|
Il danno in generale |
Medico e consenso informato |
Le banche e gli interessi |
Illecito da contratto |
-
Il
danno va risarcito integralmente e personalizzato - Cassazione
sentenza n. 11069/2011:
«Ciò
significa che la giurisprudenza di questa S.C., da un lato, ha
ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione
bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due
categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali,
specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla
prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale,
ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato, ha
precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla
liquidazione dell'unica categoria "danno non patrimoniale", il
giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se,
pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante
l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse
voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i
danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente
risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel
senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato,
deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia
nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10)».
-
-
Danno
morale soggettivo, cassazione sentenza 11069/11:
«Nel
caso di specie, procedendo al riconoscimento del danno morale
soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le indicate
disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un'inammissibile
duplicazione, avendo attribuito tale componente del danno, dotata
di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto,
che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero
all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana,
desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta dei
diritti fondamentali dell'U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona
(ratificato dall'Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle
condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto (Cass.
n. 29091/08; 5770/10)».
-
-
Il danno
biologico e le tabelle milanesi, Cassazione sentenza n.
12408/2011:
«poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattameneo, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione
dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di
tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi
che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del
codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve
entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati
presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle
circostanze del caso concreto"».
Danno biologico e tabelle:
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 5795/2008)
Il principio di diritto violato, cui il giudice di rinvio deve attenersi, è il seguente: nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SSUU civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712. Il principio del risarcimento del danno integrale della salute, come è noto, è costituzionalmente garantito (cfr. Corte Cost. 14 giugno 1986 n. 184, e direttamente, i precetti degli artt. 2, 3, 32 Cost. tra di loro coordinati) e la garanzia esige una attenta e logica valutazione da parte dei giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui all'art. 2056 e 1226 del codice civile, al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento dell'obbligo risarcitorio (fatta salva la verifica del fondamento delle pretese nel contraddittorio tra le parti) dei responsabili civili e della solidale assicurazione. Il fatto che l'impegno valutativo richiede la neutralità della scienza e l'onestà del calcolatore, esige una chiarezza ed una
trasparenza valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche o con automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese.
Danno morale:
(Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26537)
"nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".
Sul danno morale:
La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (sezione 3ª civile, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191), successiva a quella n. 26972/08, ha nuovamente dato lucido inquadramento del danno morale, allorchè ha stabilito che: "Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.l della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10)".
Il danno biologico va “personalizzato quando comprende anche il danno estetico.
Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549
«Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del danno biologico, ma non
ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, né ha “personalizzato” detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche della componente estetica.»
Nello stesso senso il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.6.2009, RG 83999/04, Giudice Filadoro.
Nuova sentenza sul danno morale ed esistenziale:
Cassazione
sentenza n. 10527/2011:
In presenza di
una liquidazione del danno morale che sia cioé stata espressamente estesa
anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale
é allora senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a
titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore
ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile
2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione
del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa
incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato. Laddove tali
aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente
connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in
considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).
Cassazione sentenza n. 18641/2011,
DANNO MORALE MAI CANCELLATO E AUTONOMO ASPETTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE:
«La
modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte,
con la
sentenza 12408/2011
(nella sostanza confermata dalla successiva
pronuncia n. 14402/011)
ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il
territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a
quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come
"voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né
avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo,
manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni
unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in
alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che,
nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione
normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. 3.5. L’indirizzo di
cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di
due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali
una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa
manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima
ancora che giuridicamente, all'indemani delle pronunce delle sezioni unite
di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai
predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento
ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse
viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare,
attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni
risarcitorie) tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e
la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e
b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che
"la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle
menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle
assicurazioni; -che “la determinazione della percentuale di danno morale
viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza
e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità
della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a
un massimo di due terzi del,valore». |
Medico e prova della responsabilità.
Cassazione Sez III Civile n. 3520/2008 dep 14 febbraio
" .....va in questa sede ribadito come sia principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente e previamente accertata l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa stessa corte con la sentenza 21619/07) tra la condotta e l'evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità). Orbene, criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento."
-
Diritto alla sessualità.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 02.02.2007 n° 2311
Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (articolo 2), come modus vivendi essenziale per io espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v:da ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore. (Cfr.
Suprema Corte di Cassazione,Sezione prima civile,Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801).
-
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
-
-
Ancora sui danni alla sessualità
-
Sentenza 19092/2009
-
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per il coniuge non può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato
Col
ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a
prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di
consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza
e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al
neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti
consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) -
qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la
partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo,
alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il
nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere
assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto
che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per
far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle
obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del
contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di
uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere
assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi -
come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non
potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e',
anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima
esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita'
distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano
dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da
quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non
concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e
rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi
anteriormente alla nascita.
Sentenza della
Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III.
Obbligo informativo, medico e case di
cura. Cass. 3847/11. «Una
volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto
intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un
contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria
aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di
eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a
fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con
una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte
d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del
rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana
quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti,
attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte". La conclusione è
corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di
equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in
ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura,
dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un
contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo
comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che
non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto
che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del
contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei
confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari
relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che
abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne consegue che, in caso di
violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il
paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato
adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in
tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze
derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura
risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto
di natura privatistica».
Cassazione 2334/11.
Carenze strutturali clinica.
Responsabilità della clinica e del medico.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7
gennaio 2011, n. 257.
Cartella clinica.
MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione
di medicinali rivelatisi inefficaci, non può essere giustificata sulla
base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di
quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a
ipotizzare, considerata la gravità delle conseguenze che ne possono
derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed il
generico riferimento all’adozione di un criterio empirico
epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma
sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del
comportamento omissivo. L’incompleta redazione della cartella clinica
costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza
(fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi
all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto
origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del
femore)».
-
-
|
Commissione massimo scoperto.
La giurisprudenza va ormai nel senso della abolizione di tale commissione.
Tribunale Milano, 4 luglio 2002. "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" .
Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001.
"L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" Tribunale di Lecce – Giudice Tommasi 6 marzo 2006 n. 422
"Quanto poi alla
commissione di massimo scoperto, va evidenziato che dalla lettura del contratto in atti, non vi è traccia di una sua autonoma e specifica previsione negoziale, e per tali motivi, i rapporti dare – avere devono essere epurati dalla stessa in favore degli attori."
Corte di cassazione, sentenza n. 7495/2008 “In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo di fatto pubblicità all’insolvenza del debitore non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in una ottica commerciale—imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito tanto personale quanto patrimoniale, così che ove illegittimamente sollevato (e ove privo di una conseguente rettifica) esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi imprenditoriali”.
Danni da illegittimo protesto, sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio - 18 aprile 2007, n. 9233. "
-
Conto corrente,
anatocismo e prescrizione. Cassazione a SS.UU sentenza n.
24418/10.
- Principio di
diritto:
«Ne consegue che il primo
motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del
seguente principio di diritto:
"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per
far dichiarare la nullità della clausola che prevede la
corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di
quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di
prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta
decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato
estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati". 4. La questione se, accertata la
nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale,
gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione
annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già
detto, del secondo motivo di ricorso».
