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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- SEZIONI UNITE CIVILI
- Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n.
26972
- (Pres. Carbone - Rel. Preden)
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
L.A., sottoposto nel
maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra,
subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu
asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie
antalgiche.
Nel marzo del 1992
convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n. 8 (in seguito n.
6) di ......, assumendo che il secondo intervento era stato reso
necessario da errori connessi al primo e domandando la condanna dei
convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il Tribunale di
......, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il danno biologico,
condannò i convenuti a versare all'attore la somma ulteriore di £
6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma di £ 23.000.000
già corrisposta nel 1995 dall'assicuratore dei convenuti.
Con sentenza n. 1933/04
la corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame dell'A. in punto
di liquidazione del danno sui rilievi: che dalla espletata consulenza
tecnica era inequivocamente emerso che la perdita del testicolo non
aveva inciso sulla capacità riproduttiva, rimasta integra, provocando
soltanto un limitato danno permanente all'integrità fisica dell'A.,
apprezzato nella misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del
danno esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di
appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345
c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari inammissibili
erano le richieste istruttorie di prove orali articolate per
supportare la relativa domanda.
Avverso detta sentenza
ricorre per cassazione l'A., affidandosi a due motivi, illustrati
anche da memoria, cui resiste con controricorso F.S.
L'intimata U.L.S.S. n.
6 di ...... non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del
19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe
questione di particolare importanza, in relazione al ed. danno
esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale
assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte
con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella
medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.
Il Primo Presidente ha
disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISONE
A) Esame della
questione di particolare importanza
1. L'ordinanza di
rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla
quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale
questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che
negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale
due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla
configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale -
inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella
giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno
biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal
ed. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera
interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto
- l'altro contrario.
Osserva l'ordinanza che
le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle
opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del
danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il
danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente
previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche
in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un
valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di
valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il
danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può
essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed
esistenziale.
A questo orientamento,
prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte
costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.,
ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno
esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non
patrimoniale.
Ricorda ancora
l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno
ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium genus di danno
non patrimoniale, definito "esistenziale": tale danno consisterebbe in
qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona
umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un
ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché
non presuppone l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello
morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di
tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza
menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n.
6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza
delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa
definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale
della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal
danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno
esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.
L'ordinanza di
rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla
configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di
danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il
quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.
Secondo questo diverso
orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli
casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesione di
valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere
della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale
risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe
possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno
esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale
del carattere della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo
orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n.
15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.
Così riassunti i
contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione conclude
invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti".
1. Se sia concepibile
un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto
dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale
della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente
garantiti.
2. Se sia corretto
ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria
sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel
carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.
3. Se sia corretta la
teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la
concepibilità del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la
teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo
ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro,
ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno
esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel
campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile
un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come
integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
6. Quali debbano essere
i criteri di liquidazione del danno esistenziale.
7. Se costituisca
peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed. danno
tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli
oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro
del danno esistenziale.
2. Il risarcimento del
danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non
patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge ".
All'epoca
dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del
risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185
del codice penale del 1930.
La giurisprudenza, nel
dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il
danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e
ne individuò il contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come
sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilità
di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con
le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel
vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione
preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere
inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
Sorreggono
l'affermazione i seguenti argomenti:
a) il cospicuo
incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso
riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di
fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di
valori personali (art. 2 1. n. 117/1998; art 29, comma 9, 1. n.
675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2 1. n. 89/2001,
con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c.
ai casi determinati dalla legge;
b) il riconoscimento
nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n.
3675/1981) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale,
diverso dal danno morale soggettivo, che è il danno biologico, formula
con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica
della persona;
c) l'estensione
giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale,
evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale
soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n.
2367/2000);
d) l'esigenza di
assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in
assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango
costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce la
forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a
limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi
esclusi, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il
risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della
legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione
dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura
economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed
in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo
livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.
2.2. Queste Sezioni
unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente
orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059
c.c. e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non
patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c.,
si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento
postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si
articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043
c.c.
L'art. 2059 c.c. non
delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non
patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non
patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura
dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre
norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità
oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale
tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo
dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di
interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue
(danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n.
372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c. è
norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di
risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità
del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme
che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in
primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del
danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia
cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
2.6. Altri casi di
risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi
ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2
1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà
personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29,
comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta
di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di
atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1.
n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del
processo).
2.7. Al di fuori dei
casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela
minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili,
la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla
lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione.
Per effetto di tale
estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da
lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato
danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n.
209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n.
23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico
era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e
l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per
sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale
avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come
ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il
danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima
primaria).
Trova adeguata
collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che
abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e
30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie
del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso
di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Eguale sorte spetta al
danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione,
all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della
persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent.
n. 25157/2008).
