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LA GIURISPRUDENZA - La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. dell'11 novembre 2008 n. 26972

Il danno in generale Medico e consenso informato  -  Diritto alla sessualitàLe banche e gli interessi  -  Illegittimo Protesto  -  Responsabilità del notaio per protesto  -  Illecito da contratto  -  Danni da fermo macchina  -  Responsabilità conducente per trasportato senza cinturaDanni da segnalazione centrale rischi  -  Danni da infiltrazioni  -  Mobbing come reato - Danni da mobbingDanno biologico e tabelle  -  Danno morale - Sul danno morale - Tour operator - Danni mancato utilizzo del telefono - Danni prodotti da animali selvatici - Danni sui treni - Danni perdita bagagli - Danno morale da vacanza rovinata - Danni al feto e nascituro - La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. dell'11 novembre 2008 n. 26972 - Tribunale di Modena danno morale ed esistenziale prima della Sentenza Cassazione SU 26972/08 - Danno nelle obbligazioni di valuta - Danno da vacanza rovinata sentenza interessante - Perdita di congiunto - Sentenza del Tribunale di Roma sul danno esistenziale e non patrimoniale

Il danno in generale Medico e consenso informato Le banche e gli interessi Illecito da contratto

Danno biologico e tabelle:  Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 5795/2008) Il principio di diritto violato, cui il giudice di rinvio deve attenersi, è il seguente: nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SSUU civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712. Il principio del risarcimento del danno integrale della salute, come è noto, è costituzionalmente garantito (cfr. Corte Cost. 14 giugno 1986 n. 184, e direttamente, i precetti degli artt. 2, 3, 32 Cost. tra di loro coordinati) e la garanzia esige una attenta e logica valutazione da parte dei giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui all'art. 2056 e 1226 del codice civile, al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento dell'obbligo risarcitorio (fatta salva la verifica del fondamento delle pretese nel contraddittorio tra le parti) dei responsabili civili e della solidale assicurazione. Il fatto che l'impegno valutativo richiede la neutralità della scienza e l'onestà del calcolatore, esige una chiarezza ed una trasparenza valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche o con automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese.

Danno morale:  (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26537) "nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica".

Sul danno morale: La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (sezione 3ª civile, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191), successiva a quella n. 26972/08, ha nuovamente dato lucido inquadramento del danno morale,  allorchè ha  stabilito che: "Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.l della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10)".

Medico e prova della responsabilità. Cassazione Sez III Civile n. 3520/2008 dep 14 febbraio  " .....va in questa sede ribadito come sia principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente e previamente accertata l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa stessa corte con la sentenza 21619/07) tra la condotta e l'evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità). Orbene, criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di specie, sempre sul professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto: lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell'intervento."

Diritto alla sessualità. Cassazione , sez. III civile, sentenza 02.02.2007 n° 2311 Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (articolo 2), come modus vivendi essenziale per io espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v:da ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore.  (Cfr. Suprema Corte di Cassazione,Sezione prima civile,Sentenza 10 maggio 2005, n. 9801).

 

Commissione massimo scoperto.  La giurisprudenza va ormai nel senso della abolizione di tale commissione. Tribunale Milano, 4 luglio 2002. "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" .   Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001.  "L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia"  Tribunale di Lecce – Giudice Tommasi 6 marzo 2006 n. 422 "Quanto poi alla commissione di massimo scoperto, va evidenziato che dalla lettura del contratto in atti, non vi è traccia di una sua autonoma e specifica previsione negoziale, e per tali motivi, i rapporti dare – avere devono essere epurati dalla stessa in favore degli attori."

Illegittimo protesto

Corte di cassazione, sentenza  n. 7495/2008 “In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo di fatto pubblicità all’insolvenza del debitore non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in una ottica commerciale—imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito tanto personale quanto patrimoniale, così che ove illegittimamente sollevato (e ove privo di una conseguente rettifica) esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi imprenditoriali”.

Danni da illegittimo protesto, sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio - 18 aprile 2007, n. 9233.  "

Responsabilità notaio per protesto illegittimo  Il notaio risponde del risarcimento dei danni provocati in caso di errata e/o illegittima elevazione di protesto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,   Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2008, n. 7495, con cui stabilisce che  “nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una quaestio facti, se nella fattispecie in esame ricorrarono i presupposti della responsabilità del notaio, con specifico riferimento all’elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno arrecato all’illegittimo protestato, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi in re ipsa sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98)”

Recesso o risoluzione del contratto i vendita di immobile? Caparra (ovvero doppio della caparra) o risarcimento del danno?  Corte di Cassazione, Sez. III civ. con la sentenza 7 aprile-20 settembre 2004, n. 18850. "Il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio di diritto: i rimedi risarcitori di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 1385 Cc non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed il risarcimento dei danni (articolo 1385, terzo comma, Cc) non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliato la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto, significa che intende realizzare gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’articolo 1453 Cc, e non esercitare il recesso di cui al secondo comma dell’articolo 1385 Cc."
 
 
 
Danni e assicurazioni Danni vari Danni vari Mobbing
Danni da fermo macchina   "Il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio. Cassazione civile, sez. III, sent. 13.7.2004 n. 12908.

Responsabilità conducente per trasportato senza cintura " .qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982) . Cassazione , sez. lavoro, sentenza 17.02.2004 n° 3098.

Segnalazione centrale rischi
"Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia spiegata dagli attori, questo giudice rileva che si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004. E se non vi è dubbio che un'illegittima segnalazione provoca un danno all'attività imprenditoriale che deve essere provato, è altresì indiscutibile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione può trovare accoglimento solo e esclusivamente con riferimento al danno alla reputazione e all'immagine patito dagli attori in quanto lo stesso considerato in re ipsa, non potendo invece essere risarcito alcun altro danno non essendo stata fornita la prova dello stesso. Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a € 1.000,00." Tribunale di Lecce, sentenza n. 46 del 3.11.2005. (Cfr. Tribunale di Vibo Valenzia, sentenza 28/9/05).

 

 

 

Danni da infiltrazioni.    Va risarcito, in caso di infiltrazioni in abitazioni, anche il danno morale ed esistenziale (sentenza Tribunale di Roma n. 11617/05).
Il Trib. Roma, Sez. XI, sent. del 10 ottobre 2001: "va aggiunta la somma ulteriore di £. 5.000.000 (determinata in via equitativa) per i danni esistenziali dovuti alla presenza, per il periodo dei lavori, "degli operai in casa". Si tratta di dovere adeguare alle esigenze (talune volte difficilmente prevedibili) degli operai e dei lavori le proprie abitudini, la propria vita professionale, le proprie frequentazioni, il proprio ritmo familiare."
 
