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LA GIURISPRUDENZA - La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. dell'11 novembre 2008 n. 26972

Il danno in generale Medico e consenso informato  -  Diritto alla sessualitàLe banche e gli interessi Illegittimo Protesto  -  Responsabilità del notaio per protesto  -  Illecito da contratto  -  Danni da fermo macchina  -  Responsabilità conducente per trasportato senza cintura Danni da segnalazione centrale rischi  Danni da infiltrazioni  -  Mobbing come reato - Danni da mobbing Danno biologico e tabelle  -  Danno morale - Sul danno morale - Tour operator - Danni mancato utilizzo del telefono - Danni prodotti da animali selvatici - Danni sui treni - Danni perdita bagagli - Danno morale da vacanza rovinata - Danni al feto e nascituro - La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. dell'11 novembre 2008 n. 26972 - Tribunale di Modena danno morale ed esistenziale prima della Sentenza Cassazione SU 26972/08 - Danno nelle obbligazioni di valuta - Danno da vacanza rovinata sentenza interessante - Perdita di congiunto - Sentenza del Tribunale di Roma sul danno esistenziale e non patrimoniale - Danni provocati da animale (tre nuove sentenze)  - Danni da animale sentenza  Trib. Rovereto 3 sentenze su danni da mobbing - Danno estetico - Danni alla sessualità - Contratto locazione manutenzione e riparazione: danni - Conto corrente, anatocismo e prescrizione, Cassazione a SS.UU sentenza n. 24418/10 - Custodia strade, art. 2051 c.c. - Ancora custodia delle strade - Danni per mancata stipula notarile e quantificazione: Cassazione sentenza n. 17688/2010 - Tour Operator Cassazione sent. 19283/2010 - Danno mancata stipula - Danni da cose in custodia: Cass. 4476/2011, Supermercato - Cartella clinica, errore,  Cass. n. 257/11 - Cass. 3847/11, Obbligo di informazione, danni - Cassazione 2334/11, carenze strutturali clinica, responsabilità della clinica e del medico.  - Autostrada e ghiaccio, cass. 4496ì5/11 - Danni da attraversamento di cinghiale. cassazione, sentenza n. 23095/2010 - Cassazione 9683/2011. Investimento di pedone che supera il semaforo con luce rossa - Nuova sentenza sul danno morale ed esistenziale: Cassazione sentenza n. 10527/2011 Il danno va risarcito integralmente e personalizzato, Cassazione sentenza n. 11069/2011 - Danno morale soggettivo, cassazione sentenza 11069/11 - Le tabelle milanesi e il danno biologico - Va risarcito il marito per i danni alla sfera sessuale della moglie, cassazione n. 13179/2011 - Canna fumaria troppo vicina, danni, cassazione sentenza n. 18262/11 - Cassazione sentenza n. 18641/2011, DANNO MORALE MAI CANCELLATO E AUTONOMO ASPETTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE- Cassazione n. 14278/11, Danno patrimoniale per studentessa non occupata - Corte di Cassazione  Sentenza  n. 14405/11, Danni per mancata crescita della famiglia - Violazione obbligo di fedeltà tra coniugi, Corte di Cassazione Sentenza  n.18853/2011 - Cassazione 15992/20011, Danno da contatto sociale anche per i comuni in caso di errate informazioni pensionistiche - Licenziamento,reintegra e danni, cassazione n. 7064/2011 - I criteri di calcolo degli interessi nelle azioni di danno, Cassazione n. 25571/2011 - Minore studente senza reddito, calcolo risarcimento danni,Cassazione n. 25571/2011 - Liquidazione danno patrimoniale a casalinga cass. 23573/11 -

Il danno in generale Medico e consenso informato Le banche e gli interessi Illecito da contratto
Il danno va risarcito integralmente e personalizzato - Cassazione sentenza n. 11069/2011: «Ciò significa che la giurisprudenza di questa S.C., da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica categoria "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10)».
 
Danno morale soggettivo, cassazione sentenza 11069/11: «Nel caso di specie, procedendo al riconoscimento del danno morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un'inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale componente del danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10)».
 
Il danno biologico e le tabelle milanesi, Cassazione sentenza n. 12408/2011: «poiché l'equità va intesa anche come parità di trattameneo, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"».

Danno biologico e tabelle:  Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 5795/2008) Il principio di diritto violato, cui il giudice di rinvio deve attenersi, è il seguente: nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SSUU civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712. Il principio del risarcimento del danno integrale della salute, come è noto, è costituzionalmente garantito (cfr. Corte Cost. 14 giugno 1986 n. 184, e direttamente, i precetti degli artt. 2, 3, 32 Cost. tra di loro coordinati) e la garanzia esige una attenta e logica valutazione da parte dei giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui all'art. 2056 e 1226 del codice civile, al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento dell'obbligo risarcitorio (fatta salva la verifica del fondamento delle pretese nel contraddittorio tra le parti) dei responsabili civili e della solidale assicurazione. Il fatto che l'impegno valutativo richiede la neutralità della scienza e l'onestà del calcolatore, esige una chiarezza ed una trasparenza valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche o con automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese.

Danno morale:  (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26537) "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".

Sul danno morale: La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (sezione 3ª civile, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191), successiva a quella n. 26972/08, ha nuovamente dato lucido inquadramento del danno morale,  allorchè ha  stabilito che: "Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.l della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10)".

 

Il danno biologico va “personalizzato quando comprende anche il danno estetico.
Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549
«Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del danno biologico, ma non ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, né ha “personalizzato” detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche della componente estetica.»
 
Nello stesso senso il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.6.2009, RG 83999/04, Giudice Filadoro.

Nuova sentenza sul danno morale ed esistenziale: Cassazione sentenza n. 10527/2011: In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioé stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale é allora senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.  Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).

Cassazione sentenza n. 18641/2011, DANNO MORALE MAI CANCELLATO E AUTONOMO ASPETTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: «La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.  3.5. L’indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indemani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; -che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore».

