Avvocato  Fabio Scatamacchia
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I comuni e i danni

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La responsabilità civile dei Comuni

Come ottenere il giusto risarcimento dei danni dai Comuni

Anche la questione del risarcimento dei danni richiesto ai Comini per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade è in continua evoluzione.

In particolare, la problematica è quale sia la disposizione del codice civile cui fare riferimento: l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito.  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185),  ovvero l'art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

La differenza è sostanziale.

L'applicazione dell'art. 2043 fà sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la "buca" rappresentava  un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.

L'applicazione dell'art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è:·    a)      il potere di controllare la cosa;·      b)    il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;·c)          il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.   (Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c.  -  Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403).

Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della .custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità- del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006). Questo procedimento di verifica in merito all'esistenza del potere di controllo e vigilanza di cui si discute, come è stato dimostrato correttamente dalla ricorrente mediante trascrizione nel ricorso di significativi passaggi della decisione di primo grado (v. pag. 6 del ricorso), è stato puntualmente eseguito dal Tribunale di Ravenna, e con esito assolutamente affermativo, mentre è stato totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata dietro l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della P.A. (Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007).

Cassazione Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691
La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Sez.III, 23 gennaio 2009, n. 1691) ha ribadito la precedente giurisprudenza (vedi sopra, Cass. sent. n. 23924 del 19.11.2007), precisando ulteriormente che «Sintomatico, in questo senso, deve considerarsi la circostanza, anch'essa tenuta presente dalla Corte di merito (ma da questa non valorizzata ai fini della riconducibilità della responsabilità del Comune di Roma nell'ambito di cui all'art. 2051 cc), che ha riguardo alla suddivisione in “zone” della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, tra cui quella Antonio V.È indubbio, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale “zonizzazione” comporta per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito». In sostanza, la circostanza che il comune abbia diviso in zone la manutenzione delle strade (come certo accade per le grandi città) è un elemento che aumenta il grado di di possibilità della manutenzione, con conseguente maggiore responsabilità per il comune.
 
Interessante sentenza del Tribunale di Trani, sentenza n. 1241/08, che nella parte in diritto così motiva: «Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con - l'uso della normale diligenza».
 

La pubblica amministrazione, omettendo il controllo sulla strada controllabile, perchè non eccessivamente estesa, deve aver creato un pericolo per il cittadino.

Un caso a parte è costituito dalle autostrade, che necessitano di maggiore controllo (reti di protezione, guard rail ecc.). La  Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza del 2 febbraio 2007, n. 2308, ha confermato la sentenza  dei giudici di merito di condanna del gestore di autostrada per incidente verificatosi per l'attraversamento dell'autostrada da parte di un cane, vista l' omessa custodia (art. 2051 c.c.) e la  mancata prova esimente.

In conclusione, per ottenere il giusto risarcimento dei danni sarà necessario verificare il singolo caso ed analizzare nello specifico la questione al fine di verificare le condizioni dell'azione e le relative prove.

La domanda di risarcimento va sempre rivolta al comune, stato o ente gestore della strada, che potranno chiamare in causa le ditte da loro designate per la custodia.

Nel caso di lesioni il responsabile dei danni provocati in incidente stradale determinato da buche sulla strada potrà rispondere anche penalmente (Cfr. Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267)

 

La sentenza sulla custodia di autostrada

"..........Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, di cui sub a), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3651/2006) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione - in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova - di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa......."
 

Cassazione penale sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267) "A carico di ..... erano stati ravvisati profili di colpa generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, in particolare perché, in violazione dell'obbligo di garanzia assunto nella qualità sopra indicata, ometteva di approntare adeguata sorveglianza ed idonea segnalazione di emergenza laddove ......... che, proprio a causa di tali buche profonde ed insidiose, perdeva il controllo del mezzo, e rovinava a terra, riportando lesioni gravissime a causa delle quali decedeva poco dopo il sinistro"

 