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Col ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) - qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi - come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e', anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita' distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi anteriormente alla nascita.  Sentenza della Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III.
Mobbing come reato. Corte di Cassazione penale, sezione V,  Sentenza n. 33624 del 2007. "La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione deriva — nel caso di specie — dalla erronea contestazione del reato a parte del P.M.. Infatti, l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata. 
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell’ ambiente di lavoro.
Pertanto la prova della relativa responsabilità “deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa “(cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Uniedit Spa,).
2) E’ approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. ,mobbing è quella descritta dall’art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba".

Danni da mobbing. Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2008, n. 1971, con cui è confermata la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva determinato i danni da mobbing (a titolo di danno da dequalificazione professionale (perdita di chances e di progressione di carriera) in una somma pari al 30% dello stipendio di un anno, periodo del mobbing.

Danni subiti a causa dell'Autorità Giudiziaria. Tour operator Danni da mancato utilizzo del telefono Danni prodotti da animali selvatici

Corte di cassazione, Sentenza n. 11251/2008 "In tema di danni provocati dalla attività giudiziaria l’ordinamento vigente prevede la riparazione del danno patito (i) per custodia cautelare ingiusta, (ii) per irragionevole durata del processo e (iii) per condanna ingiusta accertata in sede di revisione. Non è invece previsto alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, ovverosia per una imputazione rivelatasi poi infondata a seguito di sentenza di assoluzione"

 

“Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai “pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio”. (Giudice di Pace di Roma, 9 aprile 2008)

Le compagnie telefoniche rispondono del risarcimento dei danni subiti dall'intestatario nel caso di mancato uso del telefono da parte dell'intestatario. Sentenza del  giudice di pace di Bologna del 21.11.2007.

Risponde dei danni la  Regione di competenza.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8953 /2008, ha stabilito che "la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme".

Danno morale da vacanza rovinata Danni subiti sui treni Perdita di bagaglio Perdita di congiunto

E' sicuramente risarcibile il danno morale derivante dal mancato godimento dei clienti per l'annullamento della vacanza e consistente nella delusione per le aspettative tradite da una vacanza serena e nello stress psicologico conseguente al mancato riposo e al mancato godimento della serenità che è lecito aspettarsi da una vacanza; la risarcibilità di detto danno è prevista in applicazione del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 2059 del Cc e dall'articolo 13 della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio la quale fa carico all'organizzatore di viaggi di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi contrattuali. (Tribunale Milano Sezione 11 Civile, Sentenza del 10 novembre 2003, n. 15471)

Sussiste la responsabilità della società di trasporto ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore caduto durante la discesa dal treno causa il dislivello esistente tra il predello di discesa dal treno ed il marciapiede sottostante. Il vettore risponde infatti dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarlo. Nel caso di specie, ammesso di dover ritenere normale il dislivello sul marciapiede perché rispondente ad esigenze di servizi, non è normale che non si adottino le cautele necessarie perché tale situazione non determini pericolo per la discesa dei viaggiatori. (Tribunale Firenze Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 giugno 2007, n. 2424)

Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP (diritto speciale di prelievo). Il DSP è un'unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell'oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie, è rilevabile ogni giorno sul Il Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde circa al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP. Nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri sono valutate in tali limiti. (Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 11.04.2007)

Tribunale Modena, sez. II, sentenza 21.05.2008

"Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).   In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884). "

 

Perdita di chances Danno morale ed esistenziale prima della Sentenza Cassazione SU 26972/08 Danno nelle obbligazioni di valuta Danno da vacanza rovinata - Sentenza interessante
Sulla perdita di chances
”La cosiddetta perdita di "chances" costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. 25-9-1998 n. 9598).
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la perdita di chance, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisca un danno patrimoniale risarcibile (Cass. n. 11322/2003, Cass. 18 gennaio 2001, n. 682; Cass. 21 giugno 2000, n. 8468). La chance è intesa come un bene patrimoniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000, Cass. S.U. n. 500/1999).
In conclusione la chance è quindi un'attitudine attuale del soggetto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile ad un avviamento professionale dello stesso. La perdita di chance non va intesa come una deminutio patrimonii, quanto, piuttosto, come una deminutio spei: produce un danno che consiste non nella perdita di un risultato finale, il quale era soltanto sperato, ma nella perdita concreta della possibilità, dell’opportunità, della speranza; perdita che è attuale e concreta.

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una recente sentenza (Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 1850) ha affermato che «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787)».

 

