LA LEGGE N. 89 DEL 2001.
Capo II
EQUA RIPARAZIONE
Art. 2.
(Diritto all'equa riparazione)
1. Chi ha subi'to un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa
riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del
caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice
del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice
civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine
ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una
somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della
dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art.
3.
(Procedimento)
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11
del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della
corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e
contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura
civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando
si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e'
proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. (1)
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente,
all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data
della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga
l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del
procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere
sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di
memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data
in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a
tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto
impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti
delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Equa riparazione e danni da durata eccessiva dei processi