Medico e prova della responsabilità. Cassazione Sez III Civile n. 3520/2008 dep 14 febbraio  " .....va in questa sede ribadito come sia principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente e previamente accertata l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa stessa corte con la sentenza 21619/07) tra la condotta e l'evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità). Orbene, criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento."

Diritto alla sessualità. Cassazione , sez. III civile, sentenza 02.02.2007 n° 2311 Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (articolo 2), come modus vivendi essenziale per io espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v:da ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore.  (Cfr. Suprema Corte di Cassazione,Sezione prima civile,Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801).

 

Danni alla sessualità
La Corte di cassazione, ribaltando le precedenti sentenze dei giudici di merito, ha  stabilito che anche i danni sessualità vanno risarciti autonomamente: tale danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 cost.) e come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
 
Ancora sui danni alla sessualità
Sentenza 19092/2009
Ancora la Cassazione con la sentenza n. 19092/09 ha riconosciuto il diritto  al risarcimento dei danni per il coniuge non può più avere rapporti sessuali con l'altro a causa di un intervento medico errato

 

Col ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) - qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi - come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e', anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita' distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi anteriormente alla nascita.  Sentenza della Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III.

Obbligo informativo, medico e case di cura. Cass. 3847/11. «Una volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti, attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte".  La conclusione è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni.  Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica».

Cassazione 2334/11. Carenze strutturali clinica.  Responsabilità della clinica e del medico.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257. Cartella clinica. MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione di medicinali rivelatisi inefficaci,  non può essere giustificata sulla base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità  delle conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del  comportamento omissivo.  L’incompleta redazione della cartella clinica costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del femore)».

 

 

 

 

Commissione massimo scoperto.  La giurisprudenza va ormai nel senso della abolizione di tale commissione. Tribunale Milano, 4 luglio 2002. "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" .   Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001.  "L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia"  Tribunale di Lecce – Giudice Tommasi 6 marzo 2006 n. 422 "Quanto poi alla commissione di massimo scoperto, va evidenziato che dalla lettura del contratto in atti, non vi è traccia di una sua autonoma e specifica previsione negoziale, e per tali motivi, i rapporti dare – avere devono essere epurati dalla stessa in favore degli attori."

Illegittimo protesto

Corte di cassazione, sentenza  n. 7495/2008 “In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo di fatto pubblicità all’insolvenza del debitore non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in una ottica commerciale—imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito tanto personale quanto patrimoniale, così che ove illegittimamente sollevato (e ove privo di una conseguente rettifica) esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi imprenditoriali”.

Danni da illegittimo protesto, sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio - 18 aprile 2007, n. 9233.  "

Conto corrente, anatocismo e prescrizione. Cassazione a SS.UU sentenza n. 24418/10. 
Principio di diritto: «Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". 4. La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso». 
Principio di diritto: «Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:  "L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"».
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Segnalazione centrale rischi
"Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia spiegata dagli attori, questo giudice rileva che si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004. E se non vi è dubbio che un'illegittima segnalazione provoca un danno all'attività imprenditoriale che deve essere provato, è altresì indiscuti
bile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione può trovare accoglimento solo e esclusivamente con riferimento al danno alla reputazione e all'immagine patito dagli attori in quanto lo stesso considerato in re ipsa, non potendo invece essere risarcito alcun altro danno non essendo stata fornita la prova dello stesso. Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a € 1.000,00." Tribunale di Lecce, sentenza n. 46 del 3.11.2005. (Cfr. Tribunale di Vibo Valenzia, sentenza 28/9/05).
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Recesso o risoluzione del contratto i vendita di immobile? Caparra (ovvero doppio della caparra) o risarcimento del danno?  Corte di Cassazione, Sez. III civ. con la sentenza 7 aprile-20 settembre 2004, n. 18850. "Il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio di diritto: i rimedi risarcitori di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 1385 Cc non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed il risarcimento dei danni (articolo 1385, terzo comma, Cc) non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliato la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto, significa che intende realizzare gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’articolo 1453 Cc, e non esercitare il recesso di cui al secondo comma dell’articolo 1385 Cc."
 
Contratto di locazione: il locatore deve vigilare e custodire l'immobile locato e provvedere alle riparazioni necessarie (ad esempio infiltrazioni:  Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372: «...nel caso in cui nell’immobile locato la utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell’edificio, sussiste l’obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire allo uso convenuto. Dedotta ed accertata anche a mezzo di CTU la violazione di tale obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all’inadempimento, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l’uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento.

Danno da mancata stipula di atto notarile - Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del 28.7.2010: «Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella specie va calcolata: 1) con riferimento al momento della proposizione della domanda da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado volta ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2) tenendo conto della rivalutazione allo stesso momento dell’importo previsto in contratto per il prezzo e non pagato.....»

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Danni per mancata stipula notarile e quantificazione: Cassazione sentenza n. 17688/2010: « ... i principi giurisprudenziali di questa Corte, ormai consolidati, secondo i quali il risarcimento del danno al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè al tempo in cui l’inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito. La detta differenza deve inoltre essere rivalutata per compensare la svalutazione intervenuta nelle more del giudizio, mentre non deve essere rivalutato il prezzo pagato dal promissario acquirente tempestivamente beneficiato dal promittente alienante. Relativamente alla misura del danno, che forma oggetto dei motivi svolti nel ricorso principale, è risaputo che il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest’ultimo, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concreta nella differenza tra l’attuale valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito. La differenza suddetta (tra il valore commerciale dell’immobile e il prezzo convenuto) si calcola con riferimento al momento in cui, per effetto della proposizione della domanda di risoluzione, l’inadempimento è divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare gli effetti della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio. Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore. Al contrario il prezzo non pagato deve essere rivalutato alla stessa data di determinazione del valore dell’immobile (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 1956/2007; 22384/2004; 17340/03; 1298/98)».
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Danno nelle obbligazioni di valuta
“Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
“Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Giust. civ. 2008, Mass. 2008, 7-8. (Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499).
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Danni e assicurazioni Danni vari Danni 2051 c.c. Comuni - Strade Mobbing e lavoro
Danni da fermo macchina   "Il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio. Cassazione civile, sez. III, sent. 13.7.2004 n. 12908.