Società telefoniche e danni
Giudice di Pace Catanzaro Sentenza 22 luglio 2008 Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Caruso Michele,  ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 467/08 del R.G. vertente tra ............... attrice ,   e  ............, convenuta. Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni per l’attrice: come da citazione e atti di causa. Per la convenuta: come da comparsa di risposta e atti di causa
svolgimento del processo.  Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ............ in persona del legale rappresentante p.t., perché venisse condannata al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento del danno da ritardo, della somma di € 1,21 a titolo di interessi sulla somma di € 49,50 indebitamente incassata dalla convenuta, nonché della somma di € 950,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittimo comportamento della convenuta. A fondamento della propria domanda, l’attrice, in quanto titolare dell’utenza telefonica individuata dal numero .............., in ..........., assume di aver stipulato in data ........... presso il suo studio  con un incaricato della società ..................., un contratto con la compagnia telefonica convenuta avente ad oggetto l’abbonamento al servizio ................. e ADSL Flat 640. Detto contratto prevedeva, quale condizione imprescindibile, per la sua attivazione la preselezione automatica sulla linea dell’utente. Nonostante ciò l’attrice riceveva bollette sia da parte di ..............., con fattura n. ................ di € 49,50 contenente canoni e traffico al .............6, sia da parte di ........................., con fattura n. .......... relativa al traffico telefonico per il periodo dal 01.07.2006 al 31.08.2006. Assume l’attrice di aver constatato, in data 3.10.2006, l’assenza sulla propria linea telefonica della preselezione con l’operatore .........., preselezione indispensabile per l’esecuzione del contratto stipulato in data 09.06.2006. Assume, inoltre, l’attrice che, nonostante i numerosi reclami, .......... non inviava alcun riscontro ed anzi incaricava una società di recupero crediti per ottenere il pagamento delle fatture successive.Solo in data 17.07.2007, a seguito delle insistenti proteste dell’attrice, la ...a. forniva un riscontro positivo al primo dei reclami e inviava all’attrice un assegno di € 49,50. Si costituiva la ......., precisando che il contratto sottoscritto dall’attrice aveva ad oggetto due distinti servizi, quello di preselezione automatica e quello di ADSL, autonomi uno rispetto all’altro. Poiché il servizio di preselezione automatica non veniva attivato a causa di problemi tecnici, la convenuta provvedeva al rimborso all’attrice della somma di € 49,50 portata nella fattura n. .......... e provvedeva , altresì, a stornare le successive fatture ed a rinunciare ai relativi importi. Quanto al preteso risarcimento del danno, parte convenuta fa rilevare la mancanza di prove relativamente alla sua consistenza ed al nesso di causalità. Al’udienza del 22 luglio 2008, su richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE. La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento. L’impossibilità di attivare il servizio di preselezione, necessario per l’esecuzione del contratto, ha reso illegittima la pretesa della compagnia telefonica relativa alle somme richieste. Infatti, la stessa compagnia ha riconosciuto di aver preteso somme a lei non dovute ed ha, quindi, emesso le relative note di credito. Ciò ha fatto solo dopo le insistenti proteste dell’odierna attrice e trascorsi nove mesi dal suo primo reclamo. A norma dell’art. 9.3 delle condizioni generali di contratto “Qualora risultino importi pagati in eccesso dal cliente, verranno rimborsati entro 60 giorni dalla data di risoluzione del reclamo”. Tale termine, ampiamente non rispettato dalla convenuta, ha provocato all’attrice un pregiudizio causato dal dispendio di energie necessarie per risolvere i disguidi causati da un contratto non eseguibile e per il quale è stato richiesto indebitamente il corrispettivo, anche in considerazione della circostanza che l’attrice svolge la professione di avvocato. All’attrice va quindi risarcito sia il danno non patrimoniale, sia il danno da ritardo e vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi legali sulla somma indebitamente incassata dalla compagnia telefonica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Michele Caruso, definitivamente decidendo,disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da .......... e, per l’effetto, condanna ...................., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 49,50 a titolo di risarcimento per ogni giorno di ritardo per il rimborso delle somme indebitamente pagate. Condanna, altresì, la convenuta., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, esistenziali e morali per danneggiamento dell’immagine subiti dall’attrice.
Su entrambe le predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data di citazione all’effettivo soddisfo. Condanna, inoltre, la .............................., al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 300,00, oltre spese generali del 12,50% nonché IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Catanzaro, addì 22 luglio 2008.  IL GIUDICE DI PACE  (Dott. Michele Caruso).

 

