La vacanza rovinata

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Avvocato Fabio Scatamacchia, Via XX Settembre n. 98/G, 00187 ROMA. Telefono: 064819909, fax 0689281423

La giurisprudenza       Recenti  sentenze della Corte di Cassazione:  sentenze n. 25396/2009 e 24044/2009

 

Il danno da vacanza rovinata. Come ottenere il giusto risarcimentoCome abbiamo visto nella home page  in presenza di una lesione o danno, il danneggiato può richiedere non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale, anche nella nuova rivisitazione della core di cassazione).

Nel caso di danno da "vacanza rovinata" si è  nell'ambito del danno non patrimoniale (naturalmente è possibile anche la concorrenza del danno patrimoniale, vedi perdita di valigie in occasione di viaggio aereo).

Si è dibattuto in giurisprudenza e dottrina sulla natura di tale danno non patrimoniale, se sia di natura extracontrattuale o contrattuale, se sia da qualificarsi come danno morale ovvero esistenziale.

La normativa in materia, l’articolo 14 del D.Lgs. 111/1995 (la legge di attuazione della Direttiva 90/314/CEE) e le recenti pronunce  della Corte di Giustizia Europea, in particolare la sentenza 13.2.2002 C-168/00, devono fare ritenere che il danno risarcibile sia di natura contrattuale (inadempimento) e che sia inquadrabile come danno morale  (è risarcibile anche il danno patrimoniale ove vi sia, ad esempio la perdita del bagaglio, la restituzione o riduzione del prezzo dei biglietti). (danni da vacanza rovinata e/o viaggio).

La stessa giurisprudenza in Italia si è adeguata a tale inquadramento della questione e ormai le sentenze dei giudici ordinari sono tutte nella medesima direzione.

I consigli su come comportarsi se si è stati vittime di una vacanza  rovinata e come richiedere il risarcimento del danno

La prima cosa da fare è, nel corso del viaggio, denunciare agli organizzatori, per iscritto, la situazione verificatasi (perdita bagagli, problemi di vitto e/o alloggio, ritardi, perdita di giorni di vacanza ecc.).  Individuare eventuali testimoni che confermino i fatti, munirsi della documentazione probante dei danni e dei fatti. Appena rientrati in Italia, contattare il tour operator, la compagnia aerea (in caso di perdita di bagagli evidenziare il fatto subito all'aeroporto in cui non sono stati trovati i bagagli) ed inviare una raccomandata con cui si richiede il risarcimento dei danni subiti.

In mancanza di risposta e/o accordo non resta che iniziare una causa per tutelare i propri diritti.

Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e per la consulenza su uno specifico fatto.

La vacanza e il viaggio rovinati

Giurisprudenza e risarcimento danno

1) - Corte di Giustizia Europea 13.02.2002 C-168/00 - Il danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.

La sentenza in esame costituisce il punto di riferimento giusirprudenziale per quanto riguarda il riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata. Statuisce, infatti,  la risarcibilità del danno morale accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale voce di danno derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.

2) - Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003 - Il danno da vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator.

L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”. -    Il viaggiatore che non abbia potuto godere - anche solo parzialmente - della vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per l'acquisto del pacchetto, anche del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, figura di danno morale eccezionalmente risarcibile, così come ritenuto anche dalla Corte di Giustizia europea.

3) - Tribunale Marsala, sentenza 05.04.2007  - Viaggio tutto compreso – smarrimento bagaglio – responsabilità contrattuale verso il tour operator – sussistenza - responsabilità contrattuale verso il vettore aereo – sussistenza – danno da vacanza rovinata [d.l.vo 111/1995; art. 1218 c.c.; art. 2059 c.c.] Nell’ipotesi di viaggio “tutto compreso”, laddove siano smarriti i bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator responsabile dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo (ovvero altro soggetto addetto al trasporto) per lo smarrimento effettivo dei bagagli e la vacanza rovinata. (Fonte Altalex, massimario).

4) - Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia - 29.03.2005 - Giudice dott. Giovanni Caparco  - Tour operato responsabile della perdita dei bagagli.

5) Cassazione Civile sentenza n. 26958/07, con cui la suprema corte ha stabilito che il turista che non può partire per seri motivi, causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta,  ha diritto al rimborso di quanto pagato.

6)  La cassazione civile , sez. III,  ha pronunciato la sentenza 24.04.2008 n° 10651 con cui ha stabilito che il tour operator risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione alternativa valida (sentenza del giudice di pace, confermata dal tribunale e poi dalla suprema corte).

7) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  SEZIONE III CIVILE Sentenza 31 gennaio – 29 febbraio 2008, n. 5531 stabilisce il seguente principio: "La sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale rivaluterà la fattispecie adeguandosi al seguente principio: nell'ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l'organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turi­stico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poi­ché, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEB, l'organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".  Ipotesi specifica relativa ad un ritardo nella partenza.

Sentenza Tribunale Civile di Palermo, Sez. III, 5 ottobre 2006. Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA INTERESSANTE LEGGILA

 

Recenti sentenze in materia di danni
Cassazione 10651/2009: Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dalllimpraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.
Cassazione 3462/2007: Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con unnaltra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte all'addiaccio.
Tribunale di Bologna (7 giugno 2007): Il danno da vacanza rovinata consiste in un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico" Tale danno, secondo il Tribunale di Bologna si sostanzierebbe nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.
Cassazione 24044/2009: "Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art. 185 c.p. nonché omessa o contraddittoria motivazione in ordine a questioni determinanti ai fini della decisione in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che, nonostante l’iniziale affermazione che la configurabilità della responsabilità contrattuale della (…) S.r.l. fosse d’ostacolo all’accertamento incidentale di una responsabilità per illecito configurante reato, la Corte territoriale abbia in definitiva riconosciutane la risarcibilità sotto il profilo del danno immateriale in ogni caso di violazione di interessi protetti da normativa costituzionale o comunque primaria e assume che tale pronuncia costituisce errata applicazione delle norme di riferimento. Questa doglianza rimane contraddetta dall’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale in materia a far data dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26972 del 2008), secondo cui il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Sulla scia del nuovo orientamento, questa stessa sezione ha successivamente affermato (Cass. Sez. III, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale.  Queste considerazioni determinano l’infondatezza del secondo motivo nei limiti in cui esso è stato proposto."
Vacanza rovinata e danno

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Il danno da vacanza rovinata. Come ottenere il giusto risarcimento