-
Principio di diritto:
«Il
rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere
dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di
diritto: "L'interpretazione data dal giudice di merito
all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato
dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la
quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi
contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli
interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la
capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma
successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali
d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che
prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la
conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita
previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per
contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283
c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione
negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito
del correntista debbono essere calcolati senza operare
capitalizzazione alcuna"».
- =====================================
Segnalazione centrale rischi
- "Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia spiegata dagli attori, questo giudice rileva che si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004. E se non vi è dubbio che un'illegittima segnalazione provoca un danno all'attività imprenditoriale che deve essere provato, è altresì indiscuti
- bile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione può trovare accoglimento solo e esclusivamente con riferimento al danno alla reputazione e all'immagine patito dagli attori in quanto lo stesso considerato in re ipsa, non potendo invece essere risarcito alcun altro danno non essendo stata fornita la prova dello stesso. Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a € 1.000,00." Tribunale di Lecce, sentenza n. 46 del 3.11.2005. (Cfr. Tribunale di Vibo Valenzia,
sentenza 28/9/05).
- =====================================
-
|
- Recesso o risoluzione del contratto i vendita di immobile? Caparra (ovvero doppio della caparra) o risarcimento del danno?
Corte di Cassazione, Sez. III civ. con la sentenza 7 aprile-20 settembre 2004, n. 18850. "Il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio di diritto: i rimedi risarcitori di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 1385 Cc non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed il risarcimento dei danni (articolo 1385, terzo comma, Cc) non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliato la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto, significa che intende realizzare gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’articolo 1453 Cc, e non esercitare il recesso di cui al secondo comma dell’articolo 1385 Cc."
- Contratto di locazione: il locatore deve vigilare e custodire l'immobile locato e provvedere alle riparazioni necessarie (ad esempio infiltrazioni: Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372: «...nel caso in cui nell’immobile locato la utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell’edificio, sussiste l’obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire allo uso convenuto. Dedotta ed accertata anche a mezzo di CTU la violazione di tale obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all’inadempimento, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l’uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento.
Danno da mancata stipula di atto
notarile - Corte di
Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del 28.7.2010:
«Il
risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata
stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile,
imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il
valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito, differenza
che nella specie va calcolata: 1) con riferimento al momento della
proposizione della domanda da parte degli attori nel corso del giudizio
di primo grado volta ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2)
tenendo conto della rivalutazione allo stesso momento dell’importo
previsto in contratto per il prezzo e non pagato.....»
- ===========================
-
Danni per mancata stipula notarile e
quantificazione: Cassazione sentenza n. 17688/2010:
« ... i principi
giurisprudenziali di questa Corte, ormai consolidati, secondo i quali il
risarcimento del danno al promissario acquirente per la mancata stipulazione
del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al
promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale
del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione
del contratto (cioè al tempo in cui l’inadempimento è divenuto definitivo)
ed il prezzo pattuito. La detta differenza deve inoltre essere rivalutata
per compensare la svalutazione intervenuta nelle more del giudizio, mentre
non deve essere rivalutato il prezzo pagato dal promissario acquirente
tempestivamente beneficiato dal promittente alienante. Relativamente alla
misura del danno, che forma oggetto dei motivi svolti nel ricorso
principale, è risaputo che il risarcimento del danno dovuto al promissario
acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di
vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la
perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest’ultimo, quando il
contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al
fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si
concreta nella differenza tra l’attuale valore commerciale del bene medesimo
ed il prezzo pattuito. La differenza suddetta (tra il valore commerciale
dell’immobile e il prezzo convenuto) si calcola con riferimento al momento
in cui, per effetto della proposizione della domanda di risoluzione,
l’inadempimento è divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare
gli effetti della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del
giudizio. Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente
acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore. Al
contrario il prezzo non pagato deve essere rivalutato alla stessa data di
determinazione del valore dell’immobile (nei sensi suddetti, tra le tante,
sentenze 1956/2007; 22384/2004; 17340/03; 1298/98)».
- ================================
-
Danno nelle obbligazioni di valuta
- “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
- “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Giust. civ. 2008, Mass. 2008, 7-8. (Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499).
- ==================================
-
|
|
Danni e
assicurazioni |
Danni vari |
Danni 2051 c.c. Comuni -
Strade |
Mobbing e lavoro |
|
Danni da fermo macchina "Il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio. Cassazione civile, sez. III, sent. 13.7.2004 n. 12908.
Responsabilità conducente per trasportato senza cintura
" .qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982) .
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 17.02.2004 n° 3098.
Cassazione 9683/2011. Investimento di pedone che supera il semaforo con luce
rossa.
-
«Secondo la giurisprudenza della S.C.,
in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente
prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi
era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento,
situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una
condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato
nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).
- E
ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato
da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un
obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella
necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete
condizioni esistenti all'incrocio (Cass., n. 8744/2000)».
|
Cassazione 15992/20011- Danno
da contatto sociale anche per i comuni in caso di errate
informazioni:
«Tuttavia,
ritiene il Collegio, che prima ancora del generale principio del
neminem ledere, valevole per tutti i cittadini nei confronti
dell'amministrazione pubblica, rilevi quella responsabilità che
giurisprudenza e dottrina qualificano da "contatto sociale", venendo
in rilievo una richiesta di informazioni che, in quanto rivolta da
un ex dipendente ad un ex datore di lavoro, si connota per una
vicinanza qualificata giuridicamente da obblighi e aspettative che
trovano la loro origine nel pregresso vincolo contrattuale. 6.3. La
responsabilità da contatto sociale - elaborata sul terreno
civilistico dalla dottrina, sulla scorta di quella tedesca, e fatta
propria da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità -
si caratterizza come responsabilità per inadempimento senza obblighi
di prestazione contrattualmente assunti, in fattispecie di danno di
difficile inquadramento sistematico, "ai confini tra contratto e
torto". Vengono ricondotte ipotesi in cui la responsabilità
extracontrattuale appare insufficiente, in quanto generica
responsabilità del "chiunque", e nelle quali manca il fulcro del
rapporto obbligatorio, costituito dalla prestazione vincolante.
Fonte della prestazione risarcitoria non è nè la violazione del
principio del neminem ledere, nè l'inadempimento della prestazione
contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione,
di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli
interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il
rapporto che scaturisce dal "contatto" è ricondotto allo schema
della obbligazione da contratto……………… omissis …….. Nel caso di danno
conseguente a inesatte informazioni (nella specie previdenziali),
attinenti al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall'ex
datore di lavoro al lavoratore, è assente il vincolo contrattuale
attuale. E' presente, però, la particolare funzione qualificata
svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri
dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo
possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale.
L'obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso
rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex
dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore
qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale
ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela
costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). E' ravvisatole,
quindi, la responsabilità da contatto, con il conseguente regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., secondo il quale,
mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato per
effetto del contatto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare
che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non
imputabile».
-
Danni da
infiltrazioni. Va risarcito, in caso di infiltrazioni in abitazioni, anche il danno
morale ed esistenziale (sentenza Tribunale di Roma n. 11617/05).
- Il Trib. Roma, Sez. XI, sent. del 10 ottobre
2001:
"va aggiunta la
somma ulteriore di £. 5.000.000 (determinata in via equitativa) per i
danni esistenziali dovuti alla presenza, per il periodo dei lavori,
"degli operai in casa". Si tratta di dovere adeguare alle esigenze
(talune volte difficilmente prevedibili) degli operai e dei lavori le
proprie abitudini, la propria vita professionale, le proprie
frequentazioni, il proprio ritmo familiare."