Trib. Modena, Sez. II, sentenza 21 maggio 2008
II. A questo punto vanno delibate e decise le domande risarcitorie avanzate dall’attore e consistenti in richieste di liquidazione del danno morale e di quello esistenziale subito per perdita della moglie.
Iniziando dal danno morale, non c’è dubbio che lo stesso sia riconoscibile in quanto il fatto per cui si procede è astrattamente qualificabile come reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quale omicidio colposo.
Per la liquidazione del danno non può che procedersi a valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Al riguardo l’ufficio ritiene di applicare le determinazione tabellari seguite dal Tribunale di Roma con riguardo al danno morale da morte.
In ipotesi di morte del coniuge, quell’ufficio ritiene di liquidare a beneficio dei superstiti un “risarcimento base” di € 158.200, che viene poi attualizzato e corretto a seconda della convivenza oppure no, e della presenza di altri congiunti conviventi.
Nella specie, la convivenza col coniuge e l’assenza di figli non determina alcun abbattimento nel valore base ed anzi un aumento del valore base del 50%.
Il risarcimento a tal titolo spettante allo S.A. ammonta così ad € 237.200.
Da questo importo già attualizzato, deve essere detratto l’acconto spontaneamente versato dall’assicurazione allo S.A. in data 6 febbraio 2002 ed ammontante ad € 114.500.
Tenuto conto della rivalutazione del periodo (febbraio 2002- marzo 2008), l’importo liquidato va aggiornato e determinato perciò in € 130.759 (114.500 + 16.259 [rivalutazione del periodo, ammontante al 14,2%]).
Dall’importo di € 579.530 va pertanto detratto l’importo di € 130.759.
In conclusione, i convenuti vanno condannati a versare a titolo di risarcimento per danno morale la residua somma di € 106.441.
III. Sin dall’atto introduttivo, l’attore ha richiesto la liquidazione del danno esistenziale subito per effetto della prematura scomparsa della consorte, che è stato quantificato nella somma complessiva di £ 150.000.000. L’assicurazione ha contestato l’ontologica riconoscibilità di questa autonoma voce di danno.
Si osserva che tale voce trova da tempo avallo nella giurisprudenza nomofilattica maggioritaria, la quale insegna che: ”il danno esistenziale consiste nel pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 12.6.2006, n. 13.546; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2311, la cui massima recita, fra l’altro, che: “nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore”. Pure favorevoli alla categoria esistenzialistica, ad es., Cass. 28 agosto 2007, n. 18.199; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884; e, da ultimo, Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379)
Va tuttavia dato conto di un filone di pronunzie c.d. antiestenzialiste (quali, ad es., Cass. 9 novembre 2006, n. 23.918, che nega la riferibilità ad “una generica categoria del danno esistenziale”; Cass. 20 aprile 2007, n. 9514; Cass. 27 giugno 2007, n. 14.846) che hanno recentemente indotto la III° Sezione della Corte Suprema a rimettere, con ordinanza interlocutoria, la questione al Presidente della Corte per la decisione risolutiva delle Sezioni Unite, cui è demandato fornire precisa risposta ad un vero e proprio catalogo di quesiti.
Si legge infatti che: “sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa la configurabilità e la risarcibilità del danno esistenziale come terza (sotto) categoria autonoma, ossia distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, nell'ambito del danno non patrimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite” (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712, ord.).
Questo ufficio in più di un occasione ha ritenuto che la predetta categoria risarcitoria goda di pieno diritto di cittadinanza all’interno dell’ordinamento in forza di una lettura costituzionalizzante dell’art. 2059 c.c. e più in generale nel sistema della responsabilità civile nella sua dinamica evoluzione interpretativa.
Una lettura questa che permette di dilatare l’area di risarcibilità del danno non patrimoniale, comprendendo ogni danno non suscettibile di valutazione economica derivante da lesioni inerente a valori della persona (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), tutte le volte in cui un illecito “ostacoli le attività realizzative della persona”.
Si evidenzia che il danno non patrimoniale manifesta una struttura atipica (come del resto quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c.), in quanto la risarcibilità “nei casi previsti dalla legge (ordinaria”)” (art. 2059 c.c.), sembra consentire la tutela risarcitoria anche quando venga leso (e, si potrebbe soggiungere, in tal caso, a maggiore ragione) un interesse costituzionalmente rilevante. In quest’ultimo caso, si configura “un caso determinato dalla legge”, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
In particolare, quando si accerti la lesione di valori ed interessi della persona, pure quelli allo stato non emergenti e perciò di futura affermazione nella società, la cui copertura costituzionale è individuabile nell’ampia formulazione dell’art. 2 Cost. (Cass. 9 maggio 2001, n. 6509), che garantisce piena tutela “ai diritti inviolabili dell’uomo”.
Sarebbe infatti strano e dissonante rispetto al complessivo sistema della responsabilità civile ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nei (soli) casi previsti dalla legge (ordinaria), non anche quando la lesione si concreti nella compromissione di un interesse primario della persona, non suscettibile di valutazione economica, quale emergente dal coacervo di valori ed interessi tutelati dalla Carta fondamentale nell’art. 2.
Se così è, allora, il danno esistenziale laddove allegato dalla parte e riscontrabile da parte del giudice, va risarcito, unitamente alle altre voci di danno.
In concreto poi la Corte nomofilattica ha già riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale proprio in ipotesi di morte del familiare, per la definitiva perdita del rapporto parentale (“nel caso di morte di una persona per fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento non solo del danno morale e del danno biologico, ma anche del danno esistenziale, consistente nella modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo familiare colpito”: Cass., 12 giugno 2006, n. 13546), sul presupposto che il “riconoscimento dei diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non solo come tutela della persona nell’ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di realizzazione della vita dell’individuo all’interno della famiglia stessa in tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà, “inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona umana nell’ambito della famiglia”; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).
Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).
In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l’interesse del bene salute (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
Appare quindi plausibile e logico ritenere dimostrato un peggioramento della qualità della vita dello [S.], che in conseguenza della morte della moglie, sinteticamente, non potrà più contare de futuro su di lei; non potendo più condividere gioie, dolori, emozioni, né ricevere aiuto, conforto, comprensione, collaborazione, dato che l’illecito stradale ha irrimediabilmente distrutto il nucleo familiare, precludendogli in modo definitivo la possibilità di procreazione ed ancora prima di intrattenere rapporti sessuali.
L’illecito ha spazzato via irrimediabilmente una famiglia, distruggendola nella sua oggettività, arrecando un pregiudizio esistenziale irreparabile al familiare superstite.
E’ così plausibile ritenere che la morte del coniuge abbia profondamente mutato il pregresso stile di vita dell’attore, oltre che le sue abitudini antecedenti al sinistro, come è normalmente dato riscontrare a carico di ogni persona colpita da prematura vedovanza.
In caso di illecito, va perciò liquidato tutto il danno subito dalla vittima o dai suoi familiari, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, evitando ogni duplicazione risarcitoria, “che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).
IV. Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta riguardo alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del familiare superstite, in quanto rientra nell’id quod plerumque accidit, oltre che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario (“dal punto di vista probatorio, la prova del danno esistenziale determinato dall'uccisione del congiunto può essere fornita a mezzo di presunzioni, dimostrando semplicemente l'esistenza del rapporto di coniugio o di filiazione e della stabile convivenza con la vittima. Fornita tale prova è ritenuta accertata la ripercussione negativa dell'uccisione sull'assetto dei rapporti esistenti nel nucleo familiare. Incombe, pertanto, alla controparte l'onere di vincere la presunzione fornendo la prova contraria, dimostrando, cioè, l'assenza di un siffatto stabile sistema di relazioni familiari”: Cass. 12.6.2006, n. 13.546, che richiama, ad es, Cass. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
V. Con riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, anche in tal caso, deve procedersi equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572), prendendo in considerazione l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e tenendo conto della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 20 ottobre 205, n. 20.324; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
Quale parametro di riferimento, in altre occasioni si è fatto riferimento ad una quota del danno biologico liquidabile determinato come se il leso avesse subito un’invalidità del 100%, quota volta a volta individuata nella misura di 1/3 (Trib. Modena, 27 dicembre 2007), ovvero, di ½ (Trib. Modena, 11 settembre 2007, in www. Giurisprudenzalocale.it.Modena).
In entrambi i casi richiamati la persona lesa era rimasta in vita, nonostante la lesione.
Il criterio applicabile può essere il medesimo, tenuto conto del parametro -liquidazione del danno biologico per lesione al 100%- determinato alla stregua dei criteri tabellari milanesi.
In concreto, quindi, è liquidabile il danno esistenziale parametrandolo ad una quota di quello biologico (astratto), che viene determinata nella misura di 1/3, tenuto conto della convivenza dei coniugi prima del fatto e dell’assenza di prole.
Consegue che i convenuti devono risarcire all’attore la somma di € 193.000, a titolo di danno esistenziale.
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi; con riferimento a quest'ultima voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale, laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito, tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito; che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
 
Obbligazioni di valuta
“Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
“Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Giust. civ. 2008, Mass. 2008, 7-8. (Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499).
 