2.8. La rilettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata
alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua
più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana
nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra
danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art.
2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Sul piano della
struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla
condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno
che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi
risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di
lesione dell'interesse protetto.
Sotto tale aspetto, il
risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da
atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043
c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent.
500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da
tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati
dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno
consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della
persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
2.9. La risarcibilità
del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del
danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il
danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi
determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del
giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della
Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona
necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
2.10. Nell'ipotesi in
cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n.
6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale,
sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati
(nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n.
9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
La limitazione alla
tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va
definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla
pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio,
poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale,
e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era
carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la
sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente
transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo
tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del
soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il
risarcimento sia del danno biologico che di quello morale,
postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003;
n. 3806/2004; n. 21683/2005) .
Va conseguentemente
affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non
patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma
sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi
non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza
soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui
intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della
esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
In ragione della ampia
accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é
risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla
lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel
caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico
per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto,
determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale),
ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la
persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in
base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art.
2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata
soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta
del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati
da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della
rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della
tutela penale.
2.11. Negli altri casi
determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta
dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti
richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di
diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla
riservatezza, a non subire discriminazioni.
Non può tuttavia
ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi
determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria
non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona
non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili,
privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979).
Situazione che non
ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n.
88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi, ai quali
non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la
Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli
obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in
forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può
essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario
nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).
2.12. Fuori dai casi
determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non
patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto
inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia
costituzionalmente qualificata.
2.13. In tali ipotesi
non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non
patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto
specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito
dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.
E' solo a fini
descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso
di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un
nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una
figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138
e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni
private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea
o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di
generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai
definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale.
Ed è ancora a fini
descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt.
2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da
perdita del rapporto parentale.
In tal senso, e cioè
come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni
(danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto
parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla
sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale.
Le menzionate sentenze,
d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo
ritagliare all'interno della generale categoria del danno non
patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo
(n. 8828/2003) , e di rilevare che la lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come
occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di
duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo
per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n.
8827/2003) . Considerazioni che le Sezioni unite condividono.
2.14. Il catalogo dei
casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.
La tutela non è
ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente
riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in
virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve
ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema
costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi
emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per
l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni
inviolabili della persona umana.
3. Si pone ora la
questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non
patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno
esistenziale.
3.1. Secondo una tesi
elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era
inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico
(all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c. in collegamento
con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità
psicofisica, e dal ed. danno morale soggettivo (unico danno non
patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la
tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento
all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del
sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.
Tale figura di danno
nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per
i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona,
svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già
percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043
c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno
patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la
persona.
Si affermava che, nel
caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della
persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni
comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di
danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico)
definito con l'espressione "danno esistenziale"
Il pregiudizio era
individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita
della qualità della vita, nella compromissione della dimensione
esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo,
costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una
sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente
adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione
all'integrità psicofisica.
3.2. Va rilevato che,
già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova
figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di
tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita,
l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla
necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del
danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal
fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse
siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.
Di siffatta carenza,
non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad
erogare tutela risarcitoria al danno così descritto
(danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno
(per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte,
in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003.
La sentenza n.
7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed impiegando il
collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della Costituzione (nella
specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto all'epoca avveniva
per il danno biologico, ravvisò il fondamento della tutela nella
lesione del diritto costituzionalmente protetto del figlio
all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento. La
decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno esistenziale
come categoria generale e lo dice risarcibile indipendentemente
dall'accertata lesione di un interesse rilevante.
La menzione del danno
esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha
definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di
lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era
seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante
l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della
vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale.
Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel
caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento
lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita
(sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n.
517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n.
6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo
commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il
risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite
in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della
risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se
di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve
tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno
biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e
morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova
più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere
rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi
manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.
In tema di danno da
irragionevole durata del processo (art. 2 della legge n. 89/2001) la
sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la distinta
risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in quanto costituente solo
una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile per espressa
previsione di legge.
Altre decisioni hanno
riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di
responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà
più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo
settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n.
8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti
fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad
una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Al danno esistenziale
era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più
fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi
suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura
del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa
stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico,
l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di
affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della
partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico.
In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere
dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito
dell'ingiustizia.
3.3. Questi erano
dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e
nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno
esistenziale.
Dopo che le sentenze n.
8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste
Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il
risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di
questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo
nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e
cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di
danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato
discorrere.
3.4. Come si è
ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel
dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più
non sussiste.
3.4.1. In presenza di
reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il
risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il
patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non
patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non
patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire:
nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La tutela risarcitoria
sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione
almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto
dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali
(come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè
purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art.
