










Danni e assicurazione
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Il risarcimento diretto
Il risarcimento dei danni e l' assicurazione
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Lo studio e l'intervento legale dell'avvocato nel risarcimento diretto, come
previsto dalla nuova normativa in materia
La nuova normativa della responsabilità civile Auto e l'assicurazione:
L' assicurazione e il risarcimento diretto dei danni
Come fare la
richiesta di risarcimento
A
decorrere dal
1° febbraio 2007, nel caso di incidente con altro veicolo e vi
siano stati
danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla
persona, se non si è responsabili o lo si è solo in
parte, è previsto che ci si debba rivolgere direttamente alla propria assicurazione che è tenuta al risarcimento dei danni.
La
nuova procedura si applica nei seguenti casi.
L’incidente con i danni deve aver coinvolto
soltanto due veicoli
entrambi identificati, regolarmente
assicurati ed immatricolati in Italia.
Se uno
dei due veicoli (o entrambi) è un
ciclomotore,
deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in
vigore il 14 luglio 2006.
Se
oltre alle
cose trasportate ed al veicolo vi sono anche
danni fisici, deve trattarsi di
lesioni
non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non
superiore al 9%.
La
procedura di risarcimento diretto dell'assicurazione rca si applica anche ai trasportati.
La richiesta di risarcimento, obbligatoria, è bene inviarla all'assicurazione a
mediante lettera raccomandata a.r., anche se sono previsti altri
mezzi (telegramma, telefax, mail).
L'assicurazione
è obbligata a formulare offerta di risarcimento entro 60
giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al
veicolo ed entro 90
giorni per i danni alla persona.
Il
termine di 60 giorni si riduce a
30 giorni se è
stato
sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
La
richiesta di risarcimento dei danni deve
essere
completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e
l'assicurazione è tenuta a fornire tutta
l’assistenza necessaria,
ai fini della quantificazione dei danni
alle cose ed al veicolo e alla documentazione necessaria.
In caso di offerta dell'assicuratore e di accettazione, l'assicurazione è tenuta ad effettuare il pagamento entro
15 giorni.
Se non
si raggiunge un accordo con l'assicurazione si potrà agire in
giudizio per il risarcimento dei danni soltanto nei suoi confronti.
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Al di
fuori di questi casi, e cioè nelle
ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due
veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al
conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”),
il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione
del veicolo responsabile.
- In caso di incidente con veicolo non coperto da assicurazione o non identificato
la richiesta dei danni dovrà essere fatta all'impresa designata e al Fondo
di Garanzia per le vittime della strada.
- Nel caso di sinistro con veicoli
esteri all'Ufficio Centrale Italiano.
- .
- Il
Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce danni e lesioni
personali il terzo trasportato,
questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del
veicolo sul quale viaggiava, che
indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30
o 90 giorni a seconda dei
casi) fino all’importo del massimale minimo di legge a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
- Se il
danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato
avrà diritto di richiedere la
parte eccedente all’assicurazione del responsabile, sempre che
questi sia assicurato (per i danni) per un
massimale superiore a quello minimo di legge.
- Il Bonus Malus
- Nel
caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per
concorso di colpa ovvero
semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far
fronte all’eventuale
futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus
scatta automaticamente, alla prima
scadenza annua successiva, il “malus”
con conseguente maggiorazione del premio (qualunque siano i danni).
- Se il
danno che aveva fatto scattare il “malus”
non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà
eliminato come “senza seguito”, l’assicurazione deve prevedere
nelle condizioni le modalità per
il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta
classe di merito e inviare al
domicilio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi
nel frattempo ha cambiato
compagnia.
- In
ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione da parte dell'assicurazione del
contratto in corso.
- Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
- Qualora previsto, si può conservare la classe di merito anche a
seguito di sinistro o di sinistri
risarciti dalla propria assicurazione: infatti le condizioni contrattuali
possono prevedere la possibilità per
l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a
titolo definitivo nel corso del
periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella
procedura di risarcimento
diretto. Si consideri che può essere esercitata tale facoltà anche
se comunica la disdetta e si passa ad altra
compagnia.
- E' necessario verificare quanto scritto, in proposito, nel
contratto.
L'ATTIVITA' DELLO STUDIO E
DELL'AVVOCATO
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L’attività dello studio e l'assistenza legale dell'avvocato tende, pertanto, all’ottenimento
da parte dell'assistito del risarcimento dei danni subiti in un incidente
stradale.
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Tale attività potrà svolgersi in misure e maniere diverse.
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Il
semplice parere.
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L’assistenza del cliente da parte
dell'avvocato con l’invio di raccomandata per la richiesta dei danni
e la trattazione con la compagnia di assicurazione.
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L’inizio dell’eventuale giudizio, in caso di
mancata definizione del sinistro con l’assicurazione.