Sentenza Tribunale Civile di Palermo, Sez. III, 5 ottobre 2006. Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4251/2003 R.G. vertente tra ................. (attori) e  ..................... (convenuti) e ..... ASSICURAZIONI S.P.A.,Terzo chiamato
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile,
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe De Gregorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di ........, così provvede:
 In accoglimento delle domande proposte da B.I., G.S., P.M.a, M.U., con atto di citazione del 28 marzo 2003, condanna ..............s.p.a. al pagamento in favore di B.I. e G.S. della somma di € 4.280,00.= cadauno, oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al completo soddisfo; al pagamento in favore di .................. della somma di € 2.780,00.= cadauno, oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al completo soddisfo. Rigetta le domande tutte avanzate nei confronti di Biba Tour s.r.l., e per l’effetto dichiara assorbita ogni questione rispetto ........  Assicurazioni s.p.a.. Condanna la predetta ............. alla rifusione a favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi, di cui € per esborsi, €,00 per diritti, €,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Spese compensate tra le altre parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c..
Motivi della Decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio ............ e .............. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza dell’inadempimento contrattuale delle società convenute alle obbligazioni nascenti dalla vendita di un viaggio-vacanza.
Segnatamente, deducono di avere prenotato presso l’agenzia ........... un viaggio in Egitto dal 28.12.2002 sino al 04.1.2003; che in particolare i coniugi............. (i quali erano in viaggio di nozze) prenotarono pure i voli di trasferimento per e da Roma, luogo di avvio del viaggio-vacanza, dalla loro città,. Palermo; che detto viaggio venne caratterizzato da disguidi afferenti le trasferte Roma-Palermo, oltre gli orari complessivi dei voli, la scadente qualità dei servizi offerti; e tutto ciò nonostante le assicurazioni sulla particolare qualità dei servizi detti desumibili dalla documentazione illustrativa (cfr. fascicolo ............... prodotto dagli attori) di essi; di guisa che il viaggio fu caratterizzato da stress tale da comportare solo disagi, e appunto chiedono il ristoro per la vacanza completamente rovinata, sotto il profilo del danno patrimoniale, per gli esborsi sostenuti, e di quello che definiscono esistenziale, ma che più genericamente può dirsi non patrimoniale.
Ciò posto, mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che la direttiva Comunitaria 90/314/CEE, recepita in Italia con D.lgs 111/95 (e non 115/95, come indicato dagli attori in citazione) ha consentito di ritenere introdotto nel nostro ordinamento il cd. “danno da vacanza rovinata” ovvero il pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere –o godere appieno- dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti.
Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.
Esso è composto da due voci: il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti, nonché il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Al riguardo, il Tribunale di Roma (sez. IX 26-11-2003, in I Contratti, 2004, 511) ha stabilito che “Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia”.
La pronuncia evocata è Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12 marzo 2002 resa nel procedimento C-168/00, laddove la Corte spiega che l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 citata (la 90/314/CEE), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Va precisato che l’art. 5, n° 2 primo comma, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca “i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”.
Nel caso di specie, le domande attore sono dirette tanto verso il venditore del “pacchetto” che verso l’organizzazione, e tale differenziazione è sottolineata nella stessa citazione.
Ma dette diverse domande hanno presupposti (e oggetti) diversi, e perciò vanno esaminate separatamente.
Occorre infatti distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi) alla stregua del quale il tour operator (.................) si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto; ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale non venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato.
Azione verso ......................
L’azione versa questa convenuta rientra nella seconda delle ipotesi appena esaminate. ............. si è infatti limitata (per tutti gli attori) a vendere il pacchetto di viaggio, e -per i soli attori B. e G.- anche i biglietti aerei per i voli per e da Roma. Su tale punto si incentra la prima delle doglianze da esaminare: sostengono cioè questi ultimi attori che ............... avrebbe tardivamente comunicato (solo il giorno prima della partenza) delle variazioni di orario, che, soprattutto per il viaggio di rientro, non consentirono un rientro immediato in Palermo, il 4 gennaio 2003, ma costrinsero ad una notte di permanenza a Roma.
L’assunto degli attori, però, non solo è rimasto indimostrato (il teste attoreo, la sorella del G., si è limitata a narrare che venne contattata dal fratello per ritardare il momento dell’accompagnamento in aeroporto, per il giorno 28.12.2002), ma addirittura smentito dal teste dalla convenuta, il quale ha invece affermato che i differenti orari dei due voli per e da Roma vennero comunicati con congruo anticipato, alcuni giorni prima della partenza, anzi prima di Natale, di guisa che non sussiste il dedotto difetto di informazione.
Di conseguenza, la pretesa attorea verso ..................... va disattesa; rimane così assorbita ogni questione inerente il rapporto di quest’ultima col proprio assicuratore, ...... Assicurazioni s.p.a.
Azione verso .......................
Rispetto il tour operator, invece, la domanda è fondata.
Premesso che detta convenuta, rimanendo contumace, non ha in alcun modo contrastato le allegazioni attoree in punto di inadempimento (con quel che ne segue in punto di onere probatorio nel diritto delle obbligazioni, ex art. 2697 c.c. e 1218 stesso codice), gli odierni attori hanno invece provato:
documentalmente, depositando il catalogo viaggi per l’Egitto, che le caratteristiche di alberghi, motonavi, e trattamento avrebbe dovuto essere di ottima qualità, pur in considerazione dei diversi luoghi da visitare (con più disagi per le traversate sul Nilo), e che le particolarità di orari (sveglie all’alba o addirittura prima) erano da escludere, perché espressamente limitate al periodo estivo (così il testo a pag. 8 del catalogo attoreo);
per testi, con i soggetti che hanno confermato le “levatacce” anche notturne, la scadentissima qualità dei servizi alberghieri e di ristorazione sulle navi, lo stress di continui spostamenti ad orari tutt’altro che comodi, tanto che uno dei viaggiatori si premurò di contestare ogni manchevolezza a Turisanda immediatamente.
In altri termini, è provato, e non contestano dall’altra parte, rimasta contumace, che il viaggio fu complessivamente disagevole e caratterizzato da servizi di qualità decisamente inferiore a quella pattuita, desumibile cioè dal catalogo in base al quale si concretizzò l’offerta negoziale.
Discende da ciò che la domanda risarcitoria va accolta.
Per le voci di danno, va detto che il pregiudizio economico è più facilmente quantificabile: esso corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi.
Tale riduzione, in ragione di quanto corrisposto da ciascuno degli attori e dalla circostanza che gran parte del viaggio venne caratterizzata dai disagi di cui s’è detto, può stimarsi nel 75% del valore del “pacchetto”, ammontante nell’intero (come da documentazione attorea) ad € 1.587,00.=, cadauno, al netto dei costi di trasferimento a Roma e dell’abbuono indicato nel contratto di vendita del dicembre 2002 allegato al fascicolo attoreo, e dunque in € 1.190,25, da rivalutare (trattandosi di posta risarcitoria) in attuali € 1.280,00.
Per il danno non patrimoniale, di più difficile stima, può accedersi alla richiesta attorea di valutazione equitativa, considerando taluni fattori: che si trattava di viaggio in periodo natalizio, di gruppo, e per gli attori G. e B. era pure viaggio di nozze.
In considerazione di tali parametri, in uno alle caratteristiche particolarmente brillanti indicate nel catalogo, che certamente rendevano alta l’aspettativa di godere di ottimi servizi, fanno stimare detta posta in € 3.000,00 cadauno per G. e B., ed in € 1.500,00 cadauno per gli altri due attori; poste queste espresse in valuta attuale.
Conclusivamente,.................. va condannata al pagamento delle seguenti somme: € 4.280,00 per B. e G.; € 2.780,00 cadauno per M. e P.. A tutte dette cifre andranno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ......................
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05 ottobre 2006.
Il Giudice           (dr. Giuseppe De Gregorio)
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972
(Pres. Carbone - Rel. Preden)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.A., sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.
