Avvocato Fabio Scatamacchia
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L' Assicurazione e i danni

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Danni e assicurazione

Il risarcimento diretto

Il risarcimento dei  danni e l' assicurazione                         

Come difendersi ed ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale

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Lo studio e l'intervento legale dell'avvocato  nel risarcimento  diretto, come previsto dalla nuova normativa in materia

 

La nuova normativa della responsabilità civile Auto e l'assicurazione:

L' assicurazione e il risarcimento diretto dei danni

Come fare la richiesta di risarcimento

A decorrere dal 1° febbraio 2007, nel caso di incidente con altro veicolo e vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla  persona, se non si  è responsabili o lo si è solo in parte, è previsto che ci si debba rivolgere direttamente alla propria assicurazione  che è tenuta al risarcimento dei danni.

 

La nuova procedura si applica nei seguenti casi.
L’incidente con i danni deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo vi sono anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto dell'assicurazione rca si applica anche ai trasportati.
La richiesta di risarcimento, obbligatoria, è bene inviarla all'assicurazione a mediante lettera raccomandata a.r., anche se sono previsti altri mezzi (telegramma, telefax, mail).
L'assicurazione è obbligata a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
La richiesta di risarcimento dei danni deve essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e l'assicurazione  è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria, ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo e alla documentazione necessaria.
In caso di offerta dell'assicuratore e di accettazione, l'assicurazione è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non si raggiunge un accordo con l'assicurazione si potrà  agire in giudizio per il risarcimento dei danni soltanto nei suoi confronti.

 

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Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile.
 
In caso di incidente con veicolo non coperto da assicurazione o non identificato la richiesta dei danni dovrà essere fatta all'impresa designata e al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Nel caso di sinistro con veicoli esteri all'Ufficio Centrale Italiano.
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Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce danni e lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, che indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge  a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicurazione del responsabile, sempre che questi sia assicurato (per i danni) per un massimale superiore a quello minimo di legge.
Il Bonus Malus
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all’eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il “malus” con conseguente maggiorazione del premio (qualunque  siano i danni).
Se il danno che aveva fatto scattare il “malus” non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come “senza seguito”, l’assicurazione deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domicilio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato  compagnia.
In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione da parte dell'assicurazione del contratto in corso.
Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
Qualora previsto, si può conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dalla propria assicurazione: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità  per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Si consideri che può essere esercitata tale facoltà anche se comunica la disdetta e si passa ad altra compagnia.
E' necessario verificare quanto scritto, in proposito, nel contratto.

Indirizzo dove inviare le richieste:   postmaster@risarcimentodanno.it

 

L'ATTIVITA' DELLO STUDIO E DELL'AVVOCATO

 

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L’attività dello studio e l'assistenza legale dell'avvocato tende, pertanto, all’ottenimento da parte dell'assistito del risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale.
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Tale attività potrà svolgersi in misure e maniere diverse.
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Il semplice parere.
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L’assistenza del cliente da parte dell'avvocato con l’invio di raccomandata per la richiesta dei danni e la trattazione con la compagnia di assicurazione.
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L’inizio dell’eventuale giudizio, in caso di mancata definizione del sinistro con l’assicurazione.
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Le competenze dello studio e dell'avvocato vengono corrisposte dall’assicurazione.

 