Responsabilità conducente per trasportato senza cintura " .qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982) . Cassazione , sez. lavoro, sentenza 17.02.2004 n° 3098.

Cassazione 9683/2011. Investimento di pedone che supera il semaforo con luce rossa.

«Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).
E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio (Cass., n. 8744/2000)».

 

Cassazione 15992/20011- Danno da contatto sociale anche per i comuni in caso di errate informazioni: «Tuttavia, ritiene il Collegio, che prima ancora del generale principio del neminem ledere, valevole per tutti i cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica, rilevi quella responsabilità che giurisprudenza e dottrina qualificano da "contatto sociale", venendo in rilievo una richiesta di informazioni che, in quanto rivolta da un ex dipendente ad un ex datore di lavoro, si connota per una vicinanza qualificata giuridicamente da obblighi e aspettative che trovano la loro origine nel pregresso vincolo contrattuale. 6.3. La responsabilità da contatto sociale - elaborata sul terreno civilistico dalla dottrina, sulla scorta di quella tedesca, e fatta propria da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità - si caratterizza come responsabilità per inadempimento senza obblighi di prestazione contrattualmente assunti, in fattispecie di danno di difficile inquadramento sistematico, "ai confini tra contratto e torto". Vengono ricondotte ipotesi in cui la responsabilità extracontrattuale appare insufficiente, in quanto generica responsabilità del "chiunque", e nelle quali manca il fulcro del rapporto obbligatorio, costituito dalla prestazione vincolante. Fonte della prestazione risarcitoria non è nè la violazione del principio del neminem ledere, nè l'inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione, di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il rapporto che scaturisce dal "contatto" è ricondotto allo schema della obbligazione da contratto……………… omissis …….. Nel caso di danno conseguente a inesatte informazioni (nella specie previdenziali), attinenti al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall'ex datore di lavoro al lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale. E' presente, però, la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale. L'obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). E' ravvisatole, quindi, la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., secondo il quale, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato per effetto del contatto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile».   

Danni da infiltrazioni.    Va risarcito, in caso di infiltrazioni in abitazioni, anche il danno morale ed esistenziale (sentenza Tribunale di Roma n. 11617/05).
Il Trib. Roma, Sez. XI, sent. del 10 ottobre 2001: "va aggiunta la somma ulteriore di £. 5.000.000 (determinata in via equitativa) per i danni esistenziali dovuti alla presenza, per il periodo dei lavori, "degli operai in casa". Si tratta di dovere adeguare alle esigenze (talune volte difficilmente prevedibili) degli operai e dei lavori le proprie abitudini, la propria vita professionale, le proprie frequentazioni, il proprio ritmo familiare."
 
 

 

Danni da cose in custodia: Cass. 4476/2011 - Supermercato: «...- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
- il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione».
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Responsabilità notaio per protesto illegittimo  Il notaio risponde del risarcimento dei danni provocati in caso di errata e/o illegittima elevazione di protesto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,   Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2008, n. 7495, con cui stabilisce che  “nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una quaestio facti, se nella fattispecie in esame ricorrarono i presupposti della responsabilità del notaio, con specifico riferimento all’elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno arrecato all’illegittimo protestato, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi in re ipsa sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98)
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Danni subiti sui treni Sussiste la responsabilità della società di trasporto ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore caduto durante la discesa dal treno causa il dislivello esistente tra il predello di discesa dal treno ed il marciapiede sottostante. Il vettore risponde infatti dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarlo. Nel caso di specie, ammesso di dover ritenere normale il dislivello sul marciapiede perché rispondente ad esigenze di servizi, non è normale che non si adottino le cautele necessarie perché tale situazione non determini pericolo per la discesa dei viaggiatori. (Tribunale Firenze Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 giugno 2007, n. 2424)
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Canna fumaria troppo vicina, danni, cassazione sentenza n. 18262/11: il proprietario della canna fumaria costruita troppo vicina (meno di 10 metri)alla proprietà di terzi risponde del risarcimento dei danni provocati dalle eccessive immissioni di fumo in quanto «il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino».

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Violazione obbligo di fedeltà tra coniugi, Corte di Cassazione Sentenza  n.18853/2011: «....la violazione dell’obbligo di fedeltà può essere fonte di responsabilità risarcitoria “ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per se insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, né essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per se a dare fondamento all’azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che dovrà fare applicazione del principio secondo il quale: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni».

 

Custodia strade, art. 2051 c.c. Cass. civ. n. 21328/10. «Il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dello incidente, si attaglia la disciplina dell'art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dallo art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia "a disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dello illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd.esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziane il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se lo utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato. La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione - da ff. 3 a 6 - si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell'art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare».

Ancora custodia strade. Cassazione, sentenza n. 23277/10: «È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un'insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l'instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l'incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione - volta a rovesciare sull'infortunata la responsabilità dell'accaduto - alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l'utente poteva camminare indifferentemente sull'uno o sull'altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del presidio generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.»

Autostrada e ghiaccio. Cass. sentenza 4495/11. «In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s’è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.. Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicchè la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa».

 

Mobbing come reato. Corte di Cassazione penale, sezione V,  Sentenza n. 33624 del 2007. "La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione deriva — nel caso di specie — dalla erronea contestazione del reato a parte del P.M.. Infatti, l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata. 
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell’ ambiente di lavoro.
Pertanto la prova della relativa responsabilità “deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa “(cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Uniedit Spa,).
2) E’ approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. ,mobbing è quella descritta dall’art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba".
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Danni da mobbing. Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2008, n. 1971, con cui è confermata la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva determinato i danni da mobbing (a titolo di danno da dequalificazione professionale (perdita di chances e di progressione di carriera) in una somma pari al 30% dello stipendio di un anno, periodo del mobbing.