Nel marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n. 8 (in seguito n. 6) di ......, assumendo che il secondo intervento era stato reso necessario da errori connessi al primo e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il Tribunale di ......, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il danno biologico, condannò i convenuti a versare all'attore la somma ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma di £ 23.000.000 già corrisposta nel 1995 dall'assicuratore dei convenuti.
Con sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame dell'A. in punto di liquidazione del danno sui rilievi: che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato danno permanente all'integrità fisica dell'A., apprezzato nella misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali articolate per supportare la relativa domanda.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'A., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso F.S.
L'intimata U.L.S.S. n. 6 di ...... non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al ed. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.
Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISONE
A) Esame della questione di particolare importanza
1. L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal ed. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto - l'altro contrario.
Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.
A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale": tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.
L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.
Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.
Così riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti".
1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.
2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.
3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.
7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed. danno tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro del danno esistenziale.
2. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ".
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:
a) il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2 1. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge;
b) il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il danno biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica della persona;
c) l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n. 2367/2000);
d) l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).
2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.
Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
La limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005) .
Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato é risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.
2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni.
Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979).
Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).
2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.
E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.
In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale.
Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003) , e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003) . Considerazioni che le Sezioni unite condividono.
2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.
La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
3. Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale.
3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal ed. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.
Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.
Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale"
Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.
3.2. Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.
Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003.
La sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il fondamento della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente protetto del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento. La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.
La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.
In tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in quanto costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile per espressa previsione di legge.
Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.
3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.
3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.
3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.
Per superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale.
La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.
Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.
3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.
E non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).
3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).
3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).
Non sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito della affermata natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008).
E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).
3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle ed. liti bagatellari.
Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).
3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.
La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).
3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale.
4. 11 danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.
L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti.
Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse configurabile lesione del principio del neminem laedere, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del lavoratore).
A parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.
Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico, azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al suo inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .
4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.
In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).
I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.
4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.
E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.
4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .
Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.
L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.
Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il ed. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il ed. danno estetico pacificamente incorpora.
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
B) Ricorso n. 734/06
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c, nel testo vigente prima del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in riferimento alla affermata inammissibilità della domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Il ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale integrasse una domanda nuova senza considerare che essa costituiva la mera riproposizione di richieste già formulate in primo grado. Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti alle singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione di danno esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura la sentenza per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica data alla richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda originaria: circostanze identiche, come poteva rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello di appello (i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti lo stato di disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri rapporti sessuali.
Sostiene poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, che concerne invece la lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (che nella specie potevano ritenersi provati anche mediante ricorso a presunzioni).
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del 30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilità della prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni dei suoi rapporti sessuali.
La sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale e sul suo conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i rapporti sessuali.
Si sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una domanda nuova, l'art. 345, comma 2, c.p.c, nella previgente formulazione, non sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, invece ritenuta inammissibile proprio perché vertente su una domanda erroneamente qualificata come nuova, e come tale inammissibile.
2.1. Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.
Le considerazioni svolte in sede di esame della questione di particolare importanza consentono di affermare che il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .
Nella specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i pregiudizi denunciati, quello concernente la limitazione dell'attività sessuale nei suoi rapporti interpersonali, qualificandolo come pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo giudice aveva riconosciuto il danno biologico, senza considerare il segnalato aspetto attinente alla vita relazionale. Di ciò si era lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva richiesto prove a sostegno del dedotto profilo di danno, qualificandolo come esistenziale (prove che potevano essere richieste in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente, trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la corte territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e conseguentemente inammissibili le prove.
