Avvocato Fabio Scatamacchia
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Responsabilità da contratto

Inadempimento e risarcimento

Contratto, inadempimento, colpa, risoluzione e risarcimento dei danni

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Risarcimento del danno, contratto e inadempimento

 

 

Contratto, inadempimento,  risoluzione e risarcimento dei danni.

Ogni contratto e ogni inadempimento prevedono il risarcimento:
contratto di appalto, contratto compravendita, contratto di locazione, contratto di agenzia, contratto di mutuo, contratto di conto corrente ecc.
 
Ogni inadempimento prevede il risarcimento

La responsabilità contrattuale (ogni contratto) è quella che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione   e si differenzia dalla responsabilità extracontrattuale che invece trova origine, come detto nella home page, nel principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha ampliato l'ambito della responsabilità contrattuale con la responsabilità da obbligazioni derivanti dalla legge e da altre fonti atipiche (ad esempio da titoli di credito, indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari, alimenti e da contatto sociale). (art. 1173 c.c. fonti delle obbligazioni).

Inadempimento, recesso e risoluzione del contratto - risarcimento

Nozione di inadempimento nel contratto e il risarcimento del danno

Tale nozione è definita nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile.
In sostanza, ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno (art. 1223 codice civile),
Tale interpretazione dell'art. 1218 c.c. trova, infatti, giustificazione nella  integrazione  con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) del codice civile.
Naturalmente, come previsto dallo stesso articolo 1218 il contraente non adempiente al contratto ben può provare che l'inadempimento non è dovuto al suo comportamento, ma a causa a lui non imputabile e non subire, così, le conseguenze del risarcimento del danno.
Un temperamento, inteso come la logica conseguenza della coincidenza della giustizia sostanziale con la giustizia formale, è previsto, inoltre, dal codice civile, allorchè, all'art. 1460 del codice civile prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione: tale difesa è definita come eccezione di inadempimento (inadimplenti non ademplendum est).
In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Altro punto da sottolineare è che presupposto dell'inadempimento (e quindi del risarcimento del danno) è la esistenza di una obbligazione (o contratto) in virtù della quale un debitore è tenuto a eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto detto creditore: non vi è, quindi, inadempimento nel caso di mancata  esecuzione  di una obbligazione naturale (ad. esempio perdita al gioco), o l'inosservanza di un semplice onere.
 
Il codice, al fine di rendere efficace ed effettiva la difesa del creditore, prevede, in favore del creditore adempiente, la possibilità di aggredire i beni dell'altro contraente (debitore) e, a tal fine, dispone all'art. 2740 del codice civile che il debitore, in caso di accertato inadempimento, risponderà dei danni procurati con tutti i suoi beni (salvo esclusioni specifiche determinate dalla legge), secondo il principio della responsabilità patrimoniale.

In ultima analisi, ricordiamo che il nostro ordinamento garantisce la parità tra i creditori nel soddisfarsi sui beni del debitore, salvo specifiche esclusioni o cosiddette cause di prelazione: articolo 2741 c.c.  

Tale parità è definita Par condicio creditorum.

Il pari trattamento non è derogabile dall’autonomia privata: una pattuizione di carattere derogatorio sarebbe nulla. Cause legittime di prelazione (le sole capaci di alterare il meccanismo della par condicio) sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio. Circa l’oggetto della garanzia patrimoniale, la norma dell’articolo 2740 I comma significa che il debitore risponde delle sue obbligazioni (o contratti) con tutti i beni di cui è titolare al momento in cui il creditore agisce in via esecutiva, perciò i beni che fuoriescono dal suo patrimonio prima dell’esecuzione non possono essere assoggettati all’esecuzione forzata. Tuttavia, eventuali atti di alienazione saranno opponibili ai creditori solo quando, anteriormente al pignoramento, siano stati correttamente assolti gli oneri formali a tal fine previsti (come ad esempio la trascrizione). Questo perché l’interesse del debitore a disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori alla loro soddisfazione. Il rapporto tra questi interessi però si capovolge, e diventa primario quello dei creditori al loro soddisfacimento, quando l’attività o l’inerzia del debitore pregiudicano gravemente le possibilità del creditore di veder realizzato il proprio diritto. In questi casi, allora, soccorreranno i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l' azione surrogatoria, l'azione revocatoria, ed il sequestro conservativo.  Il codice civile prevede un dettagliato elenco di privilegi inderogabili dalle parti.

In conclusione, il mancato e colpevole inadempimento di un contratto determina nei confronti della parte inadempiente l'obbligo del risarcimento dei danni procurati alla parte adempiente.

La determinazione e quantificazione di tali danni (risarcimento) vanno ricercati e richiesti caso per caso e in relazione allo specifico contratto non  adempiuto (inadempimento).

Il compito e l'assistenza dello studio legale e dell'avvocato hanno, appunto, tale fine, individuare l'inadempimento e ricercare l'ammontare del danno subito e ottenere il giusto risarcimento del danno.

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Recesso e risoluzione del contratto - risarcimento
Nell'ipotesi in cui, contrattualmente, si è prevista una caparra confirmatoria (ad esempio nei contratti preliminari di compravendita di immobile), le azioni in favore della parte adempiente sono diverse.
In primo luogo, può richiedere l'adempimento del contratto e obbligare, con sentenza, l'altra parte ad adempiere (vendere o acquistare), con richiesta dei danni da provare.
Può, poi, richiedere il recesso dal contratto e trattenere la caparra a titolo di danno (nel caso del venditore) ovvero richiedere il doppio della caparra (nel caso dell'acquirente).
Può, infine, richiedere la risoluzione del contratto e i danni tutti da provare (ad esempio, oltre la restituzione di quanto già corrisposto, i danni per non aver potuto comprare un immobile simile e la perdita del guadagno).
 
E' necessario porre attenzione a quanto segue.
 
L'art. 1453 del codice civile prevede che «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione». In sostanza, se si è iniziato un giudizio chiedendo l'adempimento del contratto si può mutare la domanda in quella di risoluzione, ma non il contrario.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza sentenza n. 553 del 14.1.2009, in riferimento alle disposizioni dell'art. 1385 del codice civile in materia di caparra confirmatoria,  ha  precisato che proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione nella domanda di recesso con ritenzione di caparra.

Art. 1218 Responsabilità del debitore  Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

Art. 1460 Eccezione d'inadempimento  Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).  Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).

Art. 1223 Risarcimento del danno Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza  Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).

Art. 1176 Diligenza nell'adempimento  Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).  Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

Art. 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.

Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti).

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.  Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).

Risarcimento, contratto e inadempimento

La Corte ha indicato, al punto 4.7 della motivazione i seguenti quesiti di principio:  

Vanno, pertanto, affermati (a soluzione delle questioni proposte supra, sub 2.1) i seguenti principi di diritto:
a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c) Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove.
  ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.

Contratto, inadempimento,  risoluzione e risarcimento dei danni

postmaster@risarcimentodanno.it

 

Le fonti del codice civile, contratto e risarcimento

Art. 1173 c.c. Fonti delle obbigazioni.

Art. 1174 c.c. Carattere della prestazione.

Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza.

Art. 1176 c.c.  Diligenza nell'adempimento

Art. 1218. c.c.  Responsabilità del debitore

Art. 1223. c.c.   Risarcimento del danno

Art. 1460 c.c.    Eccezione di inadempimento

Art. 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale

Art. 2741 c.c.  Par condicio creditorum

Risarcimento del danno

 

Risarcimento, contratto e inadempimento.

Risarcimento danno

 
 

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Ultimo aggiornamento: 05-07-09