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Responsabilità da contratto Inadempimento e risarcimento |
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Contratto, inadempimento, colpa, risoluzione e risarcimento dei danni |
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Risarcimento del danno, contratto e inadempimento
Contratto, inadempimento, risoluzione e risarcimento dei danni.
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La responsabilità contrattuale (ogni contratto) è
quella che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione e si
differenzia dalla responsabilità extracontrattuale che invece trova origine,
come detto nella home page, nel principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Inadempimento, recesso e risoluzione del contratto - risarcimento Nozione di inadempimento nel contratto e il risarcimento del danno
In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così
l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti
di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la
propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la
propria.
Altro punto da sottolineare è che presupposto dell'inadempimento (e quindi del risarcimento del danno) è la esistenza di una obbligazione (o contratto) in virtù della quale un debitore è tenuto a eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto detto creditore: non vi è, quindi, inadempimento nel caso di mancata esecuzione di una obbligazione naturale (ad. esempio perdita al gioco), o l'inosservanza di un semplice onere.
Il codice, al fine di rendere efficace ed
effettiva la difesa del creditore, prevede, in favore del creditore
adempiente, la possibilità di aggredire i beni dell'altro
contraente (debitore) e, a tal fine, dispone
all'art. 2740 del codice civile che il debitore, in caso di accertato inadempimento,
risponderà dei danni procurati con tutti i suoi beni (salvo esclusioni specifiche determinate dalla
legge), secondo il principio della responsabilità patrimoniale.
In ultima analisi, ricordiamo che il nostro ordinamento garantisce la parità tra i creditori nel soddisfarsi sui beni del debitore, salvo specifiche esclusioni o cosiddette cause di prelazione: articolo 2741 c.c. Tale parità è definita Par condicio creditorum. Il pari trattamento non è derogabile dall’autonomia privata: una pattuizione di carattere derogatorio sarebbe nulla. Cause legittime di prelazione (le sole capaci di alterare il meccanismo della par condicio) sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio. Circa l’oggetto della garanzia patrimoniale, la norma dell’articolo 2740 I comma significa che il debitore risponde delle sue obbligazioni (o contratti) con tutti i beni di cui è titolare al momento in cui il creditore agisce in via esecutiva, perciò i beni che fuoriescono dal suo patrimonio prima dell’esecuzione non possono essere assoggettati all’esecuzione forzata. Tuttavia, eventuali atti di alienazione saranno opponibili ai creditori solo quando, anteriormente al pignoramento, siano stati correttamente assolti gli oneri formali a tal fine previsti (come ad esempio la trascrizione). Questo perché l’interesse del debitore a disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori alla loro soddisfazione. Il rapporto tra questi interessi però si capovolge, e diventa primario quello dei creditori al loro soddisfacimento, quando l’attività o l’inerzia del debitore pregiudicano gravemente le possibilità del creditore di veder realizzato il proprio diritto. In questi casi, allora, soccorreranno i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l' azione surrogatoria, l'azione revocatoria, ed il sequestro conservativo. Il codice civile prevede un dettagliato elenco di privilegi inderogabili dalle parti. In conclusione, il mancato e colpevole inadempimento di un contratto determina nei confronti della parte inadempiente l'obbligo del risarcimento dei danni procurati alla parte adempiente. La determinazione e quantificazione di tali danni (risarcimento) vanno ricercati e richiesti caso per caso e in relazione allo specifico contratto non adempiuto (inadempimento). Il compito e l'assistenza dello studio legale e dell'avvocato hanno, appunto, tale fine, individuare l'inadempimento e ricercare l'ammontare del danno subito e ottenere il giusto risarcimento del danno.
Nell'ipotesi in cui, contrattualmente, si è prevista
una caparra confirmatoria (ad esempio nei contratti preliminari di
compravendita di immobile), le azioni in favore della parte adempiente
sono diverse.
In primo luogo, può richiedere l'adempimento del
contratto e obbligare, con sentenza, l'altra parte ad adempiere (vendere o
acquistare), con richiesta dei danni da provare.
Può, poi, richiedere il recesso dal contratto e
trattenere la caparra a titolo di danno (nel caso del venditore) ovvero
richiedere il doppio della caparra (nel caso dell'acquirente).
Può, infine, richiedere la risoluzione del contratto
e i danni tutti da provare (ad esempio, oltre la restituzione di quanto
già corrisposto, i danni per non aver potuto comprare un immobile simile e
la perdita del guadagno).
E' necessario porre attenzione a quanto segue.
L'art. 1453 del codice civile prevede che «La
risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso
per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando
è stata domandata la risoluzione». In sostanza, se si è
iniziato un giudizio chiedendo l'adempimento del contratto si può mutare
la domanda in quella di risoluzione, ma non il contrario.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza sentenza n. 553 del 14.1.2009, in riferimento alle disposizioni dell'art. 1385 del codice civile in materia di caparra confirmatoria, ha precisato che proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione nella domanda di recesso con ritenzione di caparra. Art. 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160). Art. 1460 Eccezione d'inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565). Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375). Art. 1223 Risarcimento del danno Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti). Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358). Art. 1176 Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236). Art. 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico. Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti). Art. 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti). Risarcimento, contratto e inadempimento La Corte ha indicato, al punto 4.7 della motivazione i seguenti quesiti di principio:
Vanno, pertanto,
affermati (a soluzione delle questioni proposte supra, sub
2.1) i seguenti principi di diritto: Contratto, inadempimento, risoluzione e risarcimento dei danni postmaster@risarcimentodanno.it
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Le fonti del codice civile, contratto e risarcimento Art. 1173 c.c. Fonti delle obbigazioni. Art. 1174 c.c. Carattere della prestazione. Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza. Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento Art. 1218. c.c. Responsabilità del debitore Art. 1223. c.c. Risarcimento del danno Art. 1460 c.c. Eccezione di inadempimento Art. 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale Art. 2741 c.c. Par condicio creditorum Risarcimento del danno
Risarcimento, contratto e inadempimento. Risarcimento danno |
Ultimo aggiornamento: 05-07-09