                        Come viene risarcito il danno

L’assicurazione, i danni e la liquidazione

E' bene premettere che il codice civile prevede con l'art. 2054 il cosiddetto concorso di colpa negli incidenti stradali. Tale concorso sta a significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti provi che la responsabilità sia addebitabile all'altro, i danni vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura del 50% di quelli rispettivamente subiti.
E' necessario, pertanto, che prima di tutto, per ottenere il giusto risarcimento danni, si dimostri la responsabilità della controparte.
Premesso questo, vediamo quali sono i criteri adottati dalla legge e dalla giurisprudenza per la liquidazione del risarcimento dei danni, la cosiddetta determinazione del  "quantum debeatur".
Può essere richiesto all'assicurazione il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e quello dei danni subiti dalle persone.
I danni ai veicoli si provano con la fattura o il preventivo dei lavori eseguiti o da eseguire sul veicolo.
La richiesta dei danni fisici subiti è, invece, più composita.
I danni da risarcire consistono e sono stati individuati: nella invalidità temporanea;  nella invalidità permanente;  nel maggior danno subito;  nel danno morale e danno esistenziale.
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente viene, ormai, liquidata con riferimento al cosiddetto "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Il maggior danno, eccedente la determinazione da danno biologico, deve essere provato specificamente ed è richiesta una prova molto rigida. (ad esempio, se la impossibilità alla attività lavorativa a causa dell'incidente ha impedito al danneggiato di realizzare un determinato ed individuato affare, tale danno è risarcibile).
Il danno morale viene determinato nella misura da 1/3 a 1/2 del danno biologico.
E' bene, infine, precisare, che la liquidazione dei punti di permanente, relativi al danno biologico, viene effettuata in base a "tabelle" che si differenziano, in riferimento ai valori dei singoli "punti" da tribunale a tribunale. Una strana situazione che, certo, andrebbe corretta con intervento legislativo o, in mancanza, con coordinazione tra le varie Autorità Giudiziarie.
 
Lo studio e l'avvocato sono a disposizione per ogni chiarimento ed intervento difensivo, anche in riferimento al nuovo codice delle assicurazioni.
E' possibile concordare il "patto di quota lite"

 