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Sentenze in tema di mobbing e demansionamento con condanna ai danni patrimoniali, perdita di chances e danno esistenziale. Lesione della professionalità e risarcimento del danno esistenziale: Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.10.2009 n° 21223 - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 6572/06.

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Licenziamento,reintegra e danni, cassazione n. 7064/2011 - Va liquidato il danno non patrimoniale se provato nelle sue varie voci di individuazione: «Conseguentemente, nella giurisprudenza di questa Corte può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l’operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (vedi per tutte: Cass. 9 dicembre 2010, n. 24864: Cass. 30 novembre 2009, n. 25236). 6.- Con quest’ultimo principio - cui il Collegio intende uniformarsi - appare in sintonia la sentenza impugnata nella parte in cui, pur non escludendo l’astratta possibilità della risarcibilità in favore del lavoratore il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo di danni ulteriori rispetto all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, ha però ritenuto necessaria a tal fine l’allegazione di una specifica prova da parte dell’interessato, limitandosi, pertanto, nel caso di specie, a riconoscere come aggiuntivo il solo danno biologico, escludendo, invece, il danno alla professionalità (o esistenziale) perché sfornito di adeguata prova».

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Danni subiti a causa dell'Autorità Giudiziaria. Tour operator vacanza rovinata Danni da mancato utilizzo del telefono Danni prodotti da animali selvatici

Corte di cassazione, Sentenza n. 11251/2008 "In tema di danni provocati dalla attività giudiziaria l’ordinamento vigente prevede la riparazione del danno patito (i) per custodia cautelare ingiusta, (ii) per irragionevole durata del processo e (iii) per condanna ingiusta accertata in sede di revisione. Non è invece previsto alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, ovverosia per una imputazione rivelatasi poi infondata a seguito di sentenza di assoluzione"

 

Cassazione sent. 19283/2010: «In base tali principi, la società è chiamata,' a rispondere delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva) dei propri dipendenti ed ausiliari, che configuri un reato e sia stato commesso nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (artt. 185 cod. pen. artt. 2049 e 2059 cod. civ.).  …..  Sotto un profilo più generale va richiamata l'orientamento di questa Corte, per cui l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5531)».

“Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai “pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio”. (Giudice di Pace di Roma, 9 aprile 2008)