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Le competenze dello studio e dell'avvocato
vengono corrisposte dall’assicurazione.
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Come
viene risarcito il danno
L’assicurazione, i danni e la liquidazione
E' bene
premettere che il codice civile prevede
con l'art. 2054 il cosiddetto concorso di colpa negli incidenti
stradali. Tale concorso sta a
significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti
provi che la responsabilità sia addebitabile all'altro, i danni
vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura
del 50% di quelli rispettivamente subiti.
E' necessario, pertanto, che prima di tutto, per ottenere il giusto
risarcimento danni, si dimostri la
responsabilità della controparte.
Premesso questo, vediamo quali sono i criteri adottati dalla legge e
dalla giurisprudenza per la liquidazione del risarcimento dei danni, la cosiddetta
determinazione del "quantum debeatur".
Può essere richiesto all'assicurazione il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e
quello dei danni subiti dalle persone.
I danni ai
veicoli si provano con la fattura o il
preventivo dei lavori eseguiti o da eseguire sul veicolo.
La richiesta dei danni fisici subiti è, invece, più composita.
I danni da risarcire consistono e sono stati individuati: nella
invalidità temporanea; nella invalidità permanente; nel maggior
danno subito; nel danno morale e danno esistenziale.
La
invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
- La invalidità permanente
viene, ormai, liquidata con riferimento al cosiddetto "danno
biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con
riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e
nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in
un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo
dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici,
ma anche a quelli psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono
valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza
che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Il maggior
danno, eccedente la determinazione da
danno biologico, deve essere provato specificamente ed è richiesta
una prova molto rigida. (ad esempio, se la impossibilità alla
attività lavorativa a causa dell'incidente ha impedito al
danneggiato di realizzare un determinato ed individuato affare, tale
danno è risarcibile).
Il danno
morale viene determinato nella misura
da 1/3 a 1/2 del danno biologico.
E' bene, infine, precisare, che la liquidazione dei punti di
permanente, relativi al danno biologico, viene effettuata in base a
"tabelle" che si differenziano, in riferimento ai valori dei singoli
"punti" da tribunale a tribunale. Una strana situazione che, certo,
andrebbe corretta con intervento legislativo o, in mancanza, con
coordinazione tra le varie Autorità Giudiziarie.
- Lo studio e l'avvocato sono a disposizione per ogni chiarimento ed intervento
difensivo, anche in riferimento al nuovo codice delle assicurazioni.
- E' possibile concordare
il "patto di quota lite"
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- Incidente a catena e assicurazione
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, Sentenza 3 luglio 2008, n. 18234
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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C. D., proprietario e conducente del
veicolo, e C. G., passeggero, pretendono il risarcimento dei danni
da loro rispettivamente riportati a seguito di un tamponamento
subito dalla autovettura nella quale viaggiavano.
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Sostengono che, per quanto
materialmente urtati dall'auto fiat X condotta dalla proprietaria M.
C., il tamponamento deve essere addebitato a M. D., che, alla guida
della propria auto Volkswagen X targata *******, assicurata per la
r.c.a. con la società L. N. Assicurazioni, ha tamponato l'auto della
M. spingendola contro il veicolo che la precedeva e per tale ragione
hanno indirizzato la loro domanda risarcitoria solo contro il M. e
la società che assicurava il veicolo di questo.
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La domanda è stata respinta dal
giudice di pace di Roma con sentenza senza successo appellata dal C.
e dalla C..
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Il tribunale di Roma ha, in
particolare, rilevato che il tamponamento a catena non é sempre e
necessariamente indice inequivoco della esclusiva responsabilità
dell'ultimo veicolo della fila e che, pertanto, la responsabilità
del M. non può farsi dipendere solo dal modulo cid dallo stesso
sottoscritto con la M. né dal modulo cid sottoscritto dal C. e dalla
M. dato che, ancorché apprezzati unitariamente, essi proverebbero
solo il tamponamento a catena ma non le altre circostanze di fatto
necessarie per la ricostruzione del sinistro e per addebitare al M.
la responsabilità, oltre che del tamponamento dell'autoveicolo che
lo precedeva immediatamente (quello, appunto, della M.), anche
dell'autoveicolo che precedeva quello della M., rimanendo incerto,
tra l'altro, se "l'incidente fosse o meno avvenuto in marcia".
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Per altro, ha avvertito il tribunale:
a) il modulo Cid può esser considerato prova legale presuntiva delle
modalità del sinistro solo nei confronti "dei sottoscrittori" (e,
sembra di comprendere, dei rispettivi assicuratori) e non anche dei
terzi "rispetto ai quali le risultanze del modulo hanno solo un
valore indiziario e sono liberamente valutabili dal giudice in
concorso con altri elementi".
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La sentenza é stata impugnata con
ricorso per Cassazione dal C. e dalla C. che hanno, in particolare,
addebitato al giudice di merito la violazione e falsa applicazione
degli artt. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, 2054, 2733 e 2735 c.c.