-
-
-
Danni da cose in custodia: Cass.
4476/2011
- Supermercato: «...- la responsabilità per i danni
cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ.,
prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la
sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal
fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere
del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
-
- il giudizio sull’incidenza del
comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può
prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener
conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la
fruizione».
- =====================================
-
-
Responsabilità notaio per protesto illegittimo Il notaio risponde del risarcimento dei danni provocati in caso di errata e/o illegittima elevazione di protesto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2008, n. 7495, con cui stabilisce che
“nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una quaestio facti, se nella fattispecie in esame ricorrarono i presupposti della responsabilità del notaio, con specifico riferimento all’elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno arrecato all’illegittimo protestato, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi in re ipsa sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98)
-
==========================================
-
Danni subiti sui
treni
”Sussiste la responsabilità della società di trasporto ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore caduto durante la discesa dal treno causa il dislivello esistente tra il predello di discesa dal treno ed il marciapiede sottostante. Il vettore risponde infatti dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarlo. Nel caso di specie, ammesso di dover ritenere normale il dislivello sul marciapiede perché rispondente ad esigenze di servizi, non è normale che non si adottino le cautele necessarie perché tale situazione non determini pericolo per la discesa dei viaggiatori.
(Tribunale Firenze Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 giugno 2007, n. 2424)
-
=================================
Canna fumaria troppo vicina, danni, cassazione
sentenza n. 18262/11:
il proprietario della canna fumaria costruita troppo vicina (meno di 10
metri)alla proprietà di terzi risponde del risarcimento dei danni provocati
dalle eccessive immissioni di fumo in quanto «il criterio
della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e
facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi
ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che
sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni,
anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna
fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento
edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente
apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi
dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al
limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima
mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del
vicino».
==========================================
- Violazione
obbligo di fedeltà tra coniugi, Corte di Cassazione Sentenza n.18853/2011:
«....la
violazione dell’obbligo di fedeltà può essere fonte di
responsabilità risarcitoria “ove si dimostri che l’infedeltà, per le
sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie,
abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che
dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di
causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia
trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa
di per se insita nella violazione dell'obbligo in questione, si
siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità
della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. Non
essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, né essendo
rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia
sull'addebito (inidonea di per se a dare fondamento all’azione di
risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento,
la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Genova
in diversa composizione che dovrà fare applicazione del principio
secondo il quale: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio
hanno natura giuridica e la loro violazione non trova
necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste
dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione,
discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la
relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi
dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. senza che la mancanza
di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva
dell’azione di risarcimento relativa a detti danni».
|
Custodia strade, art. 2051 c.c.
Cass. civ. n. 21328/10.
«Il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in
esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla
dinamica dello incidente, si attaglia la disciplina dell'art. 2051 c.c.,
secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte
con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto
enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni
da cose in custodia, prevista dallo art. 2051 c.c. si applica per i danni
subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le
volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia "a
disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di
fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta
dunque un elemento strutturale dello illecito, che qualifica il potere
dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di
valutazione della cd.esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed
alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie,
riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i
sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e
specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in
particolare dell'utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel
tratto statale che, interessando il centro storico cittadino,
particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle
possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e
relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con
la apposizione di segnali che evidenziane il pericolo generico di strada
antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La
responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova
grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se lo
utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso,
potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 un
concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza
causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale
concorso sia stato dedotto e provato. La motivazione della Corte di appello,
nella concisa ed incompleta motivazione - da ff. 3 a 6 - si discosta dai
principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo
in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione
con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza
ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed
equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di
garanzia contenuto nell'art. 2051, che pure appartiene alla figura generale
di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di
poteri speciali e pubblici di custodia del bene.Sussiste pertanto vuoi la
violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la
difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della
motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su
strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni
di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità
comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico
pedonale e veicolare».
-
Ancora
custodia strade. Cassazione, sentenza
n. 23277/10: «È consolidata
affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di
responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica
amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui
all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto
l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della
notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di
terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente,
secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non
limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento
colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un
trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano
l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova
dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -
in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della
P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della
propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia
trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la
suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le
misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio
2006, n. 15383).
- Non
è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo
ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la
quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha
ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai
principi della Carta fondamentale del nostro Stato
dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità
(confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
- 2.1.
Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia
valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica
amministrazione per danni subiti dall'utente a causa delle
condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione
della sussistenza di un'insidia, caratterizzata oggettivamente dalla
non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del
pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di
legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass.
civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
- 3.
Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che
l'instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia
segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona
interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente
rimarcando l'incongruità della linea difensiva della convenuta
amministrazione - volta a rovesciare sull'infortunata la
responsabilità dell'accaduto - alla luce del criterio, di elementare
buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione,
l'utente poteva camminare indifferentemente sull'uno o sull'altro
lato della strada.
- Ciò
significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono
essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al
contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per
l'applicabilità del presidio generale di cui all'art. 2043 cod. civ.
e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e
corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al
sindacato di questa Corte.»
Autostrada e ghiaccio. Cass. sentenza
4495/11. «In esito al nuovo
orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s’è allineata la
giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello
secondo il quale per le autostrade, contemplate dall’art. 2 del vecchio e
del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in
condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva
“possibilità” del controllo alla stregua degli indicati parametri non può
che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare
la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui
all’art. 2051 c.c.. Nell’applicazione del principio occorre peraltro
distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura
o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti
ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello
stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e
l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo
tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via
generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità
del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito
tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della
imprevedibilita e della inevitabilità come accade quando esso si sia
verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di
controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento
tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria
situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente
necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso
fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile,
bensì al profilo causale dell’evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicchè
la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della
sussistenza o meno della colpa».
|
Mobbing come reato.
Corte di Cassazione penale, sezione V, Sentenza n. 33624 del
2007.
"La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura
incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa
tipicizzazione deriva — nel caso di specie — dalla erronea
contestazione del reato a parte del P.M.. Infatti, l’atto di
incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti
dell’azione censurata.
La condotta di mobbing suppone non tanto
un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità
di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza
penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto
attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed
isolare il dipendente nell’ ambiente di lavoro.
Pertanto la prova della relativa responsabilità “deve essere
verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi
dedotti in giudizio come lesivi che può essere dimostrata per la
sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione,
risultanti specificamente da una connotazione emulativa e
pretestuosa “(cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Uniedit
Spa,).
2) E’ approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di
reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. ,mobbing
è quella descritta dall’art. 572 c.p., commessa da persona dotata di
autorità per l’esercizio di una professione: si richiama, in tal
senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in
linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba".
=========================
Danni da mobbing.
Cass. civ. Sez. lavoro,
29-01-2008, n. 1971, con cui è confermata la sentenza della Corte di Appello
di Torino, che aveva determinato i danni da mobbing (a titolo di danno da
dequalificazione professionale (perdita di chances e di progressione di
carriera) in una somma pari al 30% dello stipendio di un anno, periodo del
mobbing.