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Danno morale da vacanza rovinata
«E' sicuramente risarcibile il danno morale derivante dal mancato godimento dei clienti per l'annullamento della vacanza e consistente nella delusione per le aspettative tradite da una vacanza serena e nello stress psicologico conseguente al mancato riposo e al mancato godimento della serenità che è lecito aspettarsi da una vacanza; la risarcibilità di detto danno è prevista in applicazione del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 2059 del Cc e dall'articolo 13 della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio la quale fa carico all'organizzatore di viaggi di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi contrattuali. (Tribunale Milano Sezione 11 Civile, Sentenza del 10 novembre 2003, n. 15471)».
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Perdita bagagli. Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP (diritto speciale di prelievo). Il DSP è un'unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell'oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie, è rilevabile ogni giorno sul Il Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde circa al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP. Nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri sono valutate in tali limiti. (Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 11.04.2007)
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Sentenza Tribunale Civile di Palermo, Sez. III, 5 ottobre 2006. Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4251/2003 R.G. vertente tra ................. (attori) e  ..................... (convenuti) e ..... ASSICURAZIONI S.P.A.,Terzo chiamato
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile,
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe De Gregorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di ........, così provvede:
 In accoglimento delle domande proposte da B.I., G.S., P.M.a, M.U., con atto di citazione del 28 marzo 2003, condanna ..............s.p.a. al pagamento in favore di B.I. e G.S. della somma di € 4.280,00.= cadauno, oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al completo soddisfo; al pagamento in favore di .................. della somma di € 2.780,00.= cadauno, oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al completo soddisfo. Rigetta le domande tutte avanzate nei confronti di Biba Tour s.r.l., e per l’effetto dichiara assorbita ogni questione rispetto ........  Assicurazioni s.p.a.. Condanna la predetta ............. alla rifusione a favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi, di cui € per esborsi, €,00 per diritti, €,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Spese compensate tra le altre parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c..
Motivi della Decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio ............ e .............. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza dell’inadempimento contrattuale delle società convenute alle obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.
Segnatamente, deducono di avere prenotato presso l’agenzia ........... un viaggio in Egitto dal 28.12.2002 sino al 04.1.2003; che in particolare i coniugi............. (i quali erano in viaggio di nozze) prenotarono pure i voli di trasferimento per e da Roma, luogo di avvio del viaggio-vacanza, dalla loro città,. Palermo; che detto viaggio venne caratterizzato da disguidi afferenti le trasferte Roma-Palermo, oltre gli orari complessivi dei voli, la scadente qualità dei servizi offerti; e tutto ciò nonostante le assicurazioni sulla particolare qualità dei servizi detti desumibili dalla documentazione illustrativa (cfr. fascicolo ............... prodotto dagli attori) di essi; di guisa che il viaggio fu caratterizzato da stress tale da comportare solo disagi, e appunto chiedono il ristoro per la vacanza completamente rovinata, sotto il profilo del danno patrimoniale, per gli esborsi sostenuti, e di quello che definiscono esistenziale, ma che più genericamente può dirsi non patrimoniale.
Ciò posto, mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che la direttiva Comunitaria 90/314/CEE, recepita in Italia con D.lgs 111/95 (e non 115/95, come indicato dagli attori in citazione) ha consentito di ritenere introdotto nel nostro ordinamento il cd. “danno da vacanza rovinata” ovvero il pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere –o godere appieno- dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti.
Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.
Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti, nonché il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.
La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002 resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”.
Nel caso di specie, le domande attore sono dirette tanto verso il venditore del “pacchetto” che verso l’organizzazione, e tale differenziazione è sottolineata nella stessa citazione.
Ma dette diverse domande hanno presupposti (e oggetti) diversi, e perciò vanno esaminate separatamente.
Occorre infatti distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi) alla stregua del quale il tour operator (.................) si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto; ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale non venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato.
Azione verso ......................
L’azione versa questa convenuta rientra nella seconda delle ipotesi appena esaminate. ............. si è infatti limitata (per tutti gli attori) a vendere il pacchetto di viaggio, e -per i soli attori B. e G.- anche i biglietti aerei per i voli per e da Roma. Su tale punto si incentra la prima delle doglianze da esaminare: sostengono cioè questi ultimi attori che ............... avrebbe tardivamente comunicato (solo il giorno prima della partenza) delle variazioni di orario, che, soprattutto per il viaggio di rientro, non consentirono un rientro immediato in Palermo, il 4 gennaio 2003, ma costrinsero ad una notte di permanenza a Roma.
L’assunto degli attori, però, non solo è rimasto indimostrato (il teste attoreo, la sorella del G., si è limitata a narrare che venne contattata dal fratello per ritardare il momento dell’accompagnamento in aeroporto, per il giorno 28.12.2002), ma addirittura smentito dal teste dalla convenuta, il quale ha invece affermato che i differenti orari dei due voli per e da Roma vennero comunicati con congruo anticipato, alcuni giorni prima della partenza, anzi prima di Natale, di guisa che non sussiste il dedotto difetto di informazione.
Di conseguenza, la pretesa attorea verso ..................... va disattesa; rimane così assorbita ogni questione inerente il rapporto di quest’ultima col proprio assicuratore, ...... Assicurazioni s.p.a.
Azione verso .......................
Rispetto il tour operator, invece, la domanda è fondata.
Premesso che detta convenuta, rimanendo contumace, non ha in alcun modo contrastato le allegazioni attoree in punto di inadempimento (con quel che ne segue in punto di onere probatorio nel diritto delle obbligazioni, ex art. 2697 c.c. e 1218 stesso codice), gli odierni attori hanno invece provato:
documentalmente, depositando il catalogo viaggi per l’Egitto, che le caratteristiche di alberghi, motonavi, e trattamento avrebbe dovuto essere di ottima qualità, pur in considerazione dei diversi luoghi da visitare (con più disagi per le traversate sul Nilo), e che le particolarità di orari (sveglie all’alba o addirittura prima) erano da escludere, perché espressamente limitate al periodo estivo (così il testo a pag. 8 del catalogo attoreo);
per testi, con i soggetti che hanno confermato le “levatacce” anche notturne, la scadentissima qualità dei servizi alberghieri e di ristorazione sulle navi, lo stress di continui spostamenti ad orari tutt’altro che comodi, tanto che uno dei viaggiatori si premurò di contestare ogni manchevolezza a ..... ...... immediatamente.
In altri termini, è provato, e non contestano dall’altra parte, rimasta contumace, che il viaggio fu complessivamente disagevole e caratterizzato da servizi di qualità decisamente inferiore a quella pattuita, desumibile cioè dal catalogo in base al quale si concretizzò l’offerta negoziale.
Discende da ciò che la domanda risarcitoria va accolta.
Per le voci di danno, va detto che il pregiudizio economico è più facilmente quantificabile: esso corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi.
Tale riduzione, in ragione di quanto corrisposto da ciascuno degli attori e dalla circostanza che gran parte del viaggio venne caratterizzata dai disagi di cui s’è detto, può stimarsi nel 75% del valore del “pacchetto”, ammontante nell’intero (come da documentazione attorea) ad € 1.587,00.=, cadauno, al netto dei costi di trasferimento a Roma e dell’abbuono indicato nel contratto di vendita del dicembre 2002 allegato al fascicolo attoreo, e dunque in € 1.190,25, da rivalutare (trattandosi di posta risarcitoria) in attuali € 1.280,00.
Per il danno non patrimoniale, di più difficile stima, può accedersi alla richiesta attorea di valutazione equitativa, considerando taluni fattori: che si trattava di viaggio in periodo natalizio, di gruppo, e per gli attori G. e B. era pure viaggio di nozze.
In considerazione di tali parametri, in uno alle caratteristiche particolarmente brillanti indicate nel catalogo, che certamente rendevano alta l’aspettativa di godere di ottimi servizi, fanno stimare detta posta in € 3.000,00 cadauno per G. e B., ed in € 1.500,00 cadauno per gli altri due attori; poste queste espresse in valuta attuale.
Conclusivamente,.................. va condannata al pagamento delle seguenti somme: € 4.280,00 per B. e G.; € 2.780,00 cadauno per M. e P.. A tutte dette cifre andranno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ......................
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05 ottobre 2006.
Il Giudice           (dr. Giuseppe De Gregorio)
 

Le compagnie telefoniche rispondono del risarcimento dei danni subiti dall'intestatario nel caso di mancato uso del telefono da parte dell'intestatario. Sentenza del  giudice di pace di Bologna del 21.11.2007.

 

