilevato nell'ordinanza resa da questo giudice il 17.2.2005
circa le preclusioni istruttorie valevoli anche per le
produzioni documentali, derogabili in sede di consulenza
contabile (ex art 198 cpc) solo in presenza di accordo delle
parti sull’acquisizione di ulteriori documenti non prodotti in
causa, con la conseguenza che in assenza di accordo non
possono essere acquisiti in sede di operazioni peritali dal
consulente tecnico documenti che la parte non onerata
dall'ordine di esibizione non abbia prodotto in giudizio nei
termini di legge. Da ciò consegue che in caso di incompleta
produzione della documentazione contabile tale da coprire solo
un periodo del rapporto bancario, avendo la banca provveduto a
depositare gli estratti conto relativi all'ultimo decennio
prima della domanda, risulta impossibile effettuare il
ricalcolo integrale del rapporto dall'inizio alla data di
estinzione. Le conseguenze di tale incompleta produzione
documentale debbono necessariamente gravare sull'attore in
ossequio al principio dell'onere delle prova, il che
concretamente comporta che la base di calcolo che il
consulente d'ufficio è stato autorizzato a considerare è data
dal saldo contabile risultante dal primo estratto conto
disponibile. Al medesimo principio dell'onere della prova
risultano altresì ispirate le ordinanze prodotte dalla società
attrice nelle quali attore in senso formale e sostanziale
(ovvero solo sostanziale, in caso di opposizione a decreto
ingiuntivo) risulta essere la banca (e non invece il
correntista come nel che ci occupa) che non avendo prodotto la
documentazione integrale attestante il suo credito ha subito,
in ossequio al principio dell'onere delle prova, la
conseguenza che il saldo contabile di partenza, in sede di
ricalcolo del rapporto, fosse indicato quale saldo zero.
Va poi rigettata l'eccezione di nullità della prima consulenza
tecnica avendo il ctu, a seguito dell'ordinanza del 17.2.2005
ordinato di fatto al ctu il rinnovo delle operazioni peritali
con conseguente superamento dell'eccezioni sollevate con
riferimento all'omessa convocazione delle parti in sede di
prime operazioni peritali. Pertanto dalle risultanze della
consulenza tecnica depositata in data 23-9-2005, cui si
aderisce apparendo coerenti e corretti i criteri utilizzati
per il nuovo calcolo (escludendo cms e spese non pattuite), e
tenendo conto del saldo debitore risultante dal primo estratto
conto ritualmente prodotto (ossia dal 01.04.1992) sino alla
chiusura del rapporto del 09.08.1996, è emerso un credito a
favore degli odierni attori pari a E 96.900,97, attualizzato
al 30.9.2005 (data di deposito della relazione di chiarimenti)
in E 173.422,81.
Tuttavia avendo il precedente giudicante emesso ordinanza
ingiunzione immediatamente esecutiva ex art 186 ter cpc per
l'importo di E 120.440,83, l'importo tuttora dovuto agli
attori risulta pari a E 52.981,98. A tal somma devono
aggiungersi gli interessi legali dal 1.10.2005 al saldo. Circa
la pretesa irripetibilità delle somme trattenute dalla banca
sul presupposto della loro natura di obbligazioni naturali, la
stessa eccezione va infatti disattesa dovendosi escludersi che
l'addebito in conto da parte della banca di interessi
anatocistici, non dovuti dal correntista in quanto contra
legem, e non autorizzati in alcun modo dal correntista
medesimo, possa costituire spontaneo pagamento rilevante ai
fini della solutio
redentio ex art. 2034 c.c.
La circostanza che l'intero rapporto si sia svolto in un
periodo in cui era consolidato l'orientamento circa la
legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
ed il rinvio agli usi piazza per la determinazione degli
interessi debitori giustificano la compensazione parziale,
nella misura del 30% delle spese di lite, che si liquidano per
la restante parte come in dispositivo, in base al DM 127/04
per gli onorari e per i soli diritti di procuratore relativo
all'attività espletata sotto la vigenza del nuovo DM.,
applicando lo scaglione relativo alla somma' accertata e non a
quella domandata. Spese di CTU definitivamente a carico del
convenuto. P.Q.M.
Il
Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. srl
e P. E. nei confronti di .......... spa, così provvede:
Dichiara la nullità della clausole contrattuali previste
dall'art 7 commi 2° e 3° del contratto di conto corrente n
15419 nella parte in cui prevedono capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori ed il rinvio alle
condizioni uso piazza per la loro determinazione. Dichiara che
nulla è dovuto dall'attore alla banca convenuta per
commissione di massimo scoperto e spese fisse, periodiche e
per le altre spese inerenti alla gestione del conto corrente
poiché, non determinate nell 'importo. Conferma l'ordinanza
ingiunzione ex art 186 ter cpc emessa in data 19.1.2006. - Condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori in solido della somma di E 52.981,98 oltre interessi legali dal 1.10.2005 al saldo. Spese .........
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Banca, anatocismo e interessi
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