================================= Sentenze in tema di mobbing e demansionamento con condanna ai danni patrimoniali, perdita di chances e danno esistenziale. Lesione della professionalità e risarcimento del danno esistenziale: Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.10.2009 n° 21223 - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 6572/06.
=====================================
Licenziamento,reintegra e danni,
cassazione n. 7064/2011 - Va liquidato il danno non patrimoniale se provato
nelle sue varie voci di individuazione: «Conseguentemente,
nella giurisprudenza di questa Corte può dirsi ormai consolidato il
principio secondo cui poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale,
e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto
l’operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno
biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non
patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno
estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non
costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in
considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso
specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il
danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori
rispetto a quelli tipici (vedi per tutte: Cass. 9 dicembre 2010, n. 24864:
Cass. 30 novembre 2009, n. 25236). 6.- Con quest’ultimo principio - cui il
Collegio intende uniformarsi - appare in sintonia la sentenza impugnata
nella parte in cui, pur non escludendo l’astratta possibilità della
risarcibilità in favore del lavoratore il cui licenziamento sia stato
dichiarato illegittimo di danni ulteriori rispetto all’indennità
risarcitoria prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, ha però
ritenuto necessaria a tal fine l’allegazione di una specifica prova da parte
dell’interessato, limitandosi, pertanto, nel caso di specie, a riconoscere
come aggiuntivo il solo danno biologico, escludendo, invece, il danno alla
professionalità (o esistenziale) perché sfornito di adeguata prova».
=================================== |
|
Danni subiti a causa dell'Autorità Giudiziaria. |
Tour operator vacanza rovinata |
Danni da mancato
utilizzo del telefono |
Danni prodotti da animali selvatici |
|
Corte di cassazione,
Sentenza n. 11251/2008
"In tema di danni
provocati dalla attività giudiziaria l’ordinamento vigente prevede la
riparazione del danno patito (i) per custodia cautelare ingiusta, (ii) per
irragionevole durata del processo e (iii) per condanna ingiusta accertata in
sede di revisione. Non è invece previsto alcun indennizzo per una
imputazione ingiusta, ovverosia per una imputazione rivelatasi poi infondata
a seguito di sentenza di assoluzione"
|
-
Cassazione sent. 19283/2010:
«In
base tali principi, la società è chiamata,' a rispondere delle
conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non
patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva) dei propri
dipendenti ed ausiliari, che configuri un reato e sia stato commesso
nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (artt. 185
cod. pen. artt. 2049 e 2059 cod. civ.). ….. Sotto un profilo più
generale va richiamata l'orientamento di questa Corte, per cui
l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo
quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 emanato in
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti
sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005
(Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito
dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico,
anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad
altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico),
salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi
ultimi (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5531)».
“Nel contratto concluso con un tour operator per
un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova
applicazione la normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206
(codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai
“pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa di cui
agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa
esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina, tra
l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio”. (Giudice di Pace di
Roma, 9 aprile 2008)
- =====================================
-
Danno
morale da vacanza rovinata
- «E' sicuramente risarcibile il danno morale derivante dal mancato godimento dei clienti per l'annullamento della vacanza e consistente nella delusione per le aspettative tradite da una vacanza serena e nello stress psicologico conseguente al mancato riposo e al mancato godimento della serenità che è lecito aspettarsi da una vacanza; la risarcibilità di detto danno è prevista in applicazione del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 2059 del Cc e dall'articolo 13 della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio la quale fa carico all'organizzatore di viaggi di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi contrattuali. (Tribunale Milano Sezione 11 Civile, Sentenza del 10 novembre 2003, n. 15471)».
- =============================================
-
Perdita
bagagli. Nel caso di perdita
totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun
passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP (diritto speciale di
prelievo). Il DSP è un'unità convenzionale il cui valore, legato alla
quotazione dell'oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie, è
rilevabile ogni giorno sul Il Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde circa
al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP. Nel caso di specie, dove
i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, le
conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri sono valutate in tali
limiti. (Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 11.04.2007)
- ==============================================
-
Sentenza Tribunale Civile di Palermo, Sez. III, 5 ottobre 2006.
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De
Gregorio, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281
sexies c.p.c.) la seguente
-
SENTENZA
-
nella causa civile iscritta al n° 4251/2003 R.G. vertente tra
................. (attori) e ..................... (convenuti) e
..... ASSICURAZIONI S.P.A.,Terzo chiamato
-
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile,
-
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe De
Gregorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
definitivamente pronunciando nella contumacia di ........, così
provvede:
-
In accoglimento delle domande proposte da B.I., G.S., P.M.a, M.U., con
atto di citazione del 28 marzo 2003, condanna ..............s.p.a. al
pagamento in favore di B.I. e G.S. della somma di € 4.280,00.= cadauno,
oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al
completo soddisfo; al pagamento in favore di .................. della
somma di € 2.780,00.= cadauno, oltre interessi come per legge dalla data
della citazione sino al completo soddisfo. Rigetta le domande tutte
avanzate nei confronti di Biba Tour s.r.l., e per l’effetto dichiara
assorbita ogni questione rispetto ........ Assicurazioni s.p.a..
Condanna la predetta ............. alla rifusione a favore degli attori
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi, di cui €
per esborsi, €,00 per diritti, €,00 per onorari, oltre rimborso
forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Spese compensate tra le
altre parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai
sensi dell’art. 282 c.p.c..
-
Motivi della Decisione
-
Gli attori hanno convenuto in giudizio ............ e .............. per
sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti in
conseguenza dell’inadempimento contrattuale delle società convenute alle
obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.
-
Segnatamente, deducono di avere prenotato presso l’agenzia ...........
un viaggio in Egitto dal 28.12.2002 sino al 04.1.2003; che in
particolare i coniugi............. (i quali erano in viaggio di nozze)
prenotarono pure i voli di trasferimento per e da Roma, luogo di avvio
del viaggio-vacanza, dalla loro città,. Palermo; che detto viaggio venne
caratterizzato da disguidi afferenti le trasferte Roma-Palermo, oltre
gli orari complessivi dei voli, la scadente qualità dei servizi offerti;
e tutto ciò nonostante le assicurazioni sulla particolare qualità dei
servizi detti desumibili dalla documentazione illustrativa (cfr.
fascicolo ............... prodotto dagli attori) di essi; di guisa che
il viaggio fu caratterizzato da stress tale da comportare solo disagi, e
appunto chiedono il ristoro per la vacanza completamente rovinata, sotto
il profilo del danno patrimoniale, per gli esborsi sostenuti, e di
quello che definiscono esistenziale, ma che più genericamente può dirsi
non patrimoniale.
-
Ciò posto, mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di
carattere generale, che la direttiva Comunitaria 90/314/CEE, recepita in
Italia con D.lgs 111/95 (e non 115/95, come indicato dagli attori in
citazione) ha consentito di ritenere introdotto nel nostro ordinamento
il cd. “danno da vacanza rovinata” ovvero il pregiudizio non solo
economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato
dalla circostanza di non aver potuto godere –o godere appieno- dei
benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei
disagi e disservizi subiti.
-
Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento
nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o
dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto
turistico” stipulato con il consumatore.
Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico per gli esborsi
sostenuti, nonché il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a
causa del disservizio. Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX
26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui
il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza
per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla
rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento
del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una
ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile
alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di
giustizia”.
-
La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002
resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5
della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE),
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere
interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento
del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.
Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli
Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore
di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento
o dalla cattiva esecuzione del contratto”.
-
Nel caso di specie, le domande attore sono dirette tanto verso il
venditore del “pacchetto” che verso l’organizzazione, e tale
differenziazione è sottolineata nella stessa citazione.
-
Ma dette diverse domande hanno presupposti (e oggetti) diversi, e perciò
vanno esaminate separatamente.
-
Occorre infatti distinguere fra il contratto di organizzazione del
viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di
servizi) alla stregua del quale il tour operator (.................) si
obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo
globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio
prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto; ed il
contratto di intermediazione di viaggio in base al quale non venditore
si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un
contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va
configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore,
con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata
o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio
bensì unicamente della violazione di siffatto mandato.
-
Azione verso
......................
-
L’azione versa questa convenuta rientra nella seconda delle ipotesi
appena esaminate. ............. si è infatti limitata (per tutti gli
attori) a vendere il pacchetto di viaggio, e -per i soli attori B. e G.-
anche i biglietti aerei per i voli per e da Roma. Su tale punto si
incentra la prima delle doglianze da esaminare: sostengono cioè questi
ultimi attori che ............... avrebbe tardivamente comunicato (solo
il giorno prima della partenza) delle variazioni di orario, che,
soprattutto per il viaggio di rientro, non consentirono un rientro
immediato in Palermo, il 4 gennaio 2003, ma costrinsero ad una notte di
permanenza a Roma.
-
L’assunto degli attori, però, non solo è rimasto indimostrato (il teste
attoreo, la sorella del G., si è limitata a narrare che venne contattata
dal fratello per ritardare il momento dell’accompagnamento in aeroporto,
per il giorno 28.12.2002), ma addirittura smentito dal teste dalla
convenuta, il quale ha invece affermato che i differenti orari dei due
voli per e da Roma vennero comunicati con congruo anticipato, alcuni
giorni prima della partenza, anzi prima di Natale, di guisa che non
sussiste il dedotto difetto di informazione.
-
Di conseguenza, la pretesa attorea verso ..................... va
disattesa; rimane così assorbita ogni questione inerente il rapporto di
quest’ultima col proprio assicuratore, ...... Assicurazioni s.p.a.
-
Azione verso
.......................
-
Rispetto il tour operator, invece, la domanda è fondata.
-
Premesso che detta convenuta, rimanendo contumace, non ha in alcun modo
contrastato le allegazioni attoree in punto di inadempimento (con quel
che ne segue in punto di onere probatorio nel diritto delle
obbligazioni, ex art. 2697 c.c. e 1218 stesso codice), gli odierni
attori hanno invece provato:
-
documentalmente, depositando il catalogo viaggi per
l’Egitto, che le caratteristiche di alberghi, motonavi, e trattamento
avrebbe dovuto essere di ottima qualità, pur in considerazione dei
diversi luoghi da visitare (con più disagi per le traversate sul Nilo),
e che le particolarità di orari (sveglie all’alba o addirittura prima)
erano da escludere, perché espressamente limitate al periodo estivo
(così il testo a pag. 8 del catalogo attoreo);
-
per testi, con i soggetti che hanno confermato le “levatacce” anche
notturne, la scadentissima qualità dei servizi alberghieri e di
ristorazione sulle navi, lo stress di continui spostamenti ad orari
tutt’altro che comodi, tanto che uno dei viaggiatori si premurò di
contestare ogni manchevolezza a ..... ...... immediatamente.
-
In altri termini, è provato, e non contestano dall’altra parte, rimasta
contumace, che il viaggio fu complessivamente disagevole e
caratterizzato da servizi di qualità decisamente inferiore a quella
pattuita, desumibile cioè dal catalogo in base al quale si concretizzò
l’offerta negoziale.
-
Discende da ciò che la domanda risarcitoria va accolta.
-
Per le voci di danno, va detto che il pregiudizio economico è più
facilmente quantificabile: esso corrisponde al prezzo del viaggio
acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una
riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia
potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi,
contrattempi o altri disguidi.
-
Tale riduzione, in ragione di quanto corrisposto da ciascuno degli
attori e dalla circostanza che gran parte del viaggio venne
caratterizzata dai disagi di cui s’è detto, può stimarsi nel 75% del
valore del “pacchetto”, ammontante nell’intero (come da documentazione
attorea) ad € 1.587,00.=, cadauno, al netto dei costi di trasferimento a
Roma e dell’abbuono indicato nel contratto di vendita del dicembre 2002
allegato al fascicolo attoreo, e dunque in € 1.190,25, da rivalutare
(trattandosi di posta risarcitoria) in attuali € 1.280,00.
-
Per il danno non patrimoniale, di più difficile stima, può accedersi
alla richiesta attorea di valutazione equitativa, considerando taluni
fattori: che si trattava di viaggio in periodo natalizio, di gruppo, e
per gli attori G. e B. era pure viaggio di nozze.
-
In considerazione di tali parametri, in uno alle caratteristiche
particolarmente brillanti indicate nel catalogo, che certamente
rendevano alta l’aspettativa di godere di ottimi servizi, fanno stimare
detta posta in € 3.000,00 cadauno per G. e B., ed in € 1.500,00 cadauno
per gli altri due attori; poste queste espresse in valuta attuale.
-
Conclusivamente,.................. va condannata al pagamento delle
seguenti somme: € 4.280,00 per B. e G.; € 2.780,00 cadauno per M. e P..
A tutte dette cifre andranno aggiunti gli interessi come per legge dalla
data della presente statuizione sino al completo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ......................
-
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05 ottobre 2006.
-
Il Giudice
(dr. Giuseppe De Gregorio)
-
|
Le compagnie
telefoniche rispondono del risarcimento dei danni subiti dall'intestatario
nel caso di mancato uso del telefono da parte dell'intestatario. Sentenza
del giudice di pace di Bologna del 21.11.2007.
-
Società telefoniche e danni
-
Giudice
di Pace Catanzaro Sentenza 22 luglio 2008
Il Giudice
di Pace di Catanzaro, avv. Caruso Michele, ha pronunziato la
seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 467/08 del
R.G. vertente tra ............... attrice , e
............, convenuta. Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni
per l’attrice: come da citazione e atti di causa. Per la
convenuta: come da comparsa di risposta e atti di causa
-
svolgimento
del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato,
l’attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di
Catanzaro, ............ in persona del legale rappresentante p.t.,
perché venisse condannata al pagamento della somma di € 49,50 a
titolo di risarcimento del danno da ritardo, della somma di € 1,21
a titolo di interessi sulla somma di € 49,50 indebitamente
incassata dalla convenuta, nonché della somma di € 950,00 a titolo
di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza
dell’illegittimo comportamento della convenuta. A fondamento della
propria domanda, l’attrice, in quanto titolare dell’utenza
telefonica individuata dal numero .............., in ...........,
assume di aver stipulato in data ........... presso il suo studio
con un incaricato della società ..................., un contratto
con la compagnia telefonica convenuta avente ad oggetto
l’abbonamento al servizio ................. e ADSL Flat 640. Detto
contratto prevedeva, quale condizione imprescindibile, per la sua
attivazione la preselezione automatica sulla linea dell’utente.