Società telefoniche e danni
Giudice di Pace Catanzaro Sentenza 22 luglio 2008 Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Caruso Michele,  ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 467/08 del R.G. vertente tra ............... attrice ,   e  ............, convenuta. Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni per l’attrice: come da citazione e atti di causa. Per la convenuta: come da comparsa di risposta e atti di causa
svolgimento del processo.  Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ............ in persona del legale rappresentante p.t., perché venisse condannata al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento del danno da ritardo, della somma di € 1,21 a titolo di interessi sulla somma di € 49,50 indebitamente incassata dalla convenuta, nonché della somma di € 950,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittimo comportamento della convenuta. A fondamento della propria domanda, l’attrice, in quanto titolare dell’utenza telefonica individuata dal numero .............., in ..........., assume di aver stipulato in data ........... presso il suo studio  con un incaricato della società ..................., un contratto con la compagnia telefonica convenuta avente ad oggetto l’abbonamento al servizio ................. e ADSL Flat 640. Detto contratto prevedeva, quale condizione imprescindibile, per la sua attivazione la preselezione automatica sulla linea dell’utente. Nonostante ciò l’attrice riceveva bollette sia da parte di ..............., con fattura n. ................ di € 49,50 contenente canoni e traffico al .............6, sia da parte di ........................., con fattura n. .......... relativa al traffico telefonico per il periodo dal 01.07.2006 al 31.08.2006. Assume l’attrice di aver constatato, in data 3.10.2006, l’assenza sulla propria linea telefonica della preselezione con l’operatore .........., preselezione indispensabile per l’esecuzione del contratto stipulato in data 09.06.2006. Assume, inoltre, l’attrice che, nonostante i numerosi reclami, .......... non inviava alcun riscontro ed anzi incaricava una società di recupero crediti per ottenere il pagamento delle fatture successive.Solo in data 17.07.2007, a seguito delle insistenti proteste dell’attrice, la ...a. forniva un riscontro positivo al primo dei reclami e inviava all’attrice un assegno di € 49,50. Si costituiva la ......., precisando che il contratto sottoscritto dall’attrice aveva ad oggetto due distinti servizi, quello di preselezione automatica e quello di ADSL, autonomi uno rispetto all’altro. Poiché il servizio di preselezione automatica non veniva attivato a causa di problemi tecnici, la convenuta provvedeva al rimborso all’attrice della somma di € 49,50 portata nella fattura n. .......... e provvedeva , altresì, a stornare le successive fatture ed a rinunciare ai relativi importi. Quanto al preteso risarcimento del danno, parte convenuta fa rilevare la mancanza di prove relativamente alla sua consistenza ed al nesso di causalità. Al’udienza del 22 luglio 2008, su richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE. La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento. L’impossibilità di attivare il servizio di preselezione, necessario per l’esecuzione del contratto, ha reso illegittima la pretesa della compagnia telefonica relativa alle somme richieste. Infatti, la stessa compagnia ha riconosciuto di aver preteso somme a lei non dovute ed ha, quindi, emesso le relative note di credito. Ciò ha fatto solo dopo le insistenti proteste dell’odierna attrice e trascorsi nove mesi dal suo primo reclamo. A norma dell’art. 9.3 delle condizioni generali di contratto “Qualora risultino importi pagati in eccesso dal cliente, verranno rimborsati entro 60 giorni dalla data di risoluzione del reclamo”. Tale termine, ampiamente non rispettato dalla convenuta, ha provocato all’attrice un pregiudizio causato dal dispendio di energie necessarie per risolvere i disguidi causati da un contratto non eseguibile e per il quale è stato richiesto indebitamente il corrispettivo, anche in considerazione della circostanza che l’attrice svolge la professione di avvocato. All’attrice va quindi risarcito sia il danno non patrimoniale, sia il danno da ritardo e vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi legali sulla somma indebitamente incassata dalla compagnia telefonica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Michele Caruso, definitivamente decidendo,disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da .......... e, per l’effetto, condanna ...................., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento per ogni giorno di ritardo per il rimborso delle somme indebitamente pagate. Condanna, altresì, la convenuta., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziali e morali per danneggiamento dell’immagine subiti dall’attrice.
Su entrambe le predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data di citazione all’effettivo soddisfo. Condanna, inoltre, la .............................., al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 300,00, oltre spese generali del 12,50% nonché IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Catanzaro, addì 22 luglio 2008.  IL GIUDICE DI PACE  (Dott. Michele Caruso).

 

Sentenze sui danni provocati da animali

Risponde dei danni la  Regione di competenza.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8953 /2008, ha stabilito che "la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme".

Danni da attraversamento di cinghiale. Cassazione, sentenza n. 23095/2010. «Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907».

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 20 aprile 2009, n. 9350

Tribunale di Bari Sezione III Sentenza 12 dicembre 2008 - 15 gennaio 2009, n. 92

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 8 gennaio 2010, n. 80

Corte di Cassazione civile n. 27673/08

Tribunale Rovereto 12.10.2009: "Il danno legato alla perdita dell’animale risulta prevedibile, ex art. 1225 c.c. Ritenuta pertanto, alla luce delle considerazione ora esposte, e pertanto, sia riconducendo il danno, secondo la lettura svolta dalla Corte, nell’alveo del danno riconducibile a lesione di diritti garantiti dall’art. 2 Cost, sia nell’ambito della seconda lettura del danno non patrimoniale da contratto che, in quanto tale, non richiede la necessaria applicazione delle previsioni di cui all’art. 2059 c..c, la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo agli attori, non rimane che procedere alla relativa quantificazione dello stesso".
Danni alla sfera sessuale Calcolo danni   Perdita di congiunto
Va risarcito il marito per i danni alla sfera sessuale della moglie, cassazione n. 13179/2011
«Il danno alla salute della signora *** consistente nella grave deformazione dell'emibacino destro con impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale è stato accertato dal CTU e dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata in appello ed oramai irrevocabile. Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili (cfr. già Cass. 11 novembre 1986, n. 6607; 21 maggio 1996, n. 4671; 17 settembre 1996, n.8305), ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere non patrimoniale (dovendosi perciò su questo punto discostare, anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale, cui si è già fatto cenno, dai precedenti appena richiamati). Inoltre, superando la definizione di danno "riflesso" (di cui pure è detto nei citati precedenti) , ed alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (quanto meno a far data da Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556), va affermata la risarcibilità del danno in parola, ex art. 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della ed. regolarità causale».

 

Minore studente senza reddito, calcolo risarcimento danni,Cassazione n. 25571/2011: «Il vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente deve ritenersi sussistente. Ed invero, fermo il principio di diritto, secondo cui il danno patrimoniale de quo deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291), si deve sottolineare che, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678)».
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I criteri di calcolo degli interessi nelle azioni di danno, Cassazione n. 25571/2011: «Ciò premesso, si deve aggiungere che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione. Inoltre, sull'importo liquidato all'attualità della data della pronuncia possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con quella dell'evento dannoso), ovvero mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito" (Cass. n. 3931/2010)».