Giurisprudenza e danni
 
Incidente a catena e assicurazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, Sentenza 3 luglio 2008, n. 18234
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. D., proprietario e conducente del veicolo, e C. G., passeggero, pretendono il risarcimento dei danni da loro rispettivamente riportati a seguito di un tamponamento subito dalla autovettura nella quale viaggiavano.
Sostengono che, per quanto materialmente urtati dall'auto fiat X condotta dalla proprietaria M. C., il tamponamento deve essere addebitato a M. D., che, alla guida della propria auto Volkswagen X targata *******, assicurata per la r.c.a. con la società L. N. Assicurazioni, ha tamponato l'auto della M. spingendola contro il veicolo che la precedeva e per tale ragione hanno indirizzato la loro domanda risarcitoria solo contro il M. e la società che assicurava il veicolo di questo.
La domanda è stata respinta dal giudice di pace di Roma con sentenza senza successo appellata dal C. e dalla C..
Il tribunale di Roma ha, in particolare, rilevato che il tamponamento a catena non é sempre e necessariamente indice inequivoco della esclusiva responsabilità dell'ultimo veicolo della fila e che, pertanto, la responsabilità del M. non può farsi dipendere solo dal modulo cid dallo stesso sottoscritto con la M. né dal modulo cid sottoscritto dal C. e dalla M. dato che, ancorché apprezzati unitariamente, essi proverebbero solo il tamponamento a catena ma non le altre circostanze di fatto necessarie per la ricostruzione del sinistro e per addebitare al M. la responsabilità, oltre che del tamponamento dell'autoveicolo che lo precedeva immediatamente (quello, appunto, della M.), anche dell'autoveicolo che precedeva quello della M., rimanendo incerto, tra l'altro, se "l'incidente fosse o meno avvenuto in marcia".
Per altro, ha avvertito il tribunale: a) il modulo Cid può esser considerato prova legale presuntiva delle modalità del sinistro solo nei confronti "dei sottoscrittori" (e, sembra di comprendere, dei rispettivi assicuratori) e non anche dei terzi "rispetto ai quali le risultanze del modulo hanno solo un valore indiziario e sono liberamente valutabili dal giudice in concorso con altri elementi".
La sentenza é stata impugnata con ricorso per Cassazione dal C. e dalla C. che hanno, in particolare, addebitato al giudice di merito la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, 2054, 2733 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, ha ritenuto mancante la prova del nesso di causalità tra il primo tamponamento, provocato dal M. ed i successivi tamponamenti, e quello, quindi, tra l'auto tamponata dal M. (quella, appunto, guidata dalla M.) e l'auto del C. che precedeva, evidentemente ignorando il contenuto dei diversi modelli cid e così disapplicando sia la disposizione dell'art. 5 delle legge n. 39 del 1977 che, invece, conferisce ai predetti modelli valore di prova legale nei confronti degli assicuratori dei veicoli coinvolti nel sinistro, sia il principio che riconosce alle dichiarazioni contenute nel Cid valore dì confessione stragiudiziale, sia il principio di diritto che, in caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna, addebita la responsabilità delle conseguenze delle varie collisioni al conducente che le abbia determinate tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna.
La società C. Assicurazioni s.p.a., subentrata alla società L. N. Assicurazioni s.p.a., resiste con controricorso.
D. M. non ha spiegato attività difensiva. Il ricorso, trasmesso alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per le eventuali richieste, é stato restituito con richiesta di rigetto del ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta del P.G., regolarmente notificata sia ai ricorrenti che alla controricorrente, deve essere condivisa.
Come si è detto, il tribunale non ha negato la prova del nesso di causalità tra il tamponamento
direttamente subito dall'auto del C. ma quella di un qualche sicuro collegamento causale tra questo tamponamento e quello precedente subito dal veicolo della M. perché ha ritenuto che dinamica del sinistro non può essere ricostruita in ogni particolare attraverso i moduli Cid, che descrivono solo il tamponamento a catena ma non le modalità del tamponamento e, piú in particolare, non chiariscono se il tamponamento sia avvenuto mentre i veicoli della colonna erano in movimento, e non indicano la distanza tra i diversi veicoli e la velocità eventualmente tenuta, ove fossero stati in movimento.
Nella sostanza, dunque, nonostante il riferimento, nella sentenza, al valore meramente indiziario dei moduli Cid (p. 4 della sentenza), deve ritenersi che la decisione non sia dipesa dall'apprezzamento sulla rilevanza probatoria di questi moduli né dall'apprezzamento del valore probatorio (nei confronti delle altre parti) della confessione (stragiudiziale) che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata resa dal M. nel modulo da lui sottoscritto.
Ciò rende del tutto prive di rilevanza le due censure relative alla valenza probatoria, in questa controversia, del modulo Cid firmato dal M. e della confessione stragiudiziale che in tale modulo sarebbe contenuta e rende superflua, quindi, una più attenta disamina dell'astratta fondatezza di queste censure. Nei termini, in cui é stata dedotta, attraverso il riferimento esclusivo al vizio di violazione di legge, l'ultima censura è, invece, manifestamente infondata.
Il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358 richiamata anche nel ricorso).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29 maggio 2003 n. 8646; sent. 10 maggio 1988 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
Ciò esclude la denunciata violazione di legge e conduce al rigetto, per manifesta infondatezza del ricorso senza possibilità di verifica, in assenza dì uno specifico motivo di ricorso che inequivocamente la solleciti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la coerenza dell'iter logico seguito dal tribunale nell'escludere la possibilità di ricondurre anche al conducente dell'ultimo veicolo tamponante la responsabilità, almeno concorrente, della catena dei tamponamenti sulla base della massima di esperienza che insegna come il tamponamento imprima comunque una spinta al veicola che precede incrementando la sua forza cinetica.
Le spese del giudizio in cassazione debbono essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Esse si liquidano in euro 800, in esse comprese euro 700 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, che liquida, in favore della società controricorrente, in euro 800, in esse comprese euro 100 per spese ed euro 700 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 6 giugno 2008.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 LUGLIO 2008.
 

Avvocato Fabio Scatamacchia Via XX Settembre n. 98/G - 00187 - Roma,  telefono: 06.4819909

Indirizzo dove inviare le richieste:   postmaster@risarcimentodanno.it
   

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Ultimo aggiornamento: 26-10-09