2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro
indice della rilevanza dell'interesse leso.
3.4.2. In assenza di
reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di
tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di
un diritto inviolabile della persona.
Ipotesi che si
realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita
familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita
del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale
consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2,
29 e 30 Cost.).
In questo caso, vengono
in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza
della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e
definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una
autonoma categoria di danno.
Altri pregiudizi di
tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma
non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti
nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza
ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno
alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti
alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal
diritto alla integrità psicofisica.
Ipotesi che si verifica
nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che,
cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti
sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro
coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla
persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il
rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente
alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al
coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.
3.5. Il pregiudizio di
tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo
entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente
qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di
diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela
risarcitoria.
Per superare tale
limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza
costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al
pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di
tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non
reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va
riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la
natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela
costituzionale.
La tesi pretende di
vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di
pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè
all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da
riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.
Essa si risolve
sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella
sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la
persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei
casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale
sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona,
e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata
dell'evento dannoso.
3.6. Ulteriore
tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato
sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con
la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire
dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
La tesi è
inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno
sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato
purché sia leso un interesse genericamente rilevante per
l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del
danno non patrimoniale.
E non è prospettabile
illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., come rinvigorito da
questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a
risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed
ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla
lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente
rilevanti, poiché la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale
soltanto per la lesione dei diritti inviolabili (Corte cost. n.
87/1979).
3.7. Il superamento dei
limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che
permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a
Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma
comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale
senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno.
Va ricordato che
l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già
di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna
incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per
la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte
cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).
3.8. Queste Sezioni
unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema del riparto
degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o
esistenziale da demansionamento o dequalificazione, nell'ambito del
rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni
pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma
oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del
soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti
relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel
mondo esterno. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n.
4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).
Non sembra tuttavia che
tali decisioni, che si muovono nell'ambito della affermata natura
contrattuale della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo
la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale
da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e
positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il
danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere
rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
Le menzionate sentenze
individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di
obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In
particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore
(art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del
lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in
virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela
dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla
tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili,
la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non
patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si
verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non
patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
3.9. Palesemente non
meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno
esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi,
disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente
gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce
nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia
di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del
tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato
di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere
felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo
la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente
individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
In tal senso, per
difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato
correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava
"stressata" per effetto dell'istallazione di un lampione a ridosso del
proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza,
sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti
di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008).
E per eguale ragione
non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la
perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un
rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto
dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).
3.10. Il risarcimento
di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai
giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle ed. liti
bagatellari.
Con tale formula si
individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è
futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è
tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante
per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve
sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia
costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in
radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità
dell'art. 2059 c.c.
La differenza tra i due
casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del
danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un
pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo
stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa
arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il
diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio
superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata
conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore
cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di
lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un
diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera
circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per
varie ragioni).
3.11. La gravità
dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a
risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla
lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere
inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il
pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema
che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità
della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il
principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con
la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto
solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il
pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni
persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in
virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2
Cost.).
Entrambi i requisiti
devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito
dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio
sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n.
9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).
3.12. I limiti fissati
dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace
nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide
secondo equità.
La norma, nella lettura
costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in
quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non
patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema
di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace,
nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte
cost. n. 206/2004).
3.13. In conclusione,
deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non
suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
In particolare, non può farsi riferimento ad una generica
sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso
questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale
nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente
tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia
confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai
fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione
non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata
dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane
soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della
persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione
(principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n.
23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
3.14. Le considerazioni
svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto
postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno
esistenziale.
4. 11 danno non
patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, secondo
l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non era
ritenuto risarcibile.
L'ostacolo era
ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità
contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in
materia di fatti illeciti.
Per aggirare
l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse
configurabile lesione del principio del neminem laedere, la
giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni,
contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla
n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni
nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in
materia di tutela del lavoratore).
A parte il suo dubbio
fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la tesi non risolveva
la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso
lato, poiché lo riconduceva, in relazione all'azione
extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059 c.c. in
collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il risarcimento era
condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era
comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.
Dalle strettoie
dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico, azionato in sede
di responsabilità aquiliana, grazie al suo inserimento nell'art. 2043
c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .
4.1. L'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di
affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è
dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del
necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona,
della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la
lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un
danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno,
quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale.
Se l'inadempimento
dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di
rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un
diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela
risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata
nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere
all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di
natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle
obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art.
1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto
dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore.
L'individuazione, in
relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi
compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto
patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta
accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi
degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare,
al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque
ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente
affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3. Vengono in
considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione, quali sono
quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli
interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso
ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di
ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non
patrimoniali.