 

 

 

Tribunale Modena, sez. II, sentenza 21.05.2008

"Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).   In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884). "
Perdita di chances Danno morale ed esistenziale prima della Sentenza Cassazione SU 26972/08   Danno da vacanza rovinata - Sentenza interessante
Sulla perdita di chances
”La cosiddetta perdita di "chances" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la perdita di chance, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisca un danno patrimoniale risarcibile (Cass. n. 11322/2003, Cass. 18 gennaio 2001, n. 682; Cass. 21 giugno 2000, n. 8468). La chance è intesa come un bene patrimoniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000, Cass. S.U. n. 500/1999).
In conclusione la chance è quindi un'attitudine attuale del soggetto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile ad un avviamento professionale dello stesso. La perdita di chance non va intesa come una deminutio patrimonii, quanto, piuttosto, come una deminutio spei: produce un danno che consiste non nella perdita di un risultato finale, il quale era soltanto sperato, ma nella perdita concreta della possibilità, dell’opportunità, della speranza; perdita che è attuale e concreta.

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una recente sentenza (Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 1850) ha affermato che «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)».
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Cassazione n. 14278/11, Danno patrimoniale per studentessa non occupata: «La fondatezza del motivo deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150 che riguarda appunto il caso di studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi.Tale incipit, confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente,e d’altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative.Il debito patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento e con interessi legali sulla somma liquidata, a far tempo della sentenza. Lo accoglimento del ricorso determina rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione».

Liquidazione danno patrimioniale a casalinga: Cass. 23573/11: "Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo (vedi Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Ma l'applicazione di tali principi non può avvenire automaticamente e senza analizzare le peculiarità del caso concreto".

 

 

