1) - Corte di Giustizia Europea 13.02.2002 C-168/00 - Il danno da
vacanza rovinata come danno morale risarcibile.
La sentenza in esame costituisce il punto di riferimento
giusirprudenziale per quanto riguarda il riconoscimento del danno morale
da vacanza rovinata. Statuisce, infatti, la risarcibilità del danno
morale accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di
servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale voce di danno
derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.
2) - Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003 - Il danno da vacanza rovinata
per inadempimento del Tour Operator.
L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere
interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del
danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.
- Il viaggiatore che non abbia potuto godere - anche solo
parzialmente - della vacanza rovinata per inadempimento del Tour
Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per
l'acquisto del pacchetto, anche del danno non patrimoniale da vacanza
rovinata, figura di danno morale eccezionalmente risarcibile,
così come ritenuto anche dalla Corte di Giustizia europea.
3)
- Tribunale Marsala, sentenza 05.04.2007
- Viaggio
tutto compreso – smarrimento bagaglio – responsabilità contrattuale
verso il tour operator – sussistenza - responsabilità contrattuale
verso il vettore aereo – sussistenza – danno da vacanza rovinata [d.l.vo
111/1995; art. 1218 c.c.; art. 2059 c.c.]
Nell’ipotesi di viaggio “tutto compreso”, laddove siano smarriti i
bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator
responsabile dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il
vettore aereo (ovvero altro soggetto addetto al trasporto) per lo
smarrimento effettivo dei bagagli e la vacanza rovinata. (Fonte
Altalex, massimario).
4) - Tribunale di
Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia -
29.03.2005 - Giudice dott. Giovanni Caparco - Tour operato
responsabile della perdita dei bagagli.
5) Cassazione Civile
sentenza n. 26958/07, con cui la suprema corte ha stabilito che il
turista che non può partire per seri motivi, causa di forza maggiore e/o
impossibilità sopravvenuta, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
6) La cassazione civile , sez. III, ha pronunciato la sentenza
24.04.2008 n° 10651 con cui ha stabilito che il tour operator
risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio
turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione
alternativa valida (sentenza del giudice di pace, confermata dal
tribunale e poi dalla suprema corte).
7)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE Sentenza 31 gennaio – 29 febbraio 2008, n. 5531
stabilisce il seguente principio: "La sentenza deve essere
cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale rivaluterà la fattispecie
adeguandosi al seguente principio: nell'ipotesi in cui il consumatore
convenga in giudizio l'organizzazione e/o il venditore di un pacchetto
turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della
fruizione del pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda
sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere
ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiché, a
norma dell'art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in
attuazione Direttiva n. 90/314/CEB, l'organizzazione o il venditore del
pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti". Ipotesi specifica
relativa ad un ritardo nella partenza.
Sentenze in materia di danni
Sulla natura del danno da vacanza rovinata: Cass.
sentenza n° 24044/09.
«Sulla scia del nuovo orientamento, questa stessa sezione ha
successivamente affermato (Cass. Sez. III, n. 4053 del 2009) che il
danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una
categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo
(e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo
transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di
ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale
consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza
soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art.
185 cod. pen. In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno
da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell'ipotesi di danno non
patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale».
Tribunale Milano, sent.
14418/2010: «La
risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non
patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e
dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il
consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza
colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione
della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione
equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto».

Cassazione 10651/2009: Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dalllimpraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.

Cassazione 24044/2009: "Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., dell’art. 185 c.p. nonché omessa o contraddittoria motivazione in ordine a questioni determinanti ai fini della decisione in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che, nonostante l’iniziale affermazione che la configurabilità della responsabilità contrattuale della (…) S.r.l. fosse d’ostacolo all’accertamento incidentale di una responsabilità per illecito configurante reato, la Corte territoriale abbia in definitiva riconosciutane la risarcibilità sotto il profilo del danno immateriale in ogni caso di violazione di interessi protetti da normativa costituzionale o comunque primaria e assume che tale pronuncia costituisce errata applicazione delle norme di riferimento. Questa doglianza rimane contraddetta dall’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale in materia a far data dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26972 del 2008), secondo cui il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi
espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Sulla scia del nuovo orientamento, questa stessa sezione ha successivamente affermato (Cass. Sez. III, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale. Queste considerazioni determinano l’infondatezza del secondo motivo nei limiti in cui esso è stato proposto."

Tribunale di Milano, Sentenza 16
dicembre 2010, n. 14418.
«La risarcibilità del danno da
vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul
combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice
del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento
del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha
diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa,
all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator,
al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto”».

Cassazione 3462/2007: Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con unnaltra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte all'addiaccio.

Tribunale di Bologna (7 giugno 2007): Il danno da vacanza rovinata consiste in un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico" Tale danno, secondo il Tribunale di Bologna si sostanzierebbe nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.
Vacanza rovinata e danno
Avvocato Fabio
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