In tal senso si esprime
una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di
inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la
responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n.
589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno
applicato il principio della responsabilità da contatto sociale
qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti
terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e
quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla
nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di
omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita
indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).
I suindicati soggetti,
a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile
alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno
biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto
inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.),
come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era
stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent.
n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo
del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze
n. 6735/2002 e conformi citate.
4.4. Costituisce
contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e
l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto
sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non
patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica
dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale
da autolesione (sentenze citate).
4.5. L'esigenza di
accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche
di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti
inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di
interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.
E' questo il caso del
contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non
suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la
personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento
avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno
non patrimoniale.
Il presidio dei detti
interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati
a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza
che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei
danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità
psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o
della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32
Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da
dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle
aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge
nella formazione sociale costituita dall'impresa.
Nell'ipotesi da ultimo
considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n.
6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza
prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non
patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che
pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del
lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a
risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità
contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia
costituzionalmente qualificata.
4.6. Quanto al
contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del
trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde
dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il
viaggio (art. 1681 c.c.) .
Il vettore è quindi
obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno
biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi
di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi
enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da
reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e
sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia
accezione.
4.7. Nell'ambito della
responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme
dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.
L'art. 1218 c.c., nella
parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi
essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi
comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia
determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale
più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta,
riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi
non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
D'altra parte, la
tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento
di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c.
(non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in
difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei
casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi
nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.
Il rango costituzionale
dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o
limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2,
c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione
della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei
suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme
di ordine pubblico).
Varranno le specifiche
regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez.
un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento
del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve
ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che
il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi
con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la
persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria
unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a
determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno
morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale),
risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di
distinte categorie di danno.
E' compito del giudice
accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a
prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni
negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro
integrale riparazione.
Viene in primo luogo in
considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la
sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno
morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni
in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve
tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non
come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre
il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore
intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella
identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della
sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra
nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o
psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina
quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del
danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora
si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione
della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto
leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e
del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza
patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che
accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che
componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed
unitariamente ristorato.
Possono costituire solo
"voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per
consolidata opinione, è ormai assorbito il ed. danno alla vita di
relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti
relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità
psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta
riparazione.
Certamente incluso nel
danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è
il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale
non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi
separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza
n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si
avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella
alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e
non come "voce" del danno biologico, che il ed. danno estetico
pacificamente incorpora.
Il giudice potrà invece
correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro
della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche,
alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta
lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così
evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di
legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a
breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico
per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi),
e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia
rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent.
n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta,
di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo
suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni
e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va
risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
4.10. Il danno non
patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti
inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n.
8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e
provato.
Va disattesa, infatti,
la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di
"danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva
sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle
del 2003.
E del pari da
respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di
lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la
tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non
in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena
privata per un comportamento lesivo.
Per quanto concerne i
mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138
e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si
tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la
norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei
poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del
consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre
l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine
diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre
cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre
a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili
acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle
nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri
pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova
testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non
biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è
destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche
l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non
trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra
le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare
tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a
fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire
al fatto ignoto.
B) Ricorso n. 734/06
1. Con il primo motivo
di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 345,
comma 1, c.p.c, nel testo vigente prima del 30.4.1995, e vizio di
motivazione su punto decisivo, in riferimento alla affermata
inammissibilità della domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Il ricorrente si duole
anzitutto che la corte d'appello abbia ritenuto che la richiesta di
risarcimento del danno esistenziale integrasse una domanda nuova senza
considerare che essa costituiva la mera riproposizione di richieste
già formulate in primo grado. Afferma che, in quella sede, ci si era
specificamente riferiti alle singole voci di danno (estetico, alla
vita di relazione, alla vita sessuale) che sarebbero state poi
ricompresse nella nozione di danno esistenziale, all'epoca non ancora
elaborata, e censura la sentenza per aver dato rilievo alla
qualificazione giuridica data alla richiesta, piuttosto che alle
circostanze di fatto poste a fondamento della domanda originaria:
circostanze identiche, come poteva rilevarsi dalla lettura dell'atto
di citazione e di quello di appello (i cui passi sono riportati in
ricorso), e concernenti lo stato di disagio in cui versava nel
mostrarsi privo di un testicolo, con conseguenti ripercussioni
negative nella sfera relativa ai propri rapporti sessuali.
Sostiene poi che
erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la nozione di
danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi alla sfera
esistenziale, che concerne invece la lesione di altri interessi di
rango costituzionale inerenti alla persona (che nella specie potevano
ritenersi provati anche mediante ricorso a presunzioni).