Trib. Modena, Sez. II, sentenza 21 maggio 2008
II. A questo punto vanno delibate e decise le domande risarcitorie avanzate dall’attore e consistenti in richieste di liquidazione del danno morale e di quello esistenziale subito per perdita della moglie.
Iniziando dal danno morale, non c’è dubbio che lo stesso sia riconoscibile in quanto il fatto per cui si procede è astrattamente qualificabile come reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quale omicidio colposo.
Per la liquidazione del danno non può che procedersi a valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Al riguardo l’ufficio ritiene di applicare le determinazione tabellari seguite dal Tribunale di Roma con riguardo al danno morale da morte.
In ipotesi di morte del coniuge, quell’ufficio ritiene di liquidare a beneficio dei superstiti un “risarcimento base” di € 158.200, che viene poi attualizzato e corretto a seconda della convivenza oppure no, e della presenza di altri congiunti conviventi.
Nella specie, la convivenza col coniuge e l’assenza di figli non determina alcun abbattimento nel valore base ed anzi un aumento del valore base del 50%.
Il risarcimento a tal titolo spettante allo S.A. ammonta così ad € 237.200.
Da questo importo già attualizzato, deve essere detratto l’acconto spontaneamente versato dall’assicurazione allo S.A. in data 6 febbraio 2002 ed ammontante ad € 114.500.
Tenuto conto della rivalutazione del periodo (febbraio 2002- marzo 2008), l’importo liquidato va aggiornato e determinato perciò in € 130.759 (114.500 + 16.259 [rivalutazione del periodo, ammontante al 14,2%]).
Dall’importo di € 579.530 va pertanto detratto l’importo di € 130.759.
In conclusione, i convenuti vanno condannati a versare a titolo di risarcimento per danno morale la residua somma di € 106.441.
III. Sin dall’atto introduttivo, l’attore ha richiesto la liquidazione del danno esistenziale subito per effetto della prematura scomparsa della consorte, che è stato quantificato nella somma complessiva di £ 150.000.000. L’assicurazione ha contestato l’ontologica riconoscibilità di questa autonoma voce di danno.
Si osserva che tale voce trova da tempo avallo nella giurisprudenza nomofilattica maggioritaria, la quale insegna che: ”il danno esistenziale consiste nel pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 12.6.2006, n. 13.546; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2311, la cui massima recita, fra l’altro, che: “nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore”. Pure favorevoli alla categoria esistenzialistica, ad es., Cass. 28 agosto 2007, n. 18.199; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884; e, da ultimo, Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379)
Va tuttavia dato conto di un filone di pronunzie c.d. antiestenzialiste (quali, ad es., Cass. 9 novembre 2006, n. 23.918, che nega la riferibilità ad “una generica categoria del danno esistenziale”; Cass. 20 aprile 2007, n. 9514; Cass. 27 giugno 2007, n. 14.846) che hanno recentemente indotto la III° Sezione della Corte Suprema a rimettere, con ordinanza interlocutoria, la questione al Presidente della Corte per la decisione risolutiva delle Sezioni Unite, cui è demandato fornire precisa risposta ad un vero e proprio catalogo di quesiti.
Si legge infatti che: “sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa la configurabilità e la risarcibilità del danno esistenziale come terza (sotto) categoria autonoma, ossia distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, nell'ambito del danno non patrimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite” (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712, ord.).
Questo ufficio in più di un occasione ha ritenuto che la predetta categoria risarcitoria goda di pieno diritto di cittadinanza all’interno dell’ordinamento in forza di una lettura costituzionalizzante dell’art. 2059 c.c. e più in generale nel sistema della responsabilità civile nella sua dinamica evoluzione interpretativa.
Una lettura questa che permette di dilatare l’area di risarcibilità del danno non patrimoniale, comprendendo ogni danno non suscettibile di valutazione economica derivante da lesioni inerente a valori della persona (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), tutte le volte in cui un illecito “ostacoli le attività realizzative della persona”.
Si evidenzia che il danno non patrimoniale manifesta una struttura atipica (come del resto quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c.), in quanto la risarcibilità “nei casi previsti dalla legge (ordinaria”)” (art. 2059 c.c.), sembra consentire la tutela risarcitoria anche quando venga leso (e, si potrebbe soggiungere, in tal caso, a maggiore ragione) un interesse costituzionalmente rilevante. In quest’ultimo caso, si configura “un caso determinato dalla legge”, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
In particolare, quando si accerti la lesione di valori ed interessi della persona, pure quelli allo stato non emergenti e perciò di futura affermazione nella società, la cui copertura costituzionale è individuabile nell’ampia formulazione dell’art. 2 Cost. (Cass. 9 maggio 2001, n. 6509), che garantisce piena tutela “ai diritti inviolabili dell’uomo”.
Sarebbe infatti strano e dissonante rispetto al complessivo sistema della responsabilità civile ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nei (soli) casi previsti dalla legge (ordinaria), non anche quando la lesione si concreti nella compromissione di un interesse primario della persona, non suscettibile di valutazione economica, quale emergente dal coacervo di valori ed interessi tutelati dalla Carta fondamentale nell’art. 2.
Se così è, allora, il danno esistenziale laddove allegato dalla parte e riscontrabile da parte del giudice, va risarcito, unitamente alle altre voci di danno.
In concreto poi la Corte nomofilattica ha già riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale proprio in ipotesi di morte del familiare, per la definitiva perdita del rapporto parentale (“nel caso di morte di una persona per fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento non solo del danno morale e del danno biologico, ma anche del danno esistenziale, consistente nella modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo familiare colpito”: Cass., 12 giugno 2006, n. 13546), sul presupposto che il “riconoscimento dei diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non solo come tutela della persona nell’ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di realizzazione della vita dell’individuo all’interno della famiglia stessa in tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà, “inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona umana nell’ambito della famiglia”; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).
Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).
In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
Appare quindi plausibile e logico ritenere dimostrato un peggioramento della qualità della vita dello [S.], che in conseguenza della morte della moglie, sinteticamente, non potrà più contare de futuro su di lei; non potendo più condividere gioie, dolori, emozioni, né ricevere aiuto, conforto, comprensione, collaborazione, dato che l’illecito stradale ha irrimediabilmente distrutto il nucleo familiare, precludendogli in modo definitivo la possibilità di procreazione ed ancora prima di intrattenere rapporti sessuali.
L’illecito ha spazzato via irrimediabilmente una famiglia, distruggendola nella sua oggettività, arrecando un pregiudizio esistenziale irreparabile al familiare superstite.
E’ così plausibile ritenere che la morte del coniuge abbia profondamente mutato il pregresso stile di vita dell’attore, oltre che le sue abitudini antecedenti al sinistro, come è normalmente dato riscontrare a carico di ogni persona colpita da prematura vedovanza.
In caso di illecito, va perciò liquidato tutto il danno subito dalla vittima o dai suoi familiari, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, evitando ogni duplicazione risarcitoria, “che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).
IV. Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta riguardo alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del familiare superstite, in quanto rientra nell’id quod plerumque accidit, oltre che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario (“dal punto di vista probatorio, la prova del danno esistenziale determinato dall'uccisione del congiunto può essere fornita a mezzo di presunzioni, dimostrando semplicemente l'esistenza del rapporto di coniugio o di filiazione e della stabile convivenza con la vittima. Fornita tale prova è ritenuta accertata la ripercussione negativa dell'uccisione sull'assetto dei rapporti esistenti nel nucleo familiare. Incombe, pertanto, alla controparte l'onere di vincere la presunzione fornendo la prova contraria, dimostrando, cioè, l'assenza di un siffatto stabile sistema di relazioni familiari”: Cass. 12.6.2006, n. 13.546, che richiama, ad es, Cass. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
V. Con riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, anche in tal caso, deve procedersi equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572), prendendo in considerazione l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e tenendo conto della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 20 ottobre 205, n. 20.324; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
Quale parametro di riferimento, in altre occasioni si è fatto riferimento ad una quota del danno biologico liquidabile determinato come se il leso avesse subito un’invalidità del 100%, quota volta a volta individuata nella misura di 1/3 (Trib. Modena, 27 dicembre 2007), ovvero, di ½ (Trib. Modena, 11 settembre 2007, in www. Giurisprudenzalocale.it.Modena).
In entrambi i casi richiamati la persona lesa era rimasta in vita, nonostante la lesione.
Il criterio applicabile può essere il medesimo, tenuto conto del parametro -liquidazione del danno biologico per lesione al 100%- determinato alla stregua dei criteri tabellari milanesi.
In concreto, quindi, è liquidabile il danno esistenziale parametrandolo ad una quota di quello biologico (astratto), che viene determinata nella misura di 1/3, tenuto conto della convivenza dei coniugi prima del fatto e dell’assenza di prole.
Consegue che i convenuti devono risarcire all’attore la somma di € 193.000, a titolo di danno esistenziale.
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi; con riferimento a quest'ultima voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale, laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito, tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito; che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.

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Calcolo interessi legali a maggio 2011

 

 

Calcolo danno tanatologico

TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'

Art. 139 del Dlgs 209/2005 con i dati del D.M. 17/6/2011

Punti di invalidità
Età

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

2

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

3

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

4

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

5

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

6

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

7

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

8

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

9

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

10

759.04

1669.89

2732.54

3947.01

5692.80

7742.21

10095.23

12751.87

15712.13

11

755.24

1661.54

2718.88

3927.27

5664.34

7703.50

10044.76

12688.11

15633.57

12

751.45

1653.19

2705.22

3907.54

5635.87

7664.79

9994.28

12624.35

15555.01

13

747.65

1644.84

2691.56

3887.80

5607.41

7626.07

9943.80

12560.59

15476.45

14

743.86

1636.49

2677.89

3868.07

5578.94

7587.36

9893.33

12496.83

15397.89

15

740.06

1628.14

2664.23

3848.33

5550.48

7548.65

9842.85

12433.08

15319.32

16

736.27

1619.79

2650.57

3828.60

5522.02

7509.94

9792.38

12369.32

15240.76

17

732.47

1611.44

2636.90

3808.86

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