La decisione non è corretta.
La domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la limitazione dell'attività sessuale del leso non era nuova, come è univocamente evincibile dalla sostanziale identità di contenuto delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di là della richiesta di risarcimento del "danno esistenziale" subordinatamente formulata col terzo motivo di appello; appello col quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo stato civile di celibe.
La corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del pregiudizio che viene in considerazione e che era stato già puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.
3. All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.
4. La sentenza va dunque cassata.
5. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, non dovrà necessariamente procedere all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso di ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si mira a provare per via testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale personalizzazione del risarcimento (nella specie, del danno biologico); la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto, segnatamente alla luce del rilievo che il consulente d'ufficio ha dichiaratamente ritenuto di non attribuire rilevanza, nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, al disagio che la menomazione in questione provoca nei momenti di intimità (ed ai suoi consequenziali riflessi).
6. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Roma, 24 giugno 2008
L'estensore
Il Presidente
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA OGGI 11 NOVEMBRE 2008
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Tribunale di Roma  Sezione XI  Sentenza 13 luglio 2009  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dr. Benedetta Thellung de Courtelary, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 81.066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2005, vertente
TRA  ………. PARTE ATTRICE  e  …………. PARTE CONVENUTA  OGGETTO: risoluzione per inadempimento.  CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  Con atto notificato il giorno 23 novembre 2005 C. A. e S. S. hanno citato ……….. ed hanno spiegato le seguenti conclusioni:
«1. Accertare il grave vizio di difformità e di conseguenza l'inadempimento posto in essere dalla G. A. S.r.l. e dichiarare di conseguenza risolto per solo fatto è colpa di quest'ultima il contratto di prestazione d'opera stipulato e finalizzato alla organizzazione per la fornitura di cibi e servizio per il ricevimento del 25 giugno 2005 in occasione delle nozze tra A. C. e S. S. e di conseguenza, 2. Condannare la ……….. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti danni morali, esistenziali e di immagine subiti dagli attori, che si quantificano in una somma non inferiore a € 50.000,00 cadauno e quindi per un totale non inferiore a € 100.000,00 o in quella somma che l'Ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo. 3. Condannare ulteriormente la ……. con spese a carico, ad effettuare la pubblicazione integrale dell'emittenda sentenza su di un quotidiano, nella parte riservata alla cronaca di Roma, e abbia rilevanza nella città di Roma e provincia, quale ulteriore risarcimento del danno d'immagine personale e professionale subito dagli attori».
Gli attori, volendo riassumere la lunga e minuziosa esposizione contenuta nella citazione, hanno lamentato la qualità particolarmente scadente del loro banchetto nuziale, sia dal versante della quantità, assolutamente insufficiente, dei cibi forniti, sia dal versante della durata del banchetto, protrattosi per molte ore con attese estenuanti tra una portata e l'altra, sia dal versante del comportamento dei camerieri, mostratisi scortesi e talora insolenti.
Costituito il contraddittorio, G. A. S.r.l. ha resistito alla domanda e spiegato riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del corrispettivo pattuito.
La causa, istruita con prova testimoniale e produzione di documenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. — La domanda è fondata nei limiti che seguono.
§ 2. — Queste le risultanze della prova testimoniale.   Omissis  
§ 3. — L'integrale trascrizione delle testimonianze, che parlano da sole, rende agevole constatare il grave inadempimento della pattuizione, stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'organizzazione ed il servizio del banchetto nuziale.   Omissis
§ 4. — Segue dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta.
§ 5. — In tale frangente, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale, esistenziale e di immagine per un importo complessivo di € 100.000, 00.
A tal proposito occorre soffermarsi su due questioni di diritto sollevate dalle note sentenze delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975): a) se possa darsi il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, come sostengono le Sezioni Unite, soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili; b) se sia risarcibile il danno morale da inadempimento contrattuale; c) se, dopo tali sentenze, possa ancora trovare ingresso risarcimento del danno esistenziale.
§ 5.1. — Quanto alla prima questione, questo tribunale giudica il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sarebbe risarcibile soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali garantiti dalla costituzione, palesemente errato.
Sostengono le Sezioni Unite che l’opinione diffusa in passato secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento non sarebbe stata risarcibile, sarebbe stata determinata dalla asserita inapplicabilità dell’art. 2059 c.c. al settore della responsabilità contrattuale: «L'ostacolo — si legge al § 4. della sentenza — era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti». Questa affermazione, però, per quanto costa al tribunale, non corrisponde al vero: non risulta nessun autore il quale abbia desunto la non risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale dall'inapplicabilità dell'art. 2059 c.c. al campo dei contratti. Piuttosto, un'antica ed autorevole dottrina desumeva l'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento proprio dall'art. 2059 c.c., sostenendo che la sua portata non potrebbe restringersi alla sfera extracontrattuale. E certo nello stesso identico senso era il responso della giurisprudenza (Cass. 26 gennaio 1989, n. 473, in Mass. giur. lav., 1989, 210; Cass. 20 gennaio 1985, n. 472, in Rep. Foro it., 1985, voce «Previdenza sociale», n. 498; Cass. 6 agosto 1964, n. 2252, Mass. Foro it., 1964; App. Perugia 8 giugno 1998, in Rass. giur. umbra, 1999, 2; Trib. Lucca 18 gennaio 1992, in Foro it., I, 264; Trib. Bologna 17 aprile 1975, in Giur. it., 1976, I, 2, 360; App. Catanzaro 30 gennaio 1953, in Rep. Foro it., 1954, voce «Responsabilità civile», n. 32).
Ciò detto, la tesi dell'applicabilità dell'art. 2059 alla responsabilità contrattuale, sostenuta dalle Sezioni Unite, e senz'altro erronea giacché:
a) mentre v’è una disposizione, l'art. 2056 c.c., che rende applicabili alla responsabilità extracontrattuale le regole della responsabilità contrattuale, non ve ne è una simmetrica che renda l'art. 2059 c.c. applicabile al contratto, sicché esso, se il legislatore avesse voluto sancirne l'applicabilità sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, avrebbe dovuto essere collocato non a chiusura del quarto libro, bensì dopo l'art. 1229 c.c., a chiusura del capo terzo del libro quarto dedicato all'inadempimento delle obbligazioni;
b) in mancanza della necessaria norma di rinvio, l'art. 2059 c.c. in tanto potrebbe essere applicato alla responsabilità contrattuale, in quanto tale disposizione potesse essere ritenuta espressione di un principio di ordine generale estensibile a tale settore: ma, se l’art. 2059 c.c., nella nuova lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, può svolgere una funzione secondo alcuni utile nel settore della responsabilità extracontrattuale, rispondendo all'esigenza di selezione degli interessi meritevoli di tutela dalla cui lesione può generarsi l'obbligazione risarcitoria, una analoga funzione, in ambito contrattuale, non è affatto prospettabile, dal momento che, nel contratto, sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotto in contratto, ritengono meritevoli di tutela.
È dunque da ritenere che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.. E ciò val quanto dire che l'espressione «perdita», utilizzata nell'art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale. Il che — è caso di rammentare — pone l'ordinamento interno in armonia con i principali ordinamenti europei (eccezione fatta per quello tedesco, ove il risarcimento è dato soltanto in caso di lesione all'integrità fisica, alla salute, alla libertà o all'autodeterminazione sessuale, ex art. 253 BGB), innanzitutto con quello francese, tenuto conto dell'evidente discendenza dell'art. 1223 c.c. dall'art. 1149 del Code civil.
Se così non fosse — se, cioè, si ammettesse il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili — si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell'obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non inviolabili (i contratti di viaggio, ad esempio), potrebbe unilateralmente sciogliersi dall’obbligazione senza pagare alcun costo se non quello della mancata percezione dell'eventuale corrispettivo.