2. Con il secondo
motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 345,
comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del 30.4.1995, con
riferimento alla affermata inammissibilità della prova richiesta in
appello in punto di disagio del leso nel mostrare i propri organi
genitali e delle conseguenti limitazioni dei suoi rapporti sessuali.
La sentenza è censurata
per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata in
appello sul senso di "vergogna" provato dal ricorrente nei momenti di
intimità interpersonale e sul suo conseguente desiderio di limitare
nel numero e nel tempo i rapporti sessuali.
Si sostiene che, una
volta escluso che fosse stata proposta una domanda nuova, l'art. 345,
comma 2, c.p.c, nella previgente formulazione, non sarebbe stato
d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, invece ritenuta
inammissibile proprio perché vertente su una domanda erroneamente
qualificata come nuova, e come tale inammissibile.
2.1. Il primo motivo è
fondato nei sensi che seguono.
Le considerazioni
svolte in sede di esame della questione di particolare importanza
consentono di affermare che il pregiudizio della vita di relazione,
anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda
da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce
uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità
fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del
danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di
danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
Al danno biologico va
infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva
confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno
biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale,
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di
produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale,
anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è
stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i
pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato".
Ed al danno
esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma
sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .
Nella specie, in primo
grado, l'attore aveva fatto valere, tra i pregiudizi denunciati,
quello concernente la limitazione dell'attività sessuale nei suoi
rapporti interpersonali, qualificandolo come pregiudizio di tipo
esistenziale. Il primo giudice aveva riconosciuto il danno biologico,
senza considerare il segnalato aspetto attinente alla vita
relazionale. Di ciò si era lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva
richiesto prove a sostegno del dedotto profilo di danno,
qualificandolo come esistenziale (prove che potevano essere richieste
in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente,
trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la corte
territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e conseguentemente
inammissibili le prove.
La decisione non è
corretta.
La domanda risarcitoria
relativa ai pregiudizi subiti per la limitazione dell'attività
sessuale del leso non era nuova, come è univocamente evincibile dalla
sostanziale identità di contenuto delle deduzioni del primo e del
secondo grado, al di là della richiesta di risarcimento del "danno
esistenziale" subordinatamente formulata col terzo motivo di appello;
appello col quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata
considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in
relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo stato
civile di celibe.
La corte territoriale
ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen iuris assegnato
dall'appellante alla richiesta di risarcimento del pregiudizio che
viene in considerazione e che era stato già puntualmente prospettato
in primo grado, dove era stato anche correttamente inquadrato
nell'ambito del danno biologico.
3. All'accoglimento del
primo motivo per quanto di ragione consegue quello del secondo, avendo
la corte d'appello escluso che la prova testimoniale fosse ammissibile
per la sola ragione che essa si riferiva ad una domanda erroneamente
ritenuta nuova.
4. La sentenza va
dunque cassata.
5. Il giudice del
rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa
composizione, non dovrà necessariamente procedere all'ammissione della
prova testimoniale, non essendogli precluso di ritenere vero - anche
in base a semplice inferenza presuntiva - che la lesione in questione
abbia prodotto le conseguenze che si mira a provare per via
testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale personalizzazione
del risarcimento (nella specie, del danno biologico); la quale non è
mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare
differenziato di punto, segnatamente alla luce del rilievo che il
consulente d'ufficio ha dichiaratamente ritenuto di non attribuire
rilevanza, nella determinazione del grado percentuale di invalidità
permanente, al disagio che la menomazione in questione provoca nei
momenti di intimità (ed ai suoi consequenziali riflessi).
6. Il giudice del
rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
7. Ricorrono i
presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di
Venezia in diversa composizione;
dispone che, in caso di
diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Roma, 24 giugno 2008
L'estensore
Il Presidente
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA OGGI 11
NOVEMBRE 2008========================================================================================
- Tribunale di Roma Sezione XI Sentenza 13 luglio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
- in persona della dr. Benedetta Thellung de Courtelary, in funzione di giudice unico,
- ha pronunciato la seguente SENTENZA
- nella causa civile di primo grado iscritta al numero 81.066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2005, vertente
- TRA ………. PARTE ATTRICE e …………. PARTE CONVENUTA OGGETTO: risoluzione per inadempimento. CONCLUSIONI
- All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il giorno 23 novembre 2005 C. A. e S. S. hanno citato ……….. ed hanno spiegato le seguenti conclusioni:
- «1. Accertare il grave vizio di difformità e di conseguenza l'inadempimento posto in essere dalla G. A. S.r.l. e dichiarare di conseguenza risolto per solo fatto è colpa di quest'ultima il contratto di prestazione d'opera stipulato e finalizzato alla organizzazione per la fornitura di cibi e servizio per il ricevimento del 25 giugno 2005 in occasione delle nozze tra A. C. e S. S. e di conseguenza, 2. Condannare la ……….. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti danni morali, esistenziali e di immagine subiti dagli attori, che si quantificano in una somma non inferiore a € 50.000,00 cadauno e quindi per un totale non inferiore a € 100.000,00 o in quella somma che l'Ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo. 3. Condannare ulteriormente la ……. con spese a carico, ad effettuare la pubblicazione integrale dell'emittenda sentenza su di un quotidiano, nella parte riservata alla cronaca di Roma, e abbia rilevanza nella città di Roma e provincia, quale ulteriore risarcimento del danno d'immagine personale e professionale subito dagli attori».