Insidia e trabocchetto - onere della prova
 Tribunale di Caltanissetta, Sentenza 19 dicembre 2009, n. 614
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato C.R. interponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 6.12.2005, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’odierna appellante in ordine alle lesioni riportate in occasione della caduta presso la propria abitazione, asseritamente da ascriversi alla condotta colposa della T. S.p.A. la quale, durante l’esecuzione di lavori di scavo, avrebbe creato una situazione di pericolo occulto omettendo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed alla stabilizzazione della pavimentazione stradale.
Lamentava l’appellante l’ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace erroneamente configurato i presupposti del concetto di insidia rilevante ex art. 2043 c.c. ed erroneamente ricostruito i fatti ed i luoghi travisando le emergenze processuali; evidenziava in particolare come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto la prevedibilità dell’insidia, dovendo il pericolo occulto causativo della caduta ravvisarsi nell’apparente stabilità della mattonella autobloccante, ceduta improvvisamente ed imprevedibilmente, non emergendo dunque alcun deficit di diligenza rimproverabile alla C.R..
Sulla base di tali deduzioni parte appellante insisteva perché, accertata e dichiarata la responsabilità della T. S.p.A. nella causazione del sinistro per cui è causa, si procedesse alla determinazione del danno biologico residuato alla C.R. a mezzo di apposita CTU medico legale, con condanna delle appellate alla rifusione delle spese del doppio grado, ovvero, in subordine, con la compensazione delle spese di 1° grado.
Si costituivano gli appellati in epigrafe, i quali resistevano al gravame chiedendone il rigetto.
L’appello è infondato e va respinto per quanto di ragione.
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa dell’appellante con l’atto di appello, la decisione dell’Onorario, oltre ad essere pienamente condivisibile da parte del Tribunale, è da ritenersi frutto di una corretta ricostruzione dei principi giuridici che governano la materia, di attento esame delle emergenze probatorie e di compiuta valutazione di tutti gli elementi sottoposti all’attenzione del giudicante.
All’esito del giudizio di primo grado, infatti, l’assunto di parte attrice non aveva trovato serio ed inequivoco riscontro in ordine alla illiceità del comportamento ascritto alla T. S.p.A..
Nella prospettazione di parte attrice, tale illiceità risiederebbe nell’aver la T. S.p.A. colposamente creato una situazione di occulto pericolo in occasione dei lavori di metanizzazione ad essa commissionati e della conseguente ripavimentazione della sede stradale, realizzata mediante la posa di mattonelle autobloccanti solo apparentemente stabili ed il cui improvviso ed imprevedibile cedimento avrebbe causato la caduta della C.R..
Orbene, va premesso in punto di diritto che per la costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma, sia : a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell’insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene precisare, non è eluso dall’alterità della cosa fonte di danno).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
Nel caso in esame, mentre può convenirsi sulla oggettività del pericolo, attesa l’idoneità della mattonella precariamente posata a determinare l’evento lesivo, non si ravvisa il requisito della impercettibilità soggettiva ed inevitabilità del pericolo stesso.
Infatti, dalle risultanze istruttorie è inconfutabilmente emerso che i lavori di ripavimentazione della sede stradale conseguenti allo scavo per la metanizzazione erano in orso in via YYYYY in YYYYY da circa due mesi, davanti all’abitazione dell’appellante; che l’incidente è occorso verso le 7.00 del mattino, con condizioni atmosferiche di piena visibilità; che, contrariamente a quanto affermato dal teste YYYXX, genero della C.R., il manto stradale era per buona parte integro, essendo stati posati gli autobloccanti davanti l’abitazione dell’attrice ed ai lati, mentre residuava una zona visibilmente ancora non pavimentata, priva di piastrelle autobloccanti (v. foto allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che l’evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente all’imprudenza dell’attrice, posto che, da un lato, lo stato dei luoghi – conosciuto e pienamente percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel percorrere il tratto di strada ancora interessato dai lavori di pavimentazione, essendo prevedibile la non definitiva stabilizzazione delle mattonelle poste ai margini dello stesso, dall’altro lato, che l’esistenza di tratti regolarmente pavimentati doveva suggerire all’appellante, tenuto conto anche dell’età della C.R., di percorrere tali tratti per raggiungere la propria abitazione, evitando così il percorso ancora visibilmente interessato ai lavori.
L’uso dell’ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dell’età dell’appellante che doveva consigliare una condotta di particolare prudenza, avrebbe in definitiva consentito all’appellante di prevedere la fonte di pericolo insita nella mattonella su cui è effettivamente caduta, evitandola mediante il transito, possibile, sul diverso tratto di strada compiutamente pavimentato che conduceva alla sua abitazione.
Dovendo dunque ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell’appellante il sinistro per cui è causa, l’appello deve essere respinto.
Il motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado è infondato.
Il giudice di prime cure, infatti, applicando i principi della soccombenza e della causalità che governano il regime delle spese di giudizio ed escludendo in ragione del totale rigetto della domanda la sussistenza di giusti motivi di compensazione, ha correttamente posto a carico della C.R. le spese sostenute in primo grado dagli odierni appellati.
Parte appellante è risultata infatti soccombente in primo grado rispetto alla domanda spiegata nei confronti di T. S.p.A., la quale aveva legittimamente chiamato in causa la Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. per essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli di un eventuale accoglimento della domanda risarcitoria, e le cui spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente che ha dato causa alla legittima chiamata in giudizio.
Il rigetto dell’appello comporta, alla luce del principio della soccombenza, la condanna di pare appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle appellate, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l’appello;
- condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle spese del grado anticipate da T. S.p.A, liquidate in complessivi € 1.596,00, di cui € 796,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
- condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle spese del grado anticipate da Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., liquidate in complessivi € 1.450,00, di cui € 700,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Caltanissetta il 19.12.2009.
Il Giudice Alfio Gabriele Fragalà.

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Ultimo aggiornamento: 30-06-10