§ 5.2. — In ogni caso, è da ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse diretto alla soddisfazione di diritti inviolabili ricadenti sotto l'egida dell'art. 2 Cost..
Affermano le sezioni unite che: «La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (§ 2.14.).
Ebbene, in questo caso non si tratta tanto di scrutinare la realtà sociale nel suo progressivo sviluppo, quanto di constatare un dato che è già, e da sempre, profondamente radicato nel costume: non ha bisogno di essere illustrato, cioè, l'enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste. Le nozze, così, rappresentano (tra l'altro) il momento in cui l'unione tra i coniugi è suggellata al cospetto dell'ambiente familiare-sociale cui i coniugi appartengono. E non ha bisogno di essere sottolineata, trattandosi di nozione di comune esperienza, quanta importanza sia generalmente di connessa alla riuscita del banchetto nuziale.
Il momento delle nozze, con tutti i suoi addentellati, costituisce allora senz'altro manifestazione della realizzazione personale dei coniugi che deve ritenersi coperta in forza del citato l'art. 2 Cost. inteso nel senso che le Sezioni Unite prospettano. Si vuol dire che i «diritti fondamentali» cui, con tutta probabilità, il legislatore costituzionale intendeva alludere, all'uscita dal Fascismo, erano quelli «verticali», i diritti, cioè, dell'individuo nei confronti dello Stato: ma, dal momento che le Sezioni Unite hanno scelto di fare dell'art. 2 Cost. uno strumento di selezione degli interessi protetti per via risarcitoria, è giocoforza ricondurre nel suo ambito tutti quegli interessi che, in misura predominante o comunque significativa, col suo accento aspirato calabrese coinvolgono la persona nella sua realizzazione.
§ 5.3. — Quanto al danno morale le Sezioni Unite chiariscono che esso potrebbe non essere transeunte ed asseriscono, a quanto pare, che esso non si cumulerebbe al danno biologico: ma tali novità introdotte con riguardo alla menzionata figura non dispiegano alcun effetto sulla risarcibilità del danno morale da inadempimento contrattuale, la risarcibilità che va predicata in quanto si riconosca che il pregiudizio morale rientra nella nozione di «perdita» alla quale si è fatto cenno.
§ 5.4. — L'altra questione da scrutinare in astratto è quella della risarcibilità del danno esistenziale.
Affermano in proposito le sezioni unite che «non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale"» (§ 3.13.). La qual cosa non ha però in questa sede rilievo. Ciò che invece va sottolineato, della sentenza delle Sezioni Unite, é che «pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona» (§ 3.4.1.): del rilievo costituzionale dell'interesse in questo caso dedotto in contratto si è già detto, sicché della risarcibilità del danno esistenziale, o se si preferisce del «pregiudizio di tipo esistenziale», non può dubitarsi.
§ 5.5. – Va infine ricordato che il più importante limite al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è costituito, per i casi di inadempimento non doloso, dalla prevedibilità del danno stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 1225 c.c.
Orbene, la risposta al quesito su quali siano i danni prevedibili va ricercata innanzitutto nell’oggetto del contratto e nell’interesse che questo mira a soddisfare: se il contratto ha ad oggetto prestazioni volte a soddisfare anche interessi di natura non patrimoniale, come appunto nel caso in questione, debbono ritenersi prevedibili e debbono dunque essere risarciti i danni ricadenti nella sfera non patrimoniale, e, dunque, tanto il danno morale soggettivo quanto il pregiudizio esistenziale.
§ 6. — Occorre dunque passare alla liquidazione dei danni lamentati.
§ 6.1. — Quanto al danno morale soggettivo, esso è in questo caso da identificare con la reazione per un verso di rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, per altro verso l'imbarazzo nei confronti degli invitati.
Si tratta di una reazione del tutto naturale dinanzi a qualsiasi inadempimento, giacché esso consiste nella violazione di un proprio diritto: ma tale reazione è tanto più grave in quanto dipesa, nella specie, dalla violazione di un contratto nel quale era evidentemente dedotto un interesse anche non patrimoniale, quale l'interesse alla felice riuscita di un banchetto nuziale.
Sicché il danno morale è da considerare nella specie risarcibile e, nella sua liquidazione, appare congruo l'importo di € 3000,00, all'attualità, già addizionata di interessi per la mancata disponibilità della somma dal fatto alla liquidazione, per ciascuno degli attori. Tale somma appare proporzionata, tenuto conto che importi di analoga entità si trovano sovente liquidati in frangenti di ingiurie/diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali sembra potersi paragonare l'episodio in questione, certo significativo, ma allo stesso tempo non involgente, per così dire, una questione di vita o di morte.
§ 6.2. — Il pregiudizio esistenziale è consistito, qui, descritta la cosa con parole semplici, nella «figuraccia» che gli sposi hanno fatto con i propri invitati. L'impressione che essi hanno sollevato tra gli ospiti, in buona sostanza, è che avessero voluto risparmiare oltre il dovuto (ognun sa che vi è un noto proverbio il quale fotografa il tentativo di celebrare le nozze con poca spesa), in modo da rovinare la serata sia a se stessi che agli invitati.
I testi hanno descritto la reazione degli sposi, i quali hanno trascorso la serata nel tentativo di rendere la situazione meno disagevole, nonché la reazione degli invitati, alcuni dei quali giunti ai limiti del litigio con i camerieri, altri soffermatisi a sottolineare la riuscita maldestra dell'evento, altri ancora allontanatisi in anticipo, stanchi di una situazione evidentemente non più tollerabile.
Ritiene il tribunale che questa seconda voce di pregiudizio abbia rilievo maggiore dell'altra. Quantunque le Sezioni Unite abbiano voluto liberare il danno morale soggettivo dal limite della transitorietà, è bensì vero che la rabbia per un torto subito, in definitiva, vada man mano sfumando: ed è implausibile non soltanto che gli sposi siano ancora oggi emotivamente turbati da un evento consumatosi anni addietro, ma che lo fossero a distanza di giorni o di settimane dal fatto. Quanto al pregiudizio esistenziale, invece, esso è stato senz'altro più marcato: la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all’ambito lavorativo degli sposi, certamente più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo.
Reputa equo il tribunale, in proposito, l'importo di € 7000,00, all'attualità. Di recente questo stesso giudice ha liquidato la somma di € 4000,00 in una fattispecie dotata di qualche somiglianza con quella in esame: si trattava della perdita della videocassetta della cerimonia nuziale da parte dell'operatore incaricato della ripresa (Trib. Roma 13 giugno 2008, n. 12748). In questo caso il danno appare senz'altro più grave, sia perché ha colpito direttamente il banchetto e non la possibilità di riproduzione dell'evento, sia perché il pregiudizio ha da essere parametrato in questo caso anche alla negligenza particolarmente marcata della società convenuta, servitasi di personale raccogliticcio ed evidentemente incapace di affrontare l'occasione. Un imprenditore serio che operi nel settore in questione non può permettersi di servirsi di meschino personale che si rivolga agli invitati ad una festa di matrimonio con atteggiamenti ironici («sei arrivata tardi») del tutto fuor di luogo.
§ 6.3. — Quanto al danno all'immagine, essa è stata in realtà già risarcito come pregiudizio esistenziale, sicché null'altro è dovuto.
§ 7. — Segue condanna della società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di € 10.000,00 con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
§ 8. — Gli attori, infine, hanno chiesto la pubblicazione della sentenza.
La materia è disciplinata dall'articolo 120 c.p.c. secondo cui, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura è spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.
Nel caso di specie, tuttavia, non sembra che presupposti per l'applicazione della disposizione possano ritenersi sussistenti: in effetti, non è la generalità della popolazione ad essere stata al corrente della cattiva riuscita del banchetto di nozze dei coniugi attori, ma soltanto le circa 150 persone presenti: sì che la pubblicazione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto all'interesse da realizzare e sarebbe disposta soltanto al fine di aggravare inutilmente la posizione del soccombente.
L'istanza va perciò respinta.
§ 8. — Resta da esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 9900,00 quale corrispettivo per il servizio di catering effettuato: la domanda va evidentemente respinta, essendosi già pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
§ 9. - Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. A. e S. S. nei confronti di ………. nonché sulla riconvenzionale da quest'ultima spiegata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1.- condanna la convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di € 10.000,00, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo;
2.- condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi € 7000,00 , di cui € 514,00 per esborsi e € 2000,00 per diritti, oltre accessori.
Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2009.
Il Giudice.

 

 

 

 

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