- Gli attori, volendo riassumere la lunga e minuziosa esposizione contenuta nella citazione, hanno lamentato la qualità particolarmente scadente del loro banchetto nuziale, sia dal versante della quantità, assolutamente insufficiente, dei cibi forniti, sia dal versante della durata del banchetto, protrattosi per molte ore con attese estenuanti tra una portata e l'altra, sia dal versante del comportamento dei camerieri, mostratisi scortesi e talora insolenti.
- Costituito il contraddittorio, G. A. S.r.l. ha resistito alla domanda e spiegato riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del corrispettivo pattuito.
- La causa, istruita con prova testimoniale e produzione di documenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
- § 1. — La domanda è fondata nei limiti che seguono.
- § 2. — Queste le risultanze della prova testimoniale. Omissis
- § 3. — L'integrale trascrizione delle testimonianze, che parlano da sole, rende agevole constatare il grave inadempimento della pattuizione, stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'organizzazione ed il servizio del banchetto nuziale. Omissis
- § 4. — Segue dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta.
- § 5. — In tale frangente, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale, esistenziale e di immagine per un importo complessivo di € 100.000, 00.
- A tal proposito occorre soffermarsi su due questioni di diritto sollevate dalle note sentenze delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975): a) se possa darsi il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, come sostengono le Sezioni Unite, soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili; b) se sia risarcibile il danno morale da inadempimento contrattuale; c) se, dopo tali sentenze, possa ancora trovare ingresso risarcimento del danno esistenziale.
- § 5.1. — Quanto alla prima questione, questo tribunale giudica il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sarebbe risarcibile soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali garantiti dalla costituzione, palesemente errato.
- Sostengono le Sezioni Unite che l’opinione diffusa in passato secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento non sarebbe stata risarcibile, sarebbe stata determinata dalla asserita inapplicabilità dell’art. 2059 c.c. al settore della responsabilità contrattuale: «L'ostacolo — si legge al § 4. della sentenza — era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti». Questa affermazione, però, per quanto costa al tribunale, non corrisponde al vero: non risulta nessun autore il quale abbia desunto la non risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale dall'inapplicabilità dell'art. 2059 c.c. al campo dei contratti. Piuttosto, un'antica ed autorevole dottrina desumeva l'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento proprio dall'art. 2059 c.c., sostenendo che la sua portata non potrebbe restringersi alla sfera extracontrattuale. E certo nello stesso identico senso era il responso della giurisprudenza (Cass. 26 gennaio 1989, n. 473, in Mass. giur. lav., 1989, 210; Cass. 20 gennaio 1985, n. 472, in Rep. Foro it., 1985, voce «Previdenza sociale», n. 498; Cass. 6 agosto 1964, n. 2252, Mass. Foro it., 1964; App. Perugia 8 giugno 1998, in Rass. giur. umbra, 1999, 2; Trib. Lucca 18 gennaio 1992, in Foro it., I, 264; Trib. Bologna 17 aprile 1975, in Giur. it., 1976, I, 2, 360; App. Catanzaro 30 gennaio 1953, in Rep. Foro it., 1954, voce «Responsabilità civile», n. 32).
- Ciò detto, la tesi dell'applicabilità dell'art. 2059 alla responsabilità contrattuale, sostenuta dalle Sezioni Unite, e senz'altro erronea giacché:
- a) mentre v’è una disposizione, l'art. 2056 c.c., che rende applicabili alla responsabilità extracontrattuale le regole della responsabilità contrattuale, non ve ne è una simmetrica che renda l'art. 2059 c.c. applicabile al contratto, sicché esso, se il legislatore avesse voluto sancirne l'applicabilità sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, avrebbe dovuto essere collocato non a chiusura del quarto libro, bensì dopo l'art. 1229 c.c., a chiusura del capo terzo del libro quarto dedicato all'inadempimento delle obbligazioni;
- b) in mancanza della necessaria norma di rinvio, l'art. 2059 c.c. in tanto potrebbe essere applicato alla responsabilità contrattuale, in quanto tale disposizione potesse essere ritenuta espressione di un principio di ordine generale estensibile a tale settore: ma, se l’art. 2059 c.c., nella nuova lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, può svolgere una funzione secondo alcuni utile nel settore della responsabilità extracontrattuale, rispondendo all'esigenza di selezione degli interessi meritevoli di tutela dalla cui lesione può generarsi l'obbligazione risarcitoria, una analoga funzione, in ambito contrattuale, non è affatto prospettabile, dal momento che, nel contratto, sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotto in contratto, ritengono meritevoli di tutela.