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di
merito, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, ha ritenuto
mancante la prova del nesso di causalità tra il primo tamponamento,
provocato dal M. ed i successivi tamponamenti, e quello, quindi, tra
l'auto tamponata dal M. (quella, appunto, guidata dalla M.) e l'auto
del C. che precedeva, evidentemente ignorando il contenuto dei
diversi modelli cid e così disapplicando sia la disposizione
dell'art. 5 delle legge n. 39 del 1977 che, invece, conferisce ai
predetti modelli valore di prova legale nei confronti degli
assicuratori dei veicoli coinvolti nel sinistro, sia il principio
che riconosce alle dichiarazioni contenute nel Cid valore dì
confessione stragiudiziale, sia il principio di diritto che, in caso
di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna,
addebita la responsabilità delle conseguenze delle varie collisioni
al conducente che le abbia determinate tamponando l'ultimo dei
veicoli della colonna.
-
La società C. Assicurazioni s.p.a.,
subentrata alla società L. N. Assicurazioni s.p.a., resiste con
controricorso.
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D. M. non ha spiegato attività
difensiva. Il ricorso, trasmesso alla Procura Generale presso la
Corte di Cassazione per le eventuali richieste, é stato restituito
con richiesta di rigetto del ricorso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Osserva la Corte che la richiesta del
P.G., regolarmente notificata sia ai ricorrenti che alla
controricorrente, deve essere condivisa.
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Come si è detto, il tribunale non ha
negato la prova del nesso di causalità tra il tamponamento
-
direttamente subito dall'auto del C.
ma quella di un qualche sicuro collegamento causale tra questo
tamponamento e quello precedente subito dal veicolo della M. perché
ha ritenuto che dinamica del sinistro non può essere ricostruita in
ogni particolare attraverso i moduli Cid, che descrivono solo il
tamponamento a catena ma non le modalità del tamponamento e, piú in
particolare, non chiariscono se il tamponamento sia avvenuto mentre
i veicoli della colonna erano in movimento, e non indicano la
distanza tra i diversi veicoli e la velocità eventualmente tenuta,
ove fossero stati in movimento.
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Nella sostanza, dunque, nonostante il
riferimento, nella sentenza, al valore meramente indiziario dei
moduli Cid (p. 4 della sentenza), deve ritenersi che la decisione
non sia dipesa dall'apprezzamento sulla rilevanza probatoria di
questi moduli né dall'apprezzamento del valore probatorio (nei
confronti delle altre parti) della confessione (stragiudiziale) che,
secondo i ricorrenti, sarebbe stata resa dal M. nel modulo da lui
sottoscritto.
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Ciò rende del tutto prive di rilevanza
le due censure relative alla valenza probatoria, in questa
controversia, del modulo Cid firmato dal M. e della confessione
stragiudiziale che in tale modulo sarebbe contenuta e rende
superflua, quindi, una più attenta disamina dell'astratta fondatezza
di queste censure. Nei termini, in cui é stata dedotta, attraverso
il riferimento esclusivo al vizio di violazione di legge, l'ultima
censura è, invece, manifestamente infondata.
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Il principio di diritto che, nei casi
di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna
la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è
stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di
tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n.
358 richiamata anche nel ricorso).
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Nel tamponamento a catena di veicoli
in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli
intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo
della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con
conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a
carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo
tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di
sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro
fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o
l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29
maggio 2003 n. 8646; sent. 10 maggio 1988 n. 3415). Nessuna
presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione
dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o
almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per
i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il
penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo,
é stato perciò tamponato.
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Ciò esclude la denunciata violazione
di legge e conduce al rigetto, per manifesta infondatezza del
ricorso senza possibilità di verifica, in assenza dì uno specifico
motivo di ricorso che inequivocamente la solleciti, ai sensi
dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la coerenza dell'iter logico seguito dal
tribunale nell'escludere la possibilità di ricondurre anche al
conducente dell'ultimo veicolo tamponante la responsabilità, almeno
concorrente, della catena dei tamponamenti sulla base della massima
di esperienza che insegna come il tamponamento imprima comunque una
spinta al veicola che precede incrementando la sua forza cinetica.
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Le spese del giudizio in cassazione
debbono essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
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Esse si liquidano in euro 800, in esse
comprese euro 700 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese
generali ed accessori di legge.
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P.Q.M.
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La Corte, rigetta il ricorso e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
giudizio in cassazione, che liquida, in favore della società
controricorrente, in euro 800, in esse comprese euro 100 per spese
ed euro 700 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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Così deciso nella Camera di Consiglio
della Terza Sezione Civile della Corte il 6 giugno 2008.
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 LUGLIO
2008.
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Avvocato
Fabio Scatamacchia Via XX Settembre n. 98/G - 00187 - Roma,
telefono: 06.4819909
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