Nonostante ciò l’attrice riceveva bollette sia da parte di
..............., con fattura n. ................ di € 49,50
contenente canoni e traffico al .............6, sia da parte di
........................., con fattura n. .......... relativa al
traffico telefonico per il periodo dal 01.07.2006 al 31.08.2006.
Assume l’attrice di aver constatato, in data 3.10.2006, l’assenza
sulla propria linea telefonica della preselezione con l’operatore
.........., preselezione indispensabile per l’esecuzione del
contratto stipulato in data 09.06.2006. Assume, inoltre, l’attrice
che, nonostante i numerosi reclami, .......... non inviava alcun
riscontro ed anzi incaricava una società di recupero crediti per
ottenere il pagamento delle fatture successive.Solo in data
17.07.2007, a seguito delle insistenti proteste dell’attrice, la
...a. forniva un riscontro positivo al primo dei reclami e inviava
all’attrice un assegno di € 49,50. Si costituiva la .......,
precisando che il contratto sottoscritto dall’attrice aveva ad
oggetto due distinti servizi, quello di preselezione automatica e
quello di ADSL, autonomi uno rispetto all’altro. Poiché il
servizio di preselezione automatica non veniva attivato a causa di
problemi tecnici, la convenuta provvedeva al rimborso all’attrice
della somma di € 49,50 portata nella fattura n. .......... e
provvedeva , altresì, a stornare le successive fatture ed a
rinunciare ai relativi importi. Quanto al preteso risarcimento del
danno, parte convenuta fa rilevare la mancanza di prove
relativamente alla sua consistenza ed al nesso di causalità. Al’udienza
del 22 luglio 2008, su richiesta delle parti, la causa veniva
trattenuta a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE. La domanda di parte
attrice è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
L’impossibilità di attivare il servizio di preselezione,
necessario per l’esecuzione del contratto, ha reso illegittima la
pretesa della compagnia telefonica relativa alle somme richieste.
Infatti, la stessa compagnia ha riconosciuto di aver preteso somme
a lei non dovute ed ha, quindi, emesso le relative note di
credito. Ciò ha fatto solo dopo le insistenti proteste
dell’odierna attrice e trascorsi nove mesi dal suo primo reclamo.
A norma dell’art. 9.3 delle condizioni generali di contratto
“Qualora risultino importi pagati in eccesso dal cliente, verranno
rimborsati entro 60 giorni dalla data di risoluzione del reclamo”.
Tale termine, ampiamente non rispettato dalla convenuta, ha
provocato all’attrice un pregiudizio causato dal dispendio di
energie necessarie per risolvere i disguidi causati da un
contratto non eseguibile e per il quale è stato richiesto
indebitamente il corrispettivo, anche in considerazione della
circostanza che l’attrice svolge la professione di avvocato.
All’attrice va quindi risarcito sia il danno non patrimoniale, sia
il danno da ritardo e vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi
legali sulla somma indebitamente incassata dalla compagnia
telefonica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di
Catanzaro, avv. Michele Caruso, definitivamente
decidendo,disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede: Accoglie, per quanto di ragione, la domanda
proposta da .......... e, per l’effetto, condanna
...................., in persona del legale rappresentante p.t.,
al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento per
ogni giorno di ritardo per il rimborso delle somme indebitamente
pagate. Condanna, altresì, la convenuta., in persona del legale
rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’attrice della
somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, esistenziali e morali per danneggiamento
dell’immagine subiti dall’attrice.
-
Su entrambe
le predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data di
citazione all’effettivo soddisfo. Condanna, inoltre, la
.............................., al pagamento delle spese e
competenze del giudizio che liquida in complessivi € 300,00, oltre
spese generali del 12,50% nonché IVA e CPA, come per legge. Così
deciso in Catanzaro, addì 22 luglio 2008. IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Michele Caruso).
|
Sentenze sui danni provocati da animali
Risponde dei danni la
Regione di competenza.
La
Corte di cassazione, con la sentenza n. 8953 /2008, ha stabilito che "la
Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare
che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043
c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui
risarcimento non sia previsto da specifiche norme".
Danni da attraversamento di
cinghiale. Cassazione, sentenza n. 23095/2010.
«Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte
le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino
danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente
al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui
risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può
essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale
contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14
febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907». CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 20 aprile 2009, n. 9350
Tribunale di Bari Sezione III Sentenza 12 dicembre 2008 - 15 gennaio 2009, n. 92
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 8 gennaio 2010, n. 80
Corte di Cassazione civile n. 27673/08
-
Tribunale Rovereto 12.10.2009: "Il danno legato alla perdita dell’animale risulta prevedibile, ex art. 1225 c.c. Ritenuta pertanto, alla luce delle considerazione ora esposte, e pertanto, sia riconducendo il danno, secondo la lettura svolta dalla Corte, nell’alveo del danno riconducibile a lesione di diritti garantiti dall’art. 2 Cost, sia nell’ambito della seconda lettura del danno non patrimoniale da contratto che, in quanto tale, non richiede la necessaria applicazione delle previsioni di cui all’art. 2059 c..c, la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo agli attori, non rimane che procedere alla relativa quantificazione dello stesso".
|
|
Danni alla sfera sessuale |
Calcolo danni |
|
Perdita di congiunto |
-
Va risarcito il marito per i
danni alla sfera sessuale della moglie, cassazione n. 13179/2011
-
«Il danno alla salute della signora
*** consistente nella grave deformazione dell'emibacino destro con
impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale è stato
accertato dal CTU e dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata
in appello ed oramai irrevocabile. Il fatto illecito, al quale è
conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da
impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del
marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di
tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona,
comporta conseguenze dannose risarcibili (cfr. già Cass. 11 novembre
1986, n. 6607; 21 maggio 1996, n. 4671; 17 settembre 1996, n.8305), ai
sensi dell'art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere non patrimoniale
(dovendosi perciò su questo punto discostare, anche in ragione
dell'evoluzione giurisprudenziale, cui si è già fatto cenno, dai
precedenti appena richiamati). Inoltre, superando la definizione di
danno "riflesso" (di cui pure è detto nei citati precedenti) , ed alla
stregua dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto
meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), va affermata la
risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto
da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché
conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della ed.
regolarità causale».
|
Minore studente senza reddito, calcolo risarcimento danni,Cassazione n.
25571/2011:
«Il vizio motivazionale dedotto dalla
ricorrente deve ritenersi sussistente. Ed invero, fermo il principio di
diritto, secondo cui il danno patrimoniale de quo deve essere accertato in
concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse
un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova
della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica,
di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni
personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla
produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte
(così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del danno grava
sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva,
purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass.
civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291), si deve sottolineare che, ove occorra
valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la
liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua
futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno
portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n.
14678)».
=========================================
I
criteri di calcolo degli interessi nelle azioni di danno, Cassazione n.