- È dunque da ritenere che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.. E ciò val quanto dire che l'espressione «perdita», utilizzata nell'art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale. Il che — è caso di rammentare — pone l'ordinamento interno in armonia con i principali ordinamenti europei (eccezione fatta per quello tedesco, ove il risarcimento è dato soltanto in caso di lesione all'integrità fisica, alla salute, alla libertà o all'autodeterminazione sessuale, ex art. 253 BGB), innanzitutto con quello francese, tenuto conto dell'evidente discendenza dell'art. 1223 c.c. dall'art. 1149 del Code civil.
- Se così non fosse — se, cioè, si ammettesse il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili — si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell'obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non inviolabili (i contratti di viaggio, ad esempio), potrebbe unilateralmente sciogliersi dall’obbligazione senza pagare alcun costo se non quello della mancata percezione dell'eventuale corrispettivo.
- § 5.2. — In ogni caso, è da ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse diretto alla soddisfazione di diritti inviolabili ricadenti sotto l'egida dell'art. 2 Cost..
- Affermano le sezioni unite che: «La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (§ 2.14.).
- Ebbene, in questo caso non si tratta tanto di scrutinare la realtà sociale nel suo progressivo sviluppo, quanto di constatare un dato che è già, e da sempre, profondamente radicato nel costume: non ha bisogno di essere illustrato, cioè, l'enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste. Le nozze, così, rappresentano (tra l'altro) il momento in cui l'unione tra i coniugi è suggellata al cospetto dell'ambiente familiare-sociale cui i coniugi appartengono. E non ha bisogno di essere sottolineata, trattandosi di nozione di comune esperienza, quanta importanza sia generalmente di connessa alla riuscita del banchetto nuziale.
- Il momento delle nozze, con tutti i suoi addentellati, costituisce allora senz'altro manifestazione della realizzazione personale dei coniugi che deve ritenersi coperta in forza del citato l'art. 2 Cost. inteso nel senso che le Sezioni Unite prospettano. Si vuol dire che i «diritti fondamentali» cui, con tutta probabilità, il legislatore costituzionale intendeva alludere, all'uscita dal Fascismo, erano quelli «verticali», i diritti, cioè, dell'individuo nei confronti dello Stato: ma, dal momento che le Sezioni Unite hanno scelto di fare dell'art. 2 Cost. uno strumento di selezione degli interessi protetti per via risarcitoria, è giocoforza ricondurre nel suo ambito tutti quegli interessi che, in misura predominante o comunque significativa, col suo accento aspirato calabrese coinvolgono la persona nella sua realizzazione.
- § 5.3. — Quanto al danno morale le Sezioni Unite chiariscono che esso potrebbe non essere transeunte ed asseriscono, a quanto pare, che esso non si cumulerebbe al danno biologico: ma tali novità introdotte con riguardo alla menzionata figura non dispiegano alcun effetto sulla risarcibilità del danno morale da inadempimento contrattuale, la risarcibilità che va predicata in quanto si riconosca che il pregiudizio morale rientra nella nozione di «perdita» alla quale si è fatto cenno.
- § 5.4. — L'altra questione da scrutinare in astratto è quella della risarcibilità del danno esistenziale.
- Affermano in proposito le sezioni unite che «non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale"» (§ 3.13.). La qual cosa non ha però in questa sede rilievo. Ciò che invece va sottolineato, della sentenza delle Sezioni Unite, é che «pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona» (§ 3.4.1.): del rilievo costituzionale dell'interesse in questo caso dedotto in contratto si è già detto, sicché della risarcibilità del danno esistenziale, o se si preferisce del «pregiudizio di tipo esistenziale», non può dubitarsi.
- § 5.5. – Va infine ricordato che il più importante limite al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è costituito, per i casi di inadempimento non doloso, dalla prevedibilità del danno stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 1225 c.c.
- Orbene, la risposta al quesito su quali siano i danni prevedibili va ricercata innanzitutto nell’oggetto del contratto e nell’interesse che questo mira a soddisfare: se il contratto ha ad oggetto prestazioni volte a soddisfare anche interessi di natura non patrimoniale, come appunto nel caso in questione, debbono ritenersi prevedibili e debbono dunque essere risarciti i danni ricadenti nella sfera non patrimoniale, e, dunque, tanto il danno morale soggettivo quanto il pregiudizio esistenziale.
- § 6. — Occorre dunque passare alla liquidazione dei danni lamentati.
- § 6.1. — Quanto al danno morale soggettivo, esso è in questo caso da identificare con la reazione per un verso di rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, per altro verso l'imbarazzo nei confronti degli invitati.