25571/2011:
«Ciò
premesso, si deve aggiungere che, come ha già avuto modo di statuire questa
Corte, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito
extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari
esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della
svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno,
essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno
(o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale
risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un
tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del
caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito
sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va
risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra
la data del sinistro e quella della liquidazione. Inoltre, sull'importo
liquidato all'attualità della data della pronuncia possono essere
riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli
interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito
l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con
quella dell'evento dannoso), ovvero mediante l'attribuzione di interessi
sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale
medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il
riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere
da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo
progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito" (Cass.
n. 3931/2010)».
|
|
Tribunale Modena, sez. II,
sentenza 21.05.2008
- "Nella specie,
non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge
in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile
pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella
misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle
abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri,
inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la
massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.). In particolare, è
fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai
sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le sofferenze
e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è
risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo
(il c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di
obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le
motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come
pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con
l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato
attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007,
n. 22.884). "
|
|
Perdita di chances |
Danno morale ed
esistenziale prima della Sentenza Cassazione SU 26972/08 |
|
Danno da vacanza rovinata - Sentenza interessante |
”La
cosiddetta perdita di "chances" costituisce un’ipotesi di danno
patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione
che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur
sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente
allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e
la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”
(Cass. 25-9-1998 n. 9598).
La giurisprudenza
della Suprema Corte ritiene che la perdita di chance, costituita dalla
privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività
lavorativa, costituisca un danno patrimoniale risarcibile (Cass. n.
11322/2003, Cass. 18 gennaio 2001, n. 682; Cass. 21 giugno 2000, n.
8468). La chance è intesa come un bene patrimoniale, un'entità
giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un
danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza
anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n.
6506/1985; Cass. n. 8458/2000, Cass. S.U. n. 500/1999).
In conclusione la
chance è quindi un'attitudine attuale del soggetto e non futura,
costituente economicamente una componente del patrimonio professionale
del soggetto, in modo molto simile ad un avviamento professionale
dello stesso. La perdita di chance non va intesa come una
deminutio patrimonii, quanto, piuttosto, come una deminutio
spei: produce un danno che consiste non nella perdita di un
risultato finale, il quale era soltanto sperato, ma nella perdita
concreta della possibilità, dell’opportunità, della speranza; perdita
che è attuale e concreta.
La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con una recente sentenza (Sentenza del 26 gennaio 2009, n.
1850) ha affermato che «Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al
rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita
di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma
un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se
solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la
realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta
illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza
immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m.
603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)».
============================
Cassazione n. 14278/11, Danno
patrimoniale per studentessa non occupata:
«La fondatezza del motivo
deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150 che riguarda
appunto il caso di studente inoccupato ma proficuamente dedito agli
studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del
danno derivante da invalidità permanente, consistente nella
liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità
lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e
collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione
della detta capacità, secondo criteri equitativi.Tale incipit,
confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui
Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma
nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona,
ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8.
del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di
filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e
non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione
della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente
ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in
relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale
gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive
qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa,
costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso
causale con la condotta del soggetto agente,e d’altro lato la prova
presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione
del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non
trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in
relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10
delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che
nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie
concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità
lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto,
relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative.Il debito
patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato
con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento
e con interessi legali sulla somma liquidata, a far tempo della
sentenza. Lo accoglimento del ricorso determina rinvio alla Corte di
appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai
principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche alla
liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione».
Liquidazione danno patrimioniale a
casalinga: Cass. 23573/11:
"Per quanto riguarda, in particolare,
la casalinga, è ormai certo (vedi Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n.
16392) che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da
persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico,
costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne
consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti
permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più
oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo
svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione
nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di
danno patrimoniale. Ma l'applicazione di tali principi non può avvenire
automaticamente e senza analizzare le peculiarità del caso concreto".
|
-
Trib. Modena, Sez.
II, sentenza 21 maggio 2008
-
II.
A questo punto vanno
delibate e decise le domande risarcitorie avanzate dall’attore e
consistenti in richieste di liquidazione del danno morale e di quello
esistenziale subito per perdita della moglie.
-
Iniziando dal danno morale, non c’è dubbio che lo stesso
sia riconoscibile in quanto il fatto per cui si procede è astrattamente
qualificabile come reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quale omicidio
colposo.
-
Per la liquidazione del danno non può che procedersi a
valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
-
Al riguardo l’ufficio ritiene di applicare le
determinazione tabellari seguite dal Tribunale di Roma con riguardo al
danno morale da morte.
-
In ipotesi di morte del coniuge, quell’ufficio ritiene di
liquidare a beneficio dei superstiti un “risarcimento base” di € 158.200,
che viene poi attualizzato e corretto a seconda della convivenza oppure
no, e della presenza di altri congiunti conviventi.
-
Nella specie, la convivenza col coniuge e l’assenza di
figli non determina alcun abbattimento nel valore base ed anzi un aumento
del valore base del 50%.
-
Il risarcimento a tal titolo spettante allo S.A. ammonta
così ad € 237.200.
-
Da questo importo già attualizzato, deve essere detratto
l’acconto spontaneamente versato dall’assicurazione allo S.A. in data 6
febbraio 2002 ed ammontante ad € 114.500.
-
Tenuto conto della rivalutazione del periodo (febbraio
2002- marzo 2008), l’importo liquidato va aggiornato e determinato perciò
in € 130.759 (114.500 + 16.259 [rivalutazione del periodo, ammontante al
14,2%]).
-
Dall’importo di € 579.530 va pertanto detratto l’importo di
€ 130.759.
-
In conclusione, i convenuti vanno condannati a versare a
titolo di risarcimento per danno morale la residua somma di € 106.441.
-
III.
Sin dall’atto introduttivo, l’attore ha richiesto la liquidazione del
danno esistenziale subito per effetto della prematura scomparsa della
consorte, che è stato quantificato nella somma complessiva di £
150.000.000. L’assicurazione ha contestato l’ontologica riconoscibilità di
questa autonoma voce di danno.
-
Si osserva che tale voce trova da tempo avallo nella
giurisprudenza nomofilattica maggioritaria, la quale insegna che: ”il
danno esistenziale consiste nel pregiudizio, di natura non meramente
emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare
aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti
relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass.,
Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 12.6.2006, n. 13.546; Cass. 2
febbraio 2007, n. 2311, la cui massima recita, fra l’altro, che: “nessuno
ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica
della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia)
costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere
autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non
patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito
di valore”. Pure favorevoli alla categoria esistenzialistica, ad es.,
Cass. 28 agosto 2007, n. 18.199; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884; e, da
ultimo, Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379)
-
Va tuttavia dato conto di un filone di pronunzie c.d.
antiestenzialiste (quali, ad es., Cass. 9 novembre 2006, n. 23.918, che
nega la riferibilità ad “una generica categoria del danno esistenziale”;
Cass. 20 aprile 2007, n. 9514; Cass. 27 giugno 2007, n. 14.846) che hanno
recentemente indotto la III° Sezione della Corte Suprema a rimettere, con
ordinanza interlocutoria, la questione al Presidente della Corte per la
decisione risolutiva delle Sezioni Unite, cui è demandato fornire precisa
risposta ad un vero e proprio catalogo di quesiti.
-
Si legge infatti che: “sussistendo un forte contrasto
giurisprudenziale in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa
la configurabilità e la risarcibilità del danno esistenziale come terza
(sotto) categoria autonoma, ossia distinta dal danno biologico e dal danno
morale soggettivo, nell'ambito del danno non patrimoniale, si rimettono
gli atti del procedimento al primo presidente per l'eventuale assegnazione
della causa alle Sezioni Unite” (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712, ord.).