- Si tratta di una reazione del tutto naturale dinanzi a qualsiasi inadempimento, giacché esso consiste nella violazione di un proprio diritto: ma tale reazione è tanto più grave in quanto dipesa, nella specie, dalla violazione di un contratto nel quale era evidentemente dedotto un interesse anche non patrimoniale, quale l'interesse alla felice riuscita di un banchetto nuziale.
- Sicché il danno morale è da considerare nella specie risarcibile e, nella sua liquidazione, appare congruo l'importo di € 3000,00, all'attualità, già addizionata di interessi per la mancata disponibilità della somma dal fatto alla liquidazione, per ciascuno degli attori. Tale somma appare proporzionata, tenuto conto che importi di analoga entità si trovano sovente liquidati in frangenti di ingiurie/diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali sembra potersi paragonare l'episodio in questione, certo significativo, ma allo stesso tempo non involgente, per così dire, una questione di vita o di morte.
- § 6.2. — Il pregiudizio esistenziale è consistito, qui, descritta la cosa con parole semplici, nella «figuraccia» che gli sposi hanno fatto con i propri invitati. L'impressione che essi hanno sollevato tra gli ospiti, in buona sostanza, è che avessero voluto risparmiare oltre il dovuto (ognun sa che vi è un noto proverbio il quale fotografa il tentativo di celebrare le nozze con poca spesa), in modo da rovinare la serata sia a se stessi che agli invitati.
- I testi hanno descritto la reazione degli sposi, i quali hanno trascorso la serata nel tentativo di rendere la situazione meno disagevole, nonché la reazione degli invitati, alcuni dei quali giunti ai limiti del litigio con i camerieri, altri soffermatisi a sottolineare la riuscita maldestra dell'evento, altri ancora allontanatisi in anticipo, stanchi di una situazione evidentemente non più tollerabile.
- Ritiene il tribunale che questa seconda voce di pregiudizio abbia rilievo maggiore dell'altra. Quantunque le Sezioni Unite abbiano voluto liberare il danno morale soggettivo dal limite della transitorietà, è bensì vero che la rabbia per un torto subito, in definitiva, vada man mano sfumando: ed è implausibile non soltanto che gli sposi siano ancora oggi emotivamente turbati da un evento consumatosi anni addietro, ma che lo fossero a distanza di giorni o di settimane dal fatto. Quanto al pregiudizio esistenziale, invece, esso è stato senz'altro più marcato: la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all’ambito lavorativo degli sposi, certamente più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo.
- Reputa equo il tribunale, in proposito, l'importo di € 7000,00, all'attualità. Di recente questo stesso giudice ha liquidato la somma di € 4000,00 in una fattispecie dotata di qualche somiglianza con quella in esame: si trattava della perdita della videocassetta della cerimonia nuziale da parte dell'operatore incaricato della ripresa (Trib. Roma 13 giugno 2008, n. 12748). In questo caso il danno appare senz'altro più grave, sia perché ha colpito direttamente il banchetto e non la possibilità di riproduzione dell'evento, sia perché il pregiudizio ha da essere parametrato in questo caso anche alla negligenza particolarmente marcata della società convenuta, servitasi di personale raccogliticcio ed evidentemente incapace di affrontare l'occasione. Un imprenditore serio che operi nel settore in questione non può permettersi di servirsi di meschino personale che si rivolga agli invitati ad una festa di matrimonio con atteggiamenti ironici («sei arrivata tardi») del tutto fuor di luogo.
- § 6.3. — Quanto al danno all'immagine, essa è stata in realtà già risarcito come pregiudizio esistenziale, sicché null'altro è dovuto.
- § 7. — Segue condanna della società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di € 10.000,00 con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
- § 8. — Gli attori, infine, hanno chiesto la pubblicazione della sentenza.
- La materia è disciplinata dall'articolo 120 c.p.c. secondo cui, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura è spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.
- Nel caso di specie, tuttavia, non sembra che presupposti per l'applicazione della disposizione possano ritenersi sussistenti: in effetti, non è la generalità della popolazione ad essere stata al corrente della cattiva riuscita del banchetto di nozze dei coniugi attori, ma soltanto le circa 150 persone presenti: sì che la pubblicazione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto all'interesse da realizzare e sarebbe disposta soltanto al fine di aggravare inutilmente la posizione del soccombente.
- L'istanza va perciò respinta.
- § 8. — Resta da esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 9900,00 quale corrispettivo per il servizio di catering effettuato: la domanda va evidentemente respinta, essendosi già pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
- § 9. - Le spese seguono la soccombenza.
- PER QUESTI MOTIVI
- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. A. e S. S. nei confronti di ………. nonché sulla riconvenzionale da quest'ultima spiegata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- 1.- condanna la convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di € 10.000,00, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo;
- 2.- condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi € 7000,00 , di cui € 514,00 per esborsi e € 2000,00 per diritti, oltre accessori.
- Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2009.
- Il Giudice.
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