-
Questo ufficio in più di un occasione ha ritenuto che la
predetta categoria risarcitoria goda di pieno diritto di cittadinanza
all’interno dell’ordinamento in forza di una lettura costituzionalizzante
dell’art. 2059 c.c. e più in generale nel sistema della responsabilità
civile nella sua dinamica evoluzione interpretativa.
-
Una lettura questa che permette di dilatare l’area di
risarcibilità del danno non patrimoniale, comprendendo ogni danno non
suscettibile di valutazione economica derivante da lesioni inerente a
valori della persona (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), tutte le
volte in cui un illecito “ostacoli le attività realizzative della
persona”.
-
Si evidenzia che il danno non patrimoniale manifesta una
struttura atipica (come del resto quello patrimoniale, risarcibile ex art.
2043 c.c.), in quanto la risarcibilità “nei casi previsti dalla legge
(ordinaria”)” (art. 2059 c.c.), sembra consentire la tutela risarcitoria
anche quando venga leso (e, si potrebbe soggiungere, in tal caso, a
maggiore ragione) un interesse costituzionalmente rilevante. In quest’ultimo
caso, si configura “un caso determinato dalla legge”, al massimo livello,
di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 15 luglio 2005, n.
15.022; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
-
In particolare, quando si accerti la lesione di valori ed
interessi della persona, pure quelli allo stato non emergenti e perciò di
futura affermazione nella società, la cui copertura costituzionale è
individuabile nell’ampia formulazione dell’art. 2 Cost. (Cass. 9 maggio
2001, n. 6509), che garantisce piena tutela “ai diritti inviolabili
dell’uomo”.
-
Sarebbe infatti strano e dissonante rispetto al complessivo
sistema della responsabilità civile ritenere risarcibile il danno non
patrimoniale nei (soli) casi previsti dalla legge (ordinaria), non anche
quando la lesione si concreti nella compromissione di un interesse
primario della persona, non suscettibile di valutazione economica, quale
emergente dal coacervo di valori ed interessi tutelati dalla Carta
fondamentale nell’art. 2.
-
Se così è, allora, il danno esistenziale laddove allegato
dalla parte e riscontrabile da parte del giudice, va risarcito, unitamente
alle altre voci di danno.
-
In concreto poi la Corte nomofilattica ha già riconosciuto
la risarcibilità del danno esistenziale proprio in ipotesi di morte del
familiare, per la definitiva perdita del rapporto parentale (“nel caso di
morte di una persona per fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della
vittima hanno diritto al risarcimento non solo del danno morale e del
danno biologico, ma anche del danno esistenziale, consistente nella
modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente,
forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti
relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo familiare colpito”: Cass.,
12 giugno 2006, n. 13546), sul presupposto che il “riconoscimento dei
diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non solo come tutela
della persona nell’ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di
realizzazione della vita dell’individuo all’interno della famiglia stessa
in tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà,
“inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzative della persona umana nell’ambito della famiglia”; Cass. 30
ottobre 2007, n. 22884).
-
Nella specie, non è necessario spendere molte parole per
inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale
abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al
marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con
ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli
“assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”
(per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006
cit.).
-
In particolare, è fondatamente ipotizzabile una
modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus
vivendi, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal
sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il
riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. pretium
doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di
obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le
motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come
pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con
l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato
attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
-
Appare quindi plausibile e logico ritenere dimostrato un
peggioramento della qualità della vita dello [S.], che in conseguenza
della morte della moglie, sinteticamente, non potrà più contare de futuro
su di lei; non potendo più condividere gioie, dolori, emozioni, né
ricevere aiuto, conforto, comprensione, collaborazione, dato che
l’illecito stradale ha irrimediabilmente distrutto il nucleo familiare,
precludendogli in modo definitivo la possibilità di procreazione ed ancora
prima di intrattenere rapporti sessuali.
-
L’illecito ha spazzato via irrimediabilmente una famiglia,
distruggendola nella sua oggettività, arrecando un pregiudizio
esistenziale irreparabile al familiare superstite.
-
E’ così plausibile ritenere che la morte del coniuge abbia
profondamente mutato il pregresso stile di vita dell’attore, oltre che le
sue abitudini antecedenti al sinistro, come è normalmente dato riscontrare
a carico di ogni persona colpita da prematura vedovanza.
-
In caso di illecito, va perciò liquidato tutto il danno
subito dalla vittima o dai suoi familiari, non lasciando privi di
risarcimento profili di detto danno, evitando ogni duplicazione
risarcitoria, “che urta contro la natura e la funzione puramente
risarcitoria della responsabilità aquiliana” (Cass. 30 ottobre 2007, n.
22884).
-
IV.
Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta riguardo
alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del familiare
superstite, in quanto rientra nell’id quod plerumque accidit, oltre
che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla
vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario
(“dal punto di vista probatorio, la prova del danno esistenziale
determinato dall'uccisione del congiunto può essere fornita a mezzo di
presunzioni, dimostrando semplicemente l'esistenza del rapporto di
coniugio o di filiazione e della stabile convivenza con la vittima.
Fornita tale prova è ritenuta accertata la ripercussione negativa
dell'uccisione sull'assetto dei rapporti esistenti nel nucleo familiare.
Incombe, pertanto, alla controparte l'onere di vincere la presunzione
fornendo la prova contraria, dimostrando, cioè, l'assenza di un siffatto
stabile sistema di relazioni familiari”: Cass. 12.6.2006, n. 13.546, che
richiama, ad es, Cass. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 ottobre 2007, n.
22.884).
-
V.
Con riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, anche in tal
caso, deve procedersi equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass.,
Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572), prendendo in considerazione l’intensità
del vincolo familiare, la situazione di convivenza e tenendo conto della
consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (Cass. 15 luglio 2005,
n. 15.022; Cass. 20 ottobre 205, n. 20.324; Cass. 13 giugno 2006, n.
13.546).
-
Quale parametro di riferimento, in altre occasioni si è
fatto riferimento ad una quota del danno biologico liquidabile determinato
come se il leso avesse subito un’invalidità del 100%, quota volta a volta
individuata nella misura di 1/3 (Trib. Modena, 27 dicembre 2007), ovvero,
di ½ (Trib. Modena, 11 settembre 2007, in www.
Giurisprudenzalocale.it.Modena).
-
In entrambi i casi richiamati la persona lesa era rimasta
in vita, nonostante la lesione.
-
Il criterio applicabile può essere il medesimo, tenuto
conto del parametro -liquidazione del danno biologico per lesione al 100%-
determinato alla stregua dei criteri tabellari milanesi.
-
In concreto, quindi, è liquidabile il danno esistenziale
parametrandolo ad una quota di quello biologico (astratto), che viene
determinata nella misura di 1/3, tenuto conto della convivenza dei coniugi
prima del fatto e dell’assenza di prole.
-
Consegue che i convenuti devono risarcire all’attore la
somma di € 193.000, a titolo di danno esistenziale.
-
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi; con
riferimento a quest'ultima voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass.
Sez. Unite 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano
calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva
pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito
che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve
essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione
dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di
valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso
per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il
danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i
mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art.
2056, capoverso e 1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi
quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è
quello legale, laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del
10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto
criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore
è lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto
ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare
in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al
saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un
termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto
illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata
"overcompensation" del creditore.